Monitoring Gesetzessammlung

085U0119

IT - DPR

085U0119

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 aprile 1985 n. 119)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 7 febbraio 1985 - comunicata in data 7 febbraio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38-bis del 13 febbraio 1985, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 , recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza", nei termini in detta sentenza indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno 1984 ), che ha convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984 ), concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennita' di contingenza, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge, senza modificazioni, l'art. 3 del decreto-legge suddetto, articolo che reca il seguente testo: "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all' art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984"; nonche' al penultimo comma, che reca il seguente testo: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10 " ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984 ), limitatamente a quelli di cui all'art. 3 di quest'ultimo decreto-legge.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1985.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht