Monitoring Gesetzessammlung

096G0610

IT - DPR

096G0610

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996 n. 613)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20/12/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto l' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Visto l' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , come modificato dall' art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica; Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 , recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che e' stato stipulato, in data 18 aprile 1996, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialistici pediatri di libera scelta; Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Atteso che in data 13 settembre 1996 e' stato stipulato un accordo aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1, 5, comma 3, 25, commi 3 e 8; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita'; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici pediatri di libera scelta ai sensi dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , stipulato il 18 aprile 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 13 settembre 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1996. SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli FLICK Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996 Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 9 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L' art. 48 della legge n. 833/1978 , istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , e' il seguente:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell' art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilita';
c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all' art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218 , e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente".
- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' il seguente: "La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , come sostituiti dall' art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146 , la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula".
- Il testo del comma 1 dell'art. 74 (norme abrogate) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
" art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale".
- Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (omissis);
d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO IL 18 APRILE 1996.
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 93 n. 517 , comporta una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con riflessi anche sull'area della pediatria di libera scelta, accentuando il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali, stimola la crescita di una dinamica innovativa tesa al miglioramento della qualita' dell'assistenza e allo sviluppo di una cultura e di una prassi per un ricorso appropriato alle prestazioni sanitarie.
Il pediatra di famiglia e' parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, in eta' pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 .
La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica.
Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza pediatrica in un contesto di continuita' e globalita', anche aspetti relativi al coinvolgimento del pediatra nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione nelle attivita' delle Aziende Sanitarie, anche per il perseguimento dei progetti-obiettivo attraverso l'individuazione di idonei livelli di rappresentativita' nei momenti programmatori e gestionali riguardanti l'area pediatrica al fine di pervenire ad una piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario, aperto anche alle sollecitazioni provenienti da settori sempre piu' ampi di popolazione coinvolti in problematiche emergenti, nei quali la sanita' interagisce con altri settori di intervento della pubblica amministrazione.
E' quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettivita'.
In tale contesto e' esaltato e sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilita' di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a:
- forme e modalita' di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, l'attivazione della pediatria di gruppo, processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunita', assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alla attivazione del dipartimento materno-infantile. A queste possibilita' si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualita' dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca epidemiologica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri e presidi delle Aziende Sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione;
- definizione di ulteriori possibilita' per garantire la continuita' assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 , comunque in un contesto collegato con lo specifico servizio, ove gia' presente a livello territoriale.
Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validita' assistenziale, in un coerente rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessita' di salvaguardare in ogni caso la continuita' assistenziale nelle 24 ore e' stata affrontata prevedendo una normativa transitoria, della quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare le nuove forme di organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere per dare contenuto alle intese regionali;
- economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della piu' recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio sanitario nazionale una particolare attenzione e' dedicata alla previsione di modalita' per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il medico al loro rispetto.
Gli accordi regionali inoltre potranno tendere alla razionalizzazione ed al coordinamento degli interventi nell'area pediatrica e delineare le condizioni per disciplinarla in una visione funzionalmente unitaria.
In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della area pediatrica e di accentuazione del ruolo delle Regioni in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, e' stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della Sanita' nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare oltreche' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novita' di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione delle attivita'.
PREMESSA
1) In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, recepita dal Parlamento con la legge 176 del 27.05.91, lo Stato riconosce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza e' un diritto fondamentale ed e' uno degli Obiettivi specifici proposti dell'O.M.S.
2) Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario, qualificante l'atto professionale.
3) La tutela sanitaria dell'infanzia si attua all'interno dell'Area Pediatrica, definita come complesso di spazi e servizi adattati alle esigenze psico-affettive del bambino e della sua famiglia e come complesso di prestazioni fornite da operatori, medici e diplomati, specificatamente formati e preparati per soddisfare bisogni sanitari specifici.
4) In conseguenza dei punti precedenti, al medico iscritto negli elenchi della pediatria di famiglia - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di:
a) Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, mediante
l'impostazione di programmi per un equilibrato sviluppo psico- fisico del bambino assicurando interventi diagnostici, terapeutici ed eventualmente riabilitativi.
b) Assistenza programmata a domicilio, o presso strutture
territoriali ivi comprese le collettivita' al fine di affrontare i problemi sanitari di bambini disabili e di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero, coordinandone l'assistenza domiciliare;
c) Continuita' assistenziale, onde garantire il completamento
della assistenza primaria da gestire con medici adibiti espressamente alla funzione ovvero in associazione con altri medici convenzionati, nonche' con gli altri servizi territoriali ed ospedalieri.
d) Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che hanno come obiettivi il controllo della crescita mediante periodici bilanci di salute, la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettono l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico pediatra, possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero, secondo orari predeterminati, anche nell'ambito dei servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda, come previsto all'art. 47;
e) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica,
sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione;
5) Il pediatra di famiglia partecipa alle procedure di verifica della qualita' delle prestazioni, alla individuazione e al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse.
6) Le parti individuano, secondo la "Carta dei servizi sanitari", in sede regionale modalita' aziendali di raccordo con i servizi di pubbliche relazioni delle Aziende, allo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi sanitari e i rapporti con i cittadini utenti e le loro organizzazioni.
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 20 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali.
2) La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.92, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7.12.93, n. 517 , il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Unita' sanitarie locali quali Aziende dotate di personalita' giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i medici pediatri per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:
a) assistenza primaria di pediatria;
b) continuita' assistenziale;
c) attivita' programmata per i servizi territoriali; in un quadro
normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di fiducia per la tutela della salute degli assistiti affidatigli mediante la scelta.
3) La presente convenzione individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 2

