082U0682
082U0682
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982 n. 682)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA, REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
istituzioni di diritto processuale.
Il testo dell'art. 16 del medesimo corso di laurea e' soppresso ed e' sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, di diritto privato comparato, e di diritto della navigazione, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; ne' gli esami di diritto penale e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; ne' l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non abbiano superato gli esami di economia politica, di diritto costituzionale ovvero di diritto pubblico generale; ne' gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico, di diritto comune, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, ne' gli esami di diritto penale militari e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale".
Inoltre, nell'art. 18, l'istituto di scienze economiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza, cambia la denominazione in quella di: "istituto di economia e finanza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1982 Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 225