Monitoring Gesetzessammlung

002G0177

IT - DPR

002G0177

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002 n. 164)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto:
a) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c) per "Forze Armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394 , di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
f) per "primo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , di recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 , di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 ;
h) per "biennio economico Polizia 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 ;
i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 , di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j) per "secondo quadriennio normativo Polizia" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
k) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 , di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 ;
l) per "biennio economico Polizia 2000-2001", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 , di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ;
m) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
n) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
o) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
p) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
q) per " legge finanziaria 2002 " si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
r) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato";
s) per "legge sulle indennita'" si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";
t) per "Testo unico a tutela della maternita'" si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ";
u) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
v) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
w) per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni e integrazioni, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 , reca: Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.".
"Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell' art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti dei Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.".
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), indica le risorse disponibili per corrispondere i miglioramenti economici al personale.
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
CAPO II Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 2 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.
Nota all' art. 2 :
- L' art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 3 - Nuovi stipendi

Nuovi stipendi 1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:
livello V Euro... 30,20 livello VI Euro... 32,10 livello VI-bis Euro... 33,60 livello VII Euro... 35,10 livello VII-bis Euro... 36,70 livello VIII Euro... 38,40 livello IX Euro... 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ... 18,90 livello VI Euro ... 20,00 livello VI-bis Euro ... 21,00 livello VII Euro ... 21,90 livello VII-bis Euro ... 22,90 livello VIII Euro ... 24,00 livello IX Euro ... 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro ... 8.776,59 livello VI Euro ... 9.675,07 livello VI-bis Euro ... 10.379,57 livello VII Euro ... 11.082,86 livello VII-bis Euro ... 11.861,89 livello VIII Euro ... 12.643,32 livello IX Euro ... 14.437,35 ((3)) 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95

Art. 4 - Effetti dei nuovi stipendi

Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 . Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V Euro.. 9,65 10,91 12,59 livello VI Euro.. 10,26 11,60 13,39 livello VI-bis Euro.. 10,74 12,14 14,00 livello VII Euro.. 11,21 12,67 14,62 livello VII-bis Euro.. 11,71 13,24 15,27 livello VIII Euro.. 12,27 13,87 16,01 livello IX Euro.. 13,48 15,24 17,58 Note all' art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , reca: (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati dello Stato). Si trascrive il testo dell'art. 82:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.".
- Si trascrive il testo dell' art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione dei nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.".
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato):
"Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio base iniziale di livello mensile;
indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita', relativo ai due elementi precedenti.
2. La maggiorazione e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.
3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.".

