Monitoring Gesetzessammlung

048U0630

IT - Decreti Legislativi

048U0630

Rivalutazione delle entrate della Cassa sovvenzioni antincendi. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 630)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all' art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40.
Per il comune di Roma tale rivalutazione sara' effettuata sulla base delle spese iscritte nel bilancio preventivo 1936 del soppresso Governatorato di Roma, ivi comprese le spese per il personale da determinarsi in basi agli organici allora vigenti.
I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947 .

Art. 2

Limitatamente all'anno 1948, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi, a bimestri anticipati, l'importo complessivo dei canoni e contributi di cui al precedente art. 1 ed i comuni provvederanno al rimborso a favore dell'Erario di una quota pari ad un quarto dei canoni e contributi stabiliti a loro carico, mediante versamento delle relative somme nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 185. - FRASCA
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