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082U0634

IT - DPR

082U0634

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982 n. 634)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 , convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 222, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 222. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:
tassa di immatricolazione (primo anno) L. 12.000;
tassa di iscrizione (ogni anno) L. 200.000;
soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000;
contributi di laboratorio (ogni anno) L. 14.000;
soprattassa per esame di diploma (ultimo anno) L. 20.000;
tassa di trasferimento per altra sede L. 10.000;
tassa registrazione congedi provenienti da altra sede L. 2.000;
rilascio diploma originale per il valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo L. 6.000;
tassa erariale di diploma L. 50.000.

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 228, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' soppresso.

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 231, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso.

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 238, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in pediatria, e' soppresso.

Art. 5

L'ultimo comma dell'art. 241, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in cardiologia, e' soppresso.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 242, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' soppresso.

Art. 7

L'ultimo comma dell'art. 263, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in malattie infettive, e' soppresso.

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 266, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' soppresso.

Art. 9

L'art. 276, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso.

Art. 10

L'art. 283, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, e' soppresso.

Art. 11

L'ultimo comma dell'art. 286, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' soppresso.

Art. 12

L'art. 292, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e' soppresso.

Art. 13

L'art. 298, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psichiatria, e' soppresso.

Art. 14

L'art. 305, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia, e' soppresso.

Art. 15

L'art. 320, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psicologia, e' soppresso.

Art. 16

L'art. 335, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e' soppresso.

Art. 17

L'art. 341, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina dello sport, e' soppresso.

Art. 18

L'art. 351, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anatomia patologica, e' soppresso.

Art. 19

L'art. 362, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina interna, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1982 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 154
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