Art. 5 - Indennita' pensionabile

Indennita' pensionabile 1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:
Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... 677,60 Commissario capo e qualifiche equiparate ... 665,00 Commissario e qualifiche equiparate ... 659,00 Vice commissario e qualifiche equiparate ... 632,20 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate ... 643,70 Ispettore capo e qualifiche equiparate ... 614,70 Ispettore e qualifiche equiparate ... 595,60 Vice ispettore e qualifiche equiparate ... 577,00 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... 592,90 Sovrintendente e qualifiche equiparate ... 557,90 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... 555,20 Assistente capo e qualifiche equiparate ... 499,40 Assistente e qualifiche equiparate ... 454,60 Agente scelto e qualifiche equiparate ... 415,80 Agente e qualifiche equiparate ... 382,50 b) dal 1 gennaio 2003:
Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... 716,00 Commissario capo e qualifiche equiparate ... 702,70 Commissario e qualifiche equiparate ... 696,30 Vice commissario e qualifiche equiparate ... 668,10 Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate ... 680,20 Ispettore capo e qualifiche equiparate ... 649,60 Ispettore e qualifiche equiparate ... 629,40 Vice ispettore e qualifiche equiparate ... 609,70 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... 626,50 Sovrintendente e qualifiche equiparate ... 589,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... 586,60 Assistente capo e qualifiche equiparate ... 527,70 Assistente e qualifiche equiparate ... 480,40 Agente scelto e qualifiche equiparate ... 439,40 Agente e qualifiche equiparate ... 404,20
(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 45,30 15,90 Commissario capo e qualifiche equiparate 44,50 15,60 Commissario e qualifiche equiparate 44,10 15,40 Vice commissario e qualifiche equiparate 42,30 14,80 Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 43,10 15,10 Ispettore capo e qualifiche equiparate 41,10 14,40 Ispettore e qualifiche equiparate 39,80 14,00 Vice Ispettore e qualifiche equiparate 38,60 13,50 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 39,70 13,90 Sovrintendente e qualifiche equiparate 37,30 13,10 Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 37,10 13,10 Assistente capo e qualifiche equiparate 33,40 11,70 Assistente e qualifiche equiparate 30,40 10,70 Agente scelto e qualifiche equiparate 29,00 10,00 Agente e qualifiche equiparate 28,00 10,00
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche Incrementi dal Dal 1° gennaio 2004 Euro Incrementi dal Dal 1° gennaio 2005 Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 761,30 777,20 Commissario capo e qualifiche equiparate 747,20 762,80 Commissario e qualifiche equiparate 740,40 755,80 Vice commissario e qualifiche equiparate 710,40 725,20 Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 723,30 738,40 Ispettore capo e qualifiche equiparate 690,70 705,10 Ispettore e qualifiche equiparate 669,20 683,20 Vice Ispettore e qualifiche equiparate 648,30 661,80 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 666,20 680,10 Sovrintendente e qualifiche equiparate 626,80 639,90 Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 623,70 636,80 Assistente capo e qualifiche equiparate 561,10 572,80 Assistente e qualifiche equiparate 510,80 521,50 Agente scelto e qualifiche equiparate 468,40 478,40 Agente e qualifiche equiparate 432,20 442,20 ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 , nel modificare il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) le seguenti modifiche al comma 1, lettera b) del presente articolo:
Le misure dell'indennita' mensile pensionabile sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
Qualifica Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005(euro) Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... 14,80 7,70 Commissario capo e qualifiche equiparate.... 14,50 7,60 Commissario e qualifiche equiparate.... 14,40 7,50 Vice commissario e qualifiche equiparate.... 13,80 7,20 Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate.... 14,00 7,40 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... 13,40 7,00 Ispettore e qualifiche equiparate.... 13,00 6,80 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... 12,60 6,60 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.... 12,90 6,80 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... 12,20 6,40 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.... 12,10 6,40 Assistente capo e qualifiche equiparate.... 10,90 5,70 Assistente e qualifiche equiparate.... 9,90 5,20 Agente scelto e qualifiche equiparate.... 9,10 4,80 Agente e qualifiche equiparate.... 8,40 4,40
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo , come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifica Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro) Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro) Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... 792,00 799,70 Commissario capo e qualifiche equiparate.... 777,30 784,90 Commissario e qualifiche equiparate.... 770,20 777,70 Vice commissario e qualifiche equiparate.... 739,00 746,20 Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate.... 752,40 759,80 Ispettore capo e qualifiche equiparate.... 718,50 725,50 Ispettore e qualifiche equiparate.... 696,20 703,00 Vice ispettore e qualifiche equiparate.... 674,40 681,00 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.... 693,00 699,80 Sovrintendente e qualifiche equiparate.... 652,10 658,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.... 648,90 655,30 Assistente capo e qualifiche equiparate.... 583,70 589,40 Assistente e qualifiche equiparate.... 531,40 536,60 Agente scelto e qualifiche equiparate.... Agente e qualifiche equiparate 487,50 450,60 492,30 455,00"

Art. 6 - Indennita' integrativa speciale

Indennita' integrativa speciale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

Art. 7 - Trattamento di missione

Trattamento di missione 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. ((6)) 6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 13, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall' articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."

Art. 8 - Trattamento economico di trasferimento

Trattamento economico di trasferimento 1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 , puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 :
"8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.".
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".

Art. 9 - Servizi esterni

Servizi esterni 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.
Note all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , recante il "recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
"Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , reca il "recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne trascrive l'art. 11:
"Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di L. 1.000 lorde per ogni turno".

