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004G0186

IT - Decreti Legislativi

004G0186

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima. (DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004 n. 153)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 8-7-2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 ; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e obiettivi 1. Il presente decreto, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione , si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38 , con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) . ((3)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) . ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 2

Registro dei pescatori marittimi 1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ((, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione)) .
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

Registro delle imprese di pesca 1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
Nota all' art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , si rinvia alle note all'art. 2.

Art. 4

Licenza di pesca 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell' articolo 149 del codice della navigazione , per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 149 del codice della navigazione :
«Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). - Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria».

Art. 5

Equipaggio marittimo delle navi da pesca 1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione , cosi' come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' sostituito dal seguente:
«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».
2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 318 del codice della navigazione :
«Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 .
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4 )) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 10

Disposizioni transitorie e abrogative 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto. ((9)) 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963 .
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 34-septies, comma 2) che " In deroga a quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 , con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , tenuto conto altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto."
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