087U0347
087U0347
Modificazione allo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1987 n. 347)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 ; Vista la legge 2 dicembre 1980, n. 804 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:
Articolo unico
La lettera e) dell'art. 3 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"e) eroga contributi per:
1) l'acquisto di beni mobili per l'arredamento di sale convegno e circoli istituiti presso i reparti;
2) ripianare, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, eventuali disavanzi di gestione del periodico "Il Finanziere"".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1987 COSSIGA VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1987 Registro n. 32 Finanze, foglio n. 7 NOTE
Note alle premesse:
- La legge n. 1265/1960 reca: "Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri".
- La legge n. 804/1980 modifica l'art. 2 della citata legge n. 1265/1960 .
- Il D.P.R. n. 775/1978 ha approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri.
- Il D.P.R. n. 797/1984 ha approvato alcune modificazioni al predetto statuto.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1984 e dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3. (Assistenza ai militari). - L'assistenza ai militari in servizio si realizza con la promozione o il sostegno di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale e spirituale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive.
A tal fine il Fondo:
a) agevola l'accesso dei militari in servizio e loro familiari a stazioni climatiche. Quando vi sia disponibilita' di posti favorisce l'accesso anche ai militari in congedo che abbiano prestato non meno di venti anni di effettivo servizio o siano stati congedati prima per infermita' contratta in servizio e per causa di esso ed ammette i loro figli atte colonie estive; marine e montane;
b) promuove la pratica di attivita' sportive;
c) concorre alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di servizio effettivo, dei familiari superstiti quando versino in condizioni di grave bisogno ed i congiunti tenuti per legge alla loro cura ed al loro sostentamento non siano in grado di provvedervi direttamente;
d) distribuisce pacchi dono e somme in danaro ai militari in servizio e in congedo ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;
e) eroga contributi per:
1) l'acquisto di beni mobili per l'arredamento di sale convegno e circoli istituiti presso i reparti, 2) ripianare, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, eventuali disavanzi di gestione del periodico "Il Finanziere";
f) anticipa, a richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate i fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili con l'obbligo di rimborso entro un anno;
g) anticipa, a richiesta dei comandanti di Corpo e con obbligo di rimborso entro due anni, prorogabili per un altro anno a richiesta motivata e riconosciuta valida dal comando generale, le spese di impianto o potenziamento degli spacci del Corpo e dei soggiorni marini e montani;
h) concede prestiti ai mutilati del Corpo in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'ente ed al tempo durante il quale il richiedente sara' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".