Art. 10 - Indennita' di ordine pubblico

Indennita' di ordine pubblico 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all' articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all' art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , reca il "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato"; se ne trascrive l'art. 10:
"Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico fuori sede). - 1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui all' art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201 , e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L. 40.000;
b) livello IV: L. 30.000.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1:
a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o piu' ore comportano l'attribuzione della indennita' di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
b) l'indennita' compete per il servizio di ordine pubblico in localita' poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede e' obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990".

Art. 11 - Specializzazioni

Specializzazioni 1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 12 - Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'

Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita' 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora. ((10)) 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354 , compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora".

Art. 13 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianita' superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianita'. ((6)) 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all' articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988 , registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.
------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto".

Art. 14 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all' articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002 , di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. (2) (3) (4) (5) (6) ((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo." ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo". ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;
b) per l'anno 2008:
1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;
2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Polizia di Stato: euro 174.000;
b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;
c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000". ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Polizia di Stato: euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;
b) per l'anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00".
Ha inoltre disposto
-(con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi".
-(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".

Art. 15 - Utilizzazione del fondo

Utilizzazione del fondo 1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e' finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilita';
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16 - Orario di lavoro

Orario di lavoro 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 17 - Tutela delle lavoratrici madri

Tutela delle lavoratrici madri 1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternita', al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ;
e) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternita', in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternita' si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
Note all' art. 17:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , reca il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concerne la "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Si riportano i testi degli articoli 39 e 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 :
"Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10 ). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa".
"Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale). ( Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14 ). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all' art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale".

Art. 18 - Congedo ordinario

Congedo ordinario 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Art. 19 - Congedi straordinari e aspettativa

Congedi straordinari e aspettativa 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero e' collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Note all' art. 19:
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 , reca "Interventi correttivi di finanza pubblica"; si trascrive l'art. 3, comma 39:
"39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".

Art. 20 - Congedo per la formazione

Congedo per la formazione 1. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note all' art. 20:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 , reca "disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'"; si trascrive l'art. 5 delle legge:
"Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all' art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 21 - Congedo parentale

Congedo parentale 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternita', al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternita' non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternita', e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 :
"Art. 34 (Trattamento economico e normativo). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4 , e 7, comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7".
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 :
"Art. 32 (Congedo parentale). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4 , e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 :
"Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996".
- Si riporta il testo dell' art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 :
"Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4 , 7 , comma 4 , e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui al commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 :
"Art. 36 (Adozioni e affidamenti). ( Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5 ). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
"Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali). - ( Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n) , e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale".
- Si riporta il testo degli art. 39 , 40 , 41 e 42 del decreto legislativo 151 del 2001 :
"Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10 ). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
"Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). ( Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) . - 1. I periodi di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
"Art. 41 (Riposi per parti plurimi). ( Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6 ). - 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.".
"Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave). ( Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis , e 20). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Ai sensi dell' art. 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell' art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all' art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 . Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all' art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

Art. 22 - Diritto allo studio

Diritto allo studio 1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.):
"Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo".
- Si trascrive il testo dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 :
"Art. 20 (Pari opportunita). - l. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , come sostituito dall' art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 , si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato".

Art. 23 - Relazioni sindacali

Relazioni sindacali 1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. ((Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali piu' snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato)) .
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.

Art. 24 - Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata

Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata 1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata ((triennale)) e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilita' di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale;
l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 .

Art. 25 - Informazione

Informazione 1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva e' fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilita' esterna del personale a domanda e la mobilita' interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilita';
f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro.
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione e' fornita a livello di amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994 ;
d) l'attuazione della mobilita' interna.
5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalita' i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Nota all' art 25:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca "attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42 , 98/24 e 99/38 , riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 26 - Esame

Esame 1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

Art. 27 - Consultazione

Consultazione 1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi;
c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonche' nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Art. 28 - Forme di partecipazione

Forme di partecipazione 1. E' costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita' ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".
4. All' articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.".
5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del ((triennio)) normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi', essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volonta' espressa da ciascun rappresentante sindacale e' considerata in ragione del grado di rappresentativita' dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalita' di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.
6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , saranno definite le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalita' per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.

Art. 29 - Norme di garanzia

Norme di garanzia 1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione ((che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.
3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalita' e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto. 4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 30 - Proroga di efficacia degli accordi

Proroga di efficacia degli accordi 1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Art. 31 - Distacchi sindacali

Distacchi sindacali 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun ((triennio)) . La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell' art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. (6)
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 32 - Permessi sindacali

Permessi sindacali 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale (individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell' art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. (6)
Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendete.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
8-bis. ((La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.)) 9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 22, comma 5) che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 33 - Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base all' articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 , sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all' art. 33:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155 , reca "l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica"; se ne riporta l'art. 8:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell' art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 , e della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".

Art. 34 - Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'

Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita' 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio.
Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell' art. 93, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. ((La revoca della delega e' consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.)) 3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. ((Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata)) . Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.
4. In attuazione dell' art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 , e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6-bis. ((I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall' articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .)) 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35

(( (Federazioni sindacali). )) 1. ((Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1)) .
2. ((Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.)) 3. ((Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.)) 4. ((Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione ne' del sindacato federato.)) 5. ((I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.)) 6. ((Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).)) 7. ((Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita' diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:
a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione;
b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.)) 8. ((La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.)) 9. ((Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentativita'.)) 10. ((Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.)) 11. ((Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.)) 12. ((Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione stessa.))

Art. 35-bis

(Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni sindacali).
1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 , verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:
a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022 ; ((12)) b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.
-------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni del presente articolo, comma 1, lettera a) si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che il sistema di rilevazione di cui al presente articolo, lettera a), si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 3-5-2025 a seguito della modifica dell' art. 3, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , che disponeva la modifica del comma 1, lettera a) del presente articolo, ad opera della L. 27 febbraio 2026, n. 26 , di conversione del D.L. medesimo.

Art. 36 - Tutela dei dirigenti sindacali

Tutela dei dirigenti sindacali 1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco ((...)) sindacale puo', a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti. ((La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalita' previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni.)) 5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.

Art. 37 - Buono-pasto

Buono-pasto 1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 :
"Art. 35 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati.
L'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".

Art. 38 - Asili nido

Asili nido 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che "A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Polizia di Stato: euro 533.695;
b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;
c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715."

Art. 39 - Tutela assicurativa

Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all' articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00".

Art. 40 - Tutela legale

Tutela legale 1. Fermo restando il disposto dell' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all' art. 40:
- La legge 22 maggio 1975, n. 152 , reca "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".
CAPO III Titolo III FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 41 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.
Nota all' art. 41 :
- L' art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 42 - Nuovi stipendi

Nuovi stipendi 1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:
livello V Euro ... 30,20 livello VI Euro ... 32,10 livello VI-bis Euro ... 33,60 livello VII Euro ... 35,10 livello VII-bis Euro ... 36,70 livello VIII Euro ... 38,40 livello IX Euro ... 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ... 18,90 livello VI Euro ... 20,00 livello VI-bis Euro ... 21,00 livello VII Euro ... 21,90 livello VII-bis Euro ... 22,90 livello VIII Euro ... 24,00 livello IX Euro ... 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro ... 8.776,59 livello VI Euro ... 9.675,07 livello VI-bis Euro ... 10.379,57 livello VII Euro ... 11.082,86 livello VII-bis Euro ... 11.861,89 livello VIII Euro ... 12.643,32 livello IX Euro ... 14.437,35 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico
Polizia 2000-2001.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall' articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95

Art. 43 - Effetti dei nuovi stipendi

Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 . Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V Euro.. 9,65 10,91 12,59 livello VI Euro.. 10,26 11,60 13,39 livello VI-bis Euro.. 10,74 12,14 14,00 livello VII Euro.. 11,21 12,67 14,62 livello VII-bis Euro.. 11,71 13,24 15,27 livello VIII Euro.. 12,27 13,87 16,01 livello IX Euro.. 13,48 15,24 17,58 Nota all' art. 43 :
- L' art. 822 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' riportato nella nota all'art. 4.
- L' art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' riportato nella nota all'art. 4.
- Il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , e' riportato nella nota all'art. 4.

