098G0509
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Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. (DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1998 n. 460)
Art. 1 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 39 cosi' recita:
"Art. 39 (Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).
- 1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonche' di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanita', del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente".
La direttiva 95/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L
265 dell'8 novembre 1995.
Art. 2 - Definizioni
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale" di seguito denominato "controllo", le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in materia di commercializzazione di alimenti semplici e di alimenti composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 , in materia di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293, supplemento ordinario n. 102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e chimicoindustriali impiegati nell'alimentazione animale; al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 , e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione delle direttive 70/524/CEE , 73/103/CEE , 75/296/CEE , 84/587/CEE , 87/153/CEE , 91/298/CEE e 91/249/CEE , relative agli additivi in alimentazione animale; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonche' le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;
b) "controllo documentale", la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;
c) "controllo d'identita'", la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;
d) "controllo fisico", il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;
e) "prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione animale;
f) "stabilimento", qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che e' detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;
g) "immissione in commercio", la detenzione dei prodotti per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento.
2. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.
Note all' art. 2:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 , reca la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.
- Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 45 , reca: "Attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/10/CE e 95/19/CE in materia di alimenti dietetici per animali".
- La direttiva 93/74/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 237 del 22 settembre 1993.
- La direttiva 94/39/CE e' pubblicata in GUCE n. L 207 del 10 agosto 1994.
- La direttiva 95/9/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91 del 22 aprile 1995.
- La direttiva 95/10/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91 del 22 aprile 1995.
- Il decreto ministeriale del 13 novembre 1985 reca: "Disposizioni per prodotti di origine minerale e chimicoindustriali impiegati nell'alimentazione degli animali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 228 , reca: "Attuazione delle direttive CEE 70/524 , 73/103 , 75/296 , 84/587 , 87/153 , 91/248 e 91/249 , relative agli additivi nell'alimentazione per gli animali".
- La direttiva 70/524/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 270 del 14 dicembre 1970.
- La direttiva 73/103/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 124 del 10 maggio 1973.
- La direttiva 75/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 124 del 15 maggio 1975.
- La direttiva 84/587/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 319 dell'8 dicembre 1984.
- La direttiva 87/153/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 64 del 7 marzo 1987.
- La direttiva 91/248/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 124 del 18 maggio 1991.
- La direttiva 91/249/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 124 del 18 maggio 1991.
- Il decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322 , reca: "Disposizioni sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nei mangimi".
Art. 3 - Finalita' e fasi dei controlli
Finalita' e fasi dei controlli 1. I controlli, cosi' come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:
a) con regolarita';
b) in caso di sospetto di non conformita' del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;
c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 12.
2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.
3. L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.
4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.
CAPO II Capo II Importazioni provenienti dai Paesi terzi
Art. 4 - Controlli all'importazione
Controlli all'importazione 1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 , che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienicosanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonche' della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 , e successive modificazioni.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.
3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.
4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorita' doganale e' tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalita' di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati.
5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.
Note all' art. 4:
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 istituisce un codice doganale comunitario.
- Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536 , reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".
- Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 reca: "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
Art. 5 - Punti di entrata
Punti di entrata 1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall' articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 .
2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
3. Gli importatori comunicano alle autorita' del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantita', la natura e la destinazione dei prodotti.
4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 ; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
5. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 , reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea". L'art. 26 cosi' recita:
"Art. 26. - 1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono quelli riconosciuti dalla Comunita' e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'.
2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 nonche' degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Si applica l'art. 6, comma 3".
- Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4. L'art. 21 e l'art. 51 cosi' recitano:
"Art. 21. - 1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantita' e la natura dei prodotti stessi nonche' il giorno previsto per il loro arrivo.
2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unita' sanitaria locale di destinazione o l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi:
a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche;
b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;
c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini particolari.
3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato".
"Art. 51. - I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B e nell'allegato IV, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'art. 36.
I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro Paese ma transitanti sul territorio di altri Paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei Paesi membri anzidetti.
Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale".
Art. 6 - Controlli veterinari e fitosanitari
Controlli veterinari e fitosanitari 1. Le autorita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identita' ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificarne:
a) l'origine del prodotto;
b) la natura del prodotto;
c) la destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria;
d) che le indicazioni che recano corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;
e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario;
f) che i prodotti soddisfino le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile.
2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorita' di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformita' ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 , e al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
4. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvedera' applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 .
Note all'art. 6:
- Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 , vedi nelle note all'art. 5.
- Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4.
Art. 7 - Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformita'
Provvedimenti conseguenti
all'accertamento di non conformita' 1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformita' accertata, l'autorita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1:
a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;
b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrita' o di protezione fitosanitaria.
2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorita' di cui all'articolo 4, comma 1, puo', in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro trattamento appropriato;
c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorita' di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresi', le infrazioni accertate.
4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.
5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 , e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.
Note all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 , vedi nelle note all'art. 5.
- Per il titolo del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, vedi nelle note all'art. 4.
CAPO III Capo III Scambi all'interno della Comunita'
Art. 8 - Articolazione dei controlli
Articolazione dei controlli 1. L'Ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale:
a) controlli all'origine, cioe' presso gli stabilimenti, al fine di verificare che gli stessi operino in conformita' alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute piu' idonee;
b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:
1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformita' dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia;
2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale;
c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.
2. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformita' dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'.
3. L'ispettorato centrale repressione frodi le aziende sanitarie locali, adottano le misure piu' adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni:
a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato;
c) utilizzazione per altri fini;
d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorita' competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;
e) distruzione dei prodotti.
4. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 .
5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.
Nota all' art. 8:
- Il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28 , reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
Art. 9 - Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni 1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunita' di disporre visite ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli altri Stati membri.
3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.
CAPO IV Capo IV Disposizioni generali
Art. 10 - Modalita' dei controlli
Modalita' dei controlli 1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il piu' possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale.
Art. 11 - Disposizioni in caso di controllo analitico
Disposizioni in caso di controllo analitico 1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, e' necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:
a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi e' effettuato con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita' 20 aprile l978, recante modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978;
b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformita' a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;
c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.
2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, e' comunicato alla Commissione, dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C.
4. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nota all' art. 11:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca: "Modifiche al sistema penale".
Art. 12 - Programma coordinato di controllo
Programma coordinato di controllo 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanita', si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.
Art. 13 - Comunicazioni
Comunicazioni 1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministro della sanita' funge da organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e con la Commissione.
2. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 aprile del 2000, il Ministro della sanita' trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.
3. Nella relazione dovranno essere specificati:
a) criteri di elaborazione del programma;
b) numero e natura dei controlli effettuati;
c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;
d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.
Art. 14 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie De Castro, Ministro per le politiche agricole Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto