Monitoring Gesetzessammlung

086U0244

IT - DPR

086U0244

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 1986 n. 244)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a partire dal 7 giugno prossimo;
Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La supplenza prevista dall' articolo 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a partire dal 7 giugno 1986 fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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