Art. 44 - Indennita' pensionabile

Indennita' pensionabile 1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:
Gradi Euro Tenente colonnello e Maggiore ... 677,60 Capitano ... 665,00 Tenente ... 659,00 Sottotenente ... 632,20 Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 643,70 Maresciallo capo ... 614,70 Maresciallo ordinario ... 595,60 Maresciallo ... 577,00 Brigadiere capo ... 592,90 Brigadiere ... 557,90 Vice Brigadiere ... 555,20 Appuntato scelto ... 499,40 Appuntato ... 454,60 Carabiniere scelto e finanziere scelto ... 415,80 Carabiniere e finanziere ... 382,50 b) dal 1 gennaio 2003:
Gradi Euro Tenente colonnello e Maggiore ... 716,00 Capitano ... 702,70 Tenente ... 696,30 Sottotenente ... 668,10 Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 680,20 Maresciallo capo ... 649,60 Maresciallo ordinario ... 629,40 Maresciallo ... 609,70 Brigadiere capo ... 626,50 Brigadiere ... 589,50 Vice Brigadiere ... 586,60 Appuntato scelto ... 527,70 Appuntato ... 480,40 Carabiniere scelto e finanziere scelto ... 439,40 Carabiniere e finanziere ... 404,20
(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall' articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:
Gradi Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro Tenente Colonnello e Maggiore 45,30 15,90 Capitano 44,50 15,60 Tenente 44,10 15,40 Sottotenente 42,30 14,80 Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante 43,10 15,10 Maresciallo Capo 41,10 14,40 Maresciallo Ordinario 39,80 14,00 Maresciallo 38,60 13,50 Brigadiere Capo 39,70 13,90 Brigadiere 37,30 13,10 Vice Brigadiere 37,10 13,10 Appuntato Scelto 33,40 11,70 Appuntato 30,40 10,70 Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto 29,00 10,00 Carabiniere/ Finanziere 28,00 10,00
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall' articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Gradi Dal 1° gennaio 2004 Euro Dal 1° gennaio 2005 Euro Tenente Colonnello e Maggiore 761,30 777,20 Capitano 747,20 762,80 Tenente 740,40 755,80 Sottotenente 710,40 725,20 Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante 723,30 738,40 Maresciallo Capo 690,70 705,10 Maresciallo Ordinario 669,20 683,20 Maresciallo 648,30 661,80 Brigadiere Capo 666,20 680,10 Brigadiere 626,80 639,90 Vice Brigadiere 623,70 636,80 Appuntato Scelto 561,10 572,80 Appuntato 510,80 521,50 Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto 468,40 478,40 Agente e qualifiche equiparate 432,20 442,20 ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 , nel modificare il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
Qualifica Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello e maggiore.... 14,80 7,70 Capitano.... 14,50 7,60 Tenente.... 14,40 7,50 Sottotenente.... 13,80 7,20 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante.... 14,00 7,40 Maresciallo capo.... 13,40 7,00 Maresciallo ordinario.... 13,00 6,80 Maresciallo.... 12,60 6,60 Brigadiere capo.... 12,90 6,80 Brigadiere.... 12,20 6,40 Vice brigadiere.... 12,10 6,40 Appuntato scelto.... 10,90 5,70 Appuntato.... 9,90 5,20 Carabiniere scelto/finanziere scelto.... 9,10 4,80 Carabiniere/finanziere.... 8,40 4,40
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Gradi Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro) Misure mensili dal 1° novembre 2005 (euro) Tenente colonnello e maggiore.... 792,00 799,70 Capitano.... 777,30 784,90 Tenente.... 770,20 777,70 Sottotenente.... 739,00 746,20 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante.... 752,40 759,80 Maresciallo capo.... 718,50 725,50 Maresciallo ordinario.... 696,20 703,00 Maresciallo.... 674,40 681,00 Brigadiere capo.... 693,00 699,80 Brigadiere.... 652,10 658,50 Vice brigadiere.... 648,90 655,30 Appuntato scelto.... 583,70 589,40 Appuntato.... 531,40 536,60 Carabiniere scelto/finanziere scelto.... 487,50 492,30 Carabiniere/finanziere 450,60 455,00"

Art. 45 - Indennita' integrativa speciale

Indennita' integrativa speciale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

Art. 46 - Trattamento di missione

Trattamento di missione 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. ((6)) 6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell' ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 36, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall' articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."

