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080U0819

IT - DPR

080U0819

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1980 n. 819)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 141, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero complessivo di diciotto.

Art. 2

L'art. 165 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915 , relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, e' soppresso e sostituito dal seguente;
Art. 165. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico.
Il numero massimo complessivo di iscritti e' di dodici.

Art. 3

L'art. 175 dello statuto dell'Universita' di Ferrara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 458 , relativo alla scuola di specializzazione in foniatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 175. - La durata del corso e' di tre anni.
L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo e' di dodici. La durata del corso non e' suscettibile di abbreviazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 79
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