080U0625
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980 n. 625)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975 ; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 522, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria.
Seconda scuola di specializzazione in pediatria
Art. 523. - La seconda scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la seconda cattedra di clinica pediatrica.
Il numero degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione, in pediatria (articoli 519-522).
Art. 2
Dopo l'art. 695, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in psichiatria.
Seconda scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 696. - La seconda scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la seconda cattedra di psichiatria.
Il numero complessivo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in psichiatria (articoli 690 - 695).
Art. 3
Dopo l'art. 770, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in nefrologia.
Seconda scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 771. - La seconda scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di terapia medica sistematica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di terapia medica sistematica.
Il numero massimo degli allievi e' di sei per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in nefrologia (articoli 766-770).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1980 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 263