Art. 47 - Trattamento economico di trasferimento

Trattamento economico di trasferimento 1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 , puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e' riportato nelle note all'art. 8.
- Il testo dell' art. 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 , e' riportato nelle note all'art. 8.

Art. 48 - Servizi esterni

Servizi esterni 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00.
Nota all'art. 48:
- Si trascrive il testo dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 :
"Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Si trascrive il testo dell' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 :
"Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno".

Art. 49 - Indennita' di ordine pubblico

Indennita' di ordine pubblico 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 49:
- Il testo dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' riportato nelle note all'art. 10.

Art. 50 - Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86

Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 , le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle
misure stabilite in euro nella seguente tabella:
+---------------------------------------------------------------------+
| COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
| | | | sabato-domenica e |
| Grado |Fascia|lunedi-venerdi'| festivi |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Carabiniere e | | | |
| Finanziere | I | 62,00 | 124,00 |
|Carabiniere Scelto e | | | |
| Finanziere Scelto | | | |
|Appuntato | | | |
|Appuntato Scelto | | | |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Vice Brigadiere | II | 66,00 | 131,00 |
|Brigadiere | | | |
|Brigadiere Capo | | | |
|Maresciallo | | | |
|Maresciallo Ordinario | | | |
|Maresciallo Capo | | | |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Maresciallo A.s.U.P.S.| | | |
| e Maresciallo | | | |
| Aiutante | III | 72,00 | 143,00 |
|S. Tenente | | | |
|Tenente | | | |
|Capitano | | | |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Maggiore | IV | 85,00 | 165,00 |
|Tenente Colonnello | | | |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+ Nota all' art. 50:
- La legge 29 marzo 2001, n. 86 , reca "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"; se ne riporta l'art. 3:
"Art. 3 (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicoflsiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'.
7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero".

Art. 51 - Indennita' di presenza notturna e festiva

Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora. ((10)) 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:
a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora".

Art. 52 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianita' superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'. (6)
3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ((7)) 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all' articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' pensionabile secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita' operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita' previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988 , registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.
--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto." ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 9, comma 35) che "In conformita' all' articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , l' articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate".

Art. 53 - Efficienza dei servizi istituzionali

Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all' articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002 , di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.
4. ((Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.)) 4-bis. ((Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.)) 4-ter. ((Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all' articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.)) 4-quater. ((Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.)) 4-quinquies. ((Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.)) 4-sexies. ((In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.)) 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. (2) (3) (4) (5) (6) (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo." ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000".
Ha inoltre disposto:
-(con l'art. 28, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008
non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi."
-(con l'art. 28, comma 3) che "Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000". ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
b) per l'anno 2009:
Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00".
Ha inoltre disposto
-(con l'art. 11, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi."
-(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".

Art. 54 - Orario di lavoro

Orario di lavoro 1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

Art. 55 - Licenza ordinaria

Licenza ordinaria 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Art. 56 - Licenze straordinarie e aspettativa

Licenze straordinarie e aspettativa 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero e' collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
Nota all' art. 56 :
- L' art. 3, comma 39 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' riportato nelle note all'art. 19.
- Si trascrive il testo dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 :
"Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giomi venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giomi trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 57 - Congedo per la formazione

Congedo per la formazione 1. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all' articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.
2. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
Nota all' art. 57 :
- L' art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e' riportato nelle note all'art. 20.

Art. 58 - Licenza straordinaria per congedo parentale

Licenza straordinaria per congedo parentale 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternita', al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco dell triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternita' non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternita', e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocato in congedo di maternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
Nota all'art. 58:
- Il testo dell' art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' riportato nelle note all'art. 21.
- Il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' riportato nelle note all'art. 21.
- Si trascrive il testo dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 :
"Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell' art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' riportato nelle note all'art. 21.
- Il testo degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' riportato nelle note all'art. 21.
- Il testo degli articoli 39 , 40 , 41 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' riportato nelle note all'art. 21.

