Monitoring Gesetzessammlung

080U0293

IT - DPR

080U0293

Richiamo alle armi, nell'anno 1980, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 giugno 1980 n. 293)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 ; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Ritenuto che le attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica rendono necessario il richiamo di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

E' autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di eta' appartenenti a classi non anteriori al 1923.

Art. 2

Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro della difesa e per la durata di un anno.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 giugno 1980 PERTINI LAGORIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1980 Registro n. 19 Difesa, foglio n. 185
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