048U0110
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Nuovo termine per la sospensione delle limitazioni alla vendita e alla somministrazione delle carni e frattaglie di agnello. (DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948 n. 110)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948;
Art. 1
Le disposizioni relative alla temporanea sospensione delle limitazioni alla vendita al pubblico ed alla somministrazione nei ristoranti e negli altri pubblici esercizi delle carni fresche o congelate di agnello e delle relative frattaglie, contenute nel decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1403 , si applicano fino a tutto il 30 aprile 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA - SEGNI - TREMELLONI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 32. - FRASCA