Monitoring Gesetzessammlung

080U1078

IT - DPR

080U1078

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 dicembre 1980 n. 1078)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 544, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (2ª scuola)
Art. 545. - La seconda scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la seconda cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in quaranta specializzandi (dieci per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio (articoli 542-544).

Art. 2

L'art. 618, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, e' modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti e' stabilito complessivamente in ottantacinque specializzandi.

Art. 3

L'art. 620, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, e' modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1981 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 16
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