048U0842
048U0842
Modificazione della misura delle somme dovute dal privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 842)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
L' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035 , e' sostituito come segue:
"Qualora gli impiegati e i militari di cui all'art. 1 effettuino, nell'interesse di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, servizi relativi alle imposte di fabbricazione, nella loro ordinaria residenza o fuori di essa i suddetti privati o enti sono tenuti a versare, oltre una somma pari alle spese di viaggio a tariffa normale e alle prescritte indennita' chilometriche:
a) per i servizi che richiedono missioni di durata non inferiore a 24 ore, una somma, pari alle indennita' dovute agli impiegati e ai militari, in base alle norme vigenti maggiorata del 50%;
b) per i servizi che richiedono missioni di durata inferiore a 24 ore, una somma, pari alle quote di indennita' dovute agli impiegati e ai militari in base alle norme vigenti, maggiorata del 100%.
In ogni caso e per ogni servizio, nell'interesse dei privati, l'addebito a loro carico, per indennita', non puo' essere inferiore, a L. 200 se il servizio e' compiuto nel Comune di residenza ed a L. 300 se il servizio e' compiuto fuori residenza.
Qualora i servizi, previsti nel presente articolo, abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, azienda od officina, l'Amministrazione centrale ha facolta' di accordare, su richiesta delle ditte interessate, riduzioni sulle somme dovute dai privati.
Se nello stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di piu' ditte, la spesa complessiva, liquidata come innanzi, facente carico ad esse, dev'essere ripartita tenendo conto per ogni ditta, della durata e della localita' del servizio eseguito nel suo interesse".
Art. 2
Il paragrafo b) del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035 , e' sostituito come segue:
"b) per il 60% al personale addetto ai servizi dell'imposta di fabbricazione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette".
Art. 3
L' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035 , e' sostituito come segue:
"Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonche' presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:
1) all'ingegnere dirigente del Magazzino e dell'Officina, L. 3000;
2) al capo officina, al capo magazzino ed al consegnatario del materiale, L. 2500;
3) al personale di ruolo addetto al Laboratorio elettrotecnico centrale, L. 1500;
4) all'altro personale di ruolo di gruppo B e C, addetto all'Officina ed al Magazzino, L. 2000.
I compensi di cui sopra non sono cumulabili tra di loro".
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 10 aprile 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 104. - FRASCA