087U0483
087U0483
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1987 n. 483)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 novembre 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. A partire dal 28 novembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 86.619 a L. 87.085 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.661,90 a L. 8.708,50 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 29.796 a L. 30.472 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
d) da L. 9.671 a L. 9.873, da L. 11.405 a L. 11.648 e da L. 33.950 a L. 34.718 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 6