Monitoring Gesetzessammlung

080U0929

IT - DPR

080U0929

Determinazione delle misure nette giornaliere del premio industriale da corrispondere al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decorrenza 1 gennaio 1979. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980 n. 929)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29 ; Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674 ; Visto l' art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; Visto l'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP - SILULAP - SILTS - FIP - UILPOST - UILTES, aderenti alla Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP sulla revisione delle misure giornaliere del premio industriale spettante al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Considerato che alla suddetta data del 13 marzo 1980 non erano stati definiti i provvedimenti di cui al penultimo comma dell' art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , concernenti la individuazione delle qualifiche funzionali e la definizione dei relativi profili professionali del personale postelegrafonico, per cui, ai fini della rideterminazione delle misure giornaliere del premio industriale, si e' dovuto fare riferimento ai raggruppamenti stabiliti nelle tabelle A e B allegate alla citata legge 27 ottobre 1973, n. 674 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale, di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 674 , sono cosi' maggiorate:
Tabella A - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 14, 13, 12 e 10;
L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;
L. 320 nette giornaliere per il personale operaio compreso nel raggruppamento 14 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;
L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.
Tabella B - Azienda di Stato per i servizi telefonici:
L. 160 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 15, 14, 12 e 11;
L. 320 nette giornaliere per il personale dei raggruppamenti 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3;
L. 320 nette giornaliere per gli impiegati addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi compresi nel raggruppamento 11 e per i direttori aggiunti di divisione, compresi nel raggruppamento 2;
L. 500 nette giornaliere per il personale direttivo con qualifiche ad esaurimento, compreso nei raggruppamenti 1 e 2.

Art. 2

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fara' fronte, nei limiti di spesa annua stabiliti dall' art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 101 :
per l'anno finanziario 1979, a carico dei capitoli relativi al premio industriale, iscritti nello stato di previsione della spesa delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, utilizzando all'uopo, in applicazione del citato art. 22 della legge n. 101, le somme impegnate nel medesimo anno sui predetti capitoli;
per l'anno finanziario 1980 ed i successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti il suddetto premio industriale; iscritti nello stato di previsione della spesa delle medesime aziende per gli stessi anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1980 PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1981 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 23
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