Art. 59 - Diritto allo studio

Diritto allo studio 1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
Nota all'art. 59:
- Si trascrive il testo dell' art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999 :
"Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno".

Art. 60 - Buono-pasto

Buono-pasto 1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 60:
- Si trascrive il testo dell' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999 :
"Art. 61 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203 , nelle fattispecie discipinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".

Art. 61 - Asili nido

Asili nido 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 43, comma 2) che "A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 503.720."

Art. 62 - Tutela assicurativa

Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all' articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 , e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, euro 200.000,00. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00."

Art. 63 - Tutela legale

Tutela legale 1. Fermo restando il disposto dell' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 63:
- Il testo dell' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e' riportato nella nota all'art. 40.
CAPO IV Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Proroga di efficacia di norme

Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Nota all'art. 64:
- Il testo dell' art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e' riportato nelle note all'art. 14.

Art. 65 - Copertura finanziaria

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133

Tabelle

Tabella n. 1
Art 13, comma 2
(( QUALIFICA Emolumento aggiuntivo fisso di polizia euro Vice Questore Aggiunto (+25) 85,00 Vice Questore Aggiunto 80,00 Commissario Capo 75,00 Commissario 95,00 Vice Commissario 90,00 Ispettore Superiore s.U.P.S. (+29) 75,00 Ispettore Superiore s.U.P.S. (+25) 75,00 Ispettore Superiore s.U.P.S. 105,00 Ispettore Capo (+25) 100,00 Ispettore Capo 110,00 Ispettore (+15) 110,00 Ispettore (+10) 130,00 Ispettore 150,00 Vice Ispettore 150,00 Sovrintendente Capo (+25) 100,00 Sovrintendente Capo 110,00 Sovrintendente (+18) 110,00 Sovrintendente (+15) 130,00 Sovrintendente 215,00 Vice Sovrintendente + 10 215,00 Vice Sovrintendente 215,00 Assistente Capo (+29) 105,00 Assistente Capo (+25) 105,00 Assistente Capo (+17) 130,00 Assistente Capo 145,00 Assistente 220,00 Agente scelto 200,00 Agente 220,00
)) ((6))
Tabella n. 2
Art. 52, comma 2
(( GRADO Emolumento aggiuntivo fisso di Polizia euro Tenente Colonnello (+25) 85,00 Tenente Colonnello 80,00 Maggiore 80,00 Capitano 75,00 Tenente 95,00 Sottotenente 90,00 Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e maresciallo Aiutante (+29) 75,00 Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante (+25) 75,00 Maresciallo Aiutante s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante 105,00 Maresciallo Capo (+25) 100,00 Maresciallo Capo 110,00 Maresciallo Ordinario (+15) 110,00 Maresciallo Ordinario (+10) 130,00 Maresciallo Ordinario 150,00 Maresciallo 150,00 Brigadiere Capo (+25) 100,00 Brigadiere Capo 110,00 Brigadiere (+18) 110,00 Brigadiere (+15) 130,00 Brigadiere 215,00 Vice Brigadiere (+ 10) 215,00 Vice Brigadiere 215,00 Appuntato scelto (+29) 105,00 Appuntato scelto (+25) 105,00 Appuntato scelto (+17) 130,00 Appuntato scelto 145,00 Appuntato 220,00 Carabiniere scelto e Finanziere scelto 200,00 Carabiniere e Finanziere 220,00
)) ((6))
Tabella A
Artt. 14 e 53
Anno 2002 (in milioni di euro) Anno 2003 (in milioni di euro) Polizia di Stato 8,20 17,40 Corpo della Polizia penitenziaria ---- ---- Corpo forestale dello Stato 0,80 1,60 Arma dei carabinieri 6,40 13,70 Corpo della Guardia di finanza 6,80 14,50 Totali 22,20 47,20
N.B.:
a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;
b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore a 15 anni, e' incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 e' sostituita dalla tabella 3 allegata al presente decreto".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht