Monitoring Gesetzessammlung

099G0366

IT - Decreti Legislativi

099G0366

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 303)

Art. 1 - Denominazioni

Denominazioni 1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:
a) "Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralita' di uffici accomunati da omogeneita' funzionale;
d) "uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;
e) "servizi": unita' operative di base di livello dirigenziale. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , v. note alle premesse.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il Conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 63.
Il testo dell' art.11 della legge n. 59 del 1997 , come modificato dall' art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime pro- cedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali; implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il Presidente del Consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di. organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica;
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all' articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.".
- L'art. 12 della citata legge n. 59 del 1997 , e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell' articolo 95 della Costituzione , le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti odi amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fluibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della strutta del bilancio dello Stato ed alla attuzione dell' articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dal contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il proseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dal processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' di razionalizazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte.".

Art. 2 - Finalita' e funzioni

Finalita' e funzioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale ((, di informazione, nonche' relative all'editoria ed ai prodotti editoriali)) ;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

Art. 3 - Partecipazione all'Unione europea

Partecipazione all'Unione europea 1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

Art. 4 - Rapporti con il sistema delle autonomie

Rapporti con il sistema delle autonomie 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e ((autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.))

Art. 4-bis

(( (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). )) (( 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare. ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))

Art. 6 - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonche' la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle pro- cedure di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 . ((Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attivita' di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonche' per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) )) .
Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233 )) ((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni".

Art. 7 - Autonomia organizzativa

Autonomia organizzativa 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
(( 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai sensi dell' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) 5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica e' effettuata dopo due anni.

Art. 8 - Autonomia contabile e di bilancio

Autonomia contabile e di bilancio 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita' pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita' della Presidenza. ((Con detti decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime)) .
2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita' dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresi' trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

Art. 9 - Personale della Presidenza

Personale della Presidenza 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell' articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione ((per il personale delle forze armate e delle forze di polizia)) , al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all' articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2 , 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e all' articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall' articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e quella di cui all' articolo 3, commi 1 , 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . Il Presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 -29 maggio 2002, n. 221 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2002, n. 22), "dichiara che non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e conseguentemente lo annulla".

Art. 9-bis - (Personale dirigenziale della Presidenza)

(Personale dirigenziale della Presidenza) 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. ((14)) 3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18. (13)
4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . E' comunque facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione e' riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall' articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145 , fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 , di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003 , erano incaricati, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all' articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145 , purche' in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell' articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e dell' articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328 , per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.
------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. " ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 , ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi".

Art. 9-ter

(Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile).
1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall' articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145 . ((15)) 3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia' appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , nonche' il personale delle aree funzionali gia' appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 . Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facolta' di opzione secondo modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonche' alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , nonche' il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 .
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l' articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge.
------------ AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 74-bis, comma 1) che "Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all' articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e' incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia". CAPO II Capo II Norme di prima applicazione, transitorie e finali

Art. 10 - Riordino dei compiti operativi e gestionali

Riordino dei compiti operativi e gestionali 1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all' articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all' articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246 , e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all' articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , come modificato dall' articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 . Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 )) .
6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 .
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 , e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 .
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3 .
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3 .
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3 .
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

Art. 11 - Ordinamento transitorio

Ordinamento transitorio 1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59 . In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell' articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito e' determinato sulla base del personale che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo, ((...)) . Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
(( 4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza. )) 5. Il diritto di opzione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni e' differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non e' piu' revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non puo' essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se e' gia' in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.
6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato ad personam, se piu' favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1 giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, e', all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.
7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.
(( 7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unita'. )) 8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico e' aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

Art. 12 - Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400

Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400 1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' quelle di cui all' articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 , anche per cio' che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresi' fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
2. All' articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:
"c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;
b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), cc);
c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.
5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.
6. E' fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
7. All' articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le parole "tra i magistrati" sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2".
8. All' articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' aggiunto il seguente comma:
"4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell' articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 .".
9. All' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
10. All' articolo 19, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera:
"i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.".
Note all'art. 12:
- Per il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda in nota all'art. 6.
- L' art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , e' il seguente:
"Art. 8 (Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all' art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all' articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .".
- Il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 11 marzo 1997, n. 59 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 1998), e' il seguente:
"3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all' articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400 , come integrata dall' articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 . Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.".
- Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 400 del 1998 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 95, primo comma, della Costituzione :
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.".
- Per il testo dell' art. 19 della legge n. 400 del 1998 , si veda nota all'art. 10.
- Gli articoli 20 , 23 e 26 della legge n. 400 del 1988 , cosi' dispongono:
"Art. 20 (Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonche' i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.".
"Art. 23 (Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.
L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge o per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la possibilita' che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio e' preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.".
"Art. 26 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria).
- 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al comma 3 dell'art. 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
- L' art. 28, comma 1, della legge n. 400 del 1988 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' dispone:
"Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le categorie di personale di cui all'articolo 18, comma 2.".
- L' art. 2 della legge n. 400 del 1988 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri). - 1.
Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall' articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta';
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative dele- gate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni del- egate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all' articolo 7 della Costituzione ;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall' art. 8 della Costituzione ;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell' art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti dell' articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20 .".
- L' art. 18, comma 3, della legge n. 400 del 1998 , cosi' come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente:
"3. I decreti di nomina del Segretario generale, del Vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il Segretario generale, il Vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.".
- Per il testo dell' art. 19, primo comma, della legge n. 400 del 1988 , si veda nelle note all'art. 10.

Art. 13 - Disposizioni finali

Disposizioni finali 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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