080U0583
080U0583
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 giugno 1980 n. 583)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 10, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
"La facolta' stabilisce le propedeuticita' ai fini dell'iscrizione e della frequenza ai corsi ed ai fini degli esami".
Art. 2
L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta in materia formante oggetto di insegnamento nella facolta' oppure in materia giuridica insegnata in altra facolta', purche' inserita nel piano di studio individuale approvato dalla facolta'".
Art. 3
All'art. 14, primo comma, la parola "un mese" e' sostituita da "venti giorni".
Art. 4
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Per gli studenti provenienti da altre facolta' o da altre Universita', italiane o straniere, le autorita' accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica".
Art. 5
All'art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Nella facolta' opera altresi' un centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, con finalita' di ricerca interdisciplinare. Tale centro ha un proprio regolamento interno, approvato dalla facolta'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1980 Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 31