Monitoring Gesetzessammlung

086U0205

IT - DPR

086U0205

Proroga del termine assegnato all'istituto centrale di statistica per eseguire talune rilevazioni statistiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 maggio 1986 n. 205)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 ; 11 dicembre 1952, n. 2392 ; 21 dicembre 1955, n. 1345 ; 30 dicembre 1958, n. 1259 ; 21 dicembre 1961, n. 1499 ; 13 gennaio 1965, n. 18 ; 15 dicembre 1967, n. 1248 ; 11 gennaio 1971, n. 37 ; 6 ottobre 1971, n. 1005 ; 23 dicembre 1974, n. 697 ; 9 dicembre 1977, n. 948 ; 18 dicembre 1980, n. 857 ; 23 dicembre 1983, n. 843 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine entro il quale l'istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 1 Nota all' art 1:
Il D.P.R. n. 37/1971 autorizza l'Istituto centrale di statistica ad eseguire fino al 31 dicembre 1971 (termine piu' volte prorogato con talune disposizioni citate nelle premesse al presente decreto):
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;
d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai Fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee ed agli altri organismi internazionali.
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