ART. 2
GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI
1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.
Le Regioni - sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 13 - possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria.
2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta';
c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria preventiva e sociale"
3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.
4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella stesso graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 3, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza.
9. La graduatoria e' pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, e' approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle Aziende, agli Ordini provinciali dei medici della Regione.
11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 3

ART. 3
TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:
I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) iscrizione all'albo professionale (il punteggio e'
raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi
professionali della regione ove e' presentata la domanda):
Per ciascun mese .......................... p. 0,01
b) specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo
1983, tabella B, e successive integrazioni:
Per ciascuna specializzazione o libera
docenza ................................... p. 4,00
c) specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
Per ciascuna specializzazione o libera
docenza ................................... p. 2,00
d) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c):
Per ciascuna specializzazione o libera
docenza ................................... p. 0,20
e) tirocinio abilitante svolto ai sensi della
Legge n. 148 del 18 aprile 1975 ........... p. 0,10
f) titolo di animatore di formazione riconosciuto
dalla Regione ............................. p. 0,10
II - TITOLI DI SERVIZIO
a) attivita' di specialista pediatra di libera scelta
convenzionato ai sensi dell' art. 48 della legge n.
833/1978 , e dell'art. 8 c.1 D.L.vo 502/92 e 517/93 compreso quella svolta in qualita' di associato o di sostituto e'
valutata:
Per ciascun mese complessivo............... p. 0,20
b) attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai
sensi dell' art. 48 della legge n. 833/1978 , e dell'art.
8 c.1 del D.L.vo 502/92 e 517/93 compresa quella svolta in qualita' di associato o sostituto nonche' l'attivita' di
sostituzione svolta, senza titolo di specializzazione per
conto di specialista pediatra di: libera scelta:
Per ciascun mese complessivo .............. p. 0,10
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di
sostituzione, nei servizi di guardia medica e di
continuita' assistenziale e nell'emergenza sanitaria
territoriale, in forma attiva:
Per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita'
........................................... p. 0,10
(Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un
numero di ore superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale relativo al settore);
d) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle
Aziende:
Per ciascun mese complessivo............... p. 0,10
e) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio
civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
Per ciascun mese .......................... p. 0,05
f) attivita' di specialista pediatra svolta all'estero ai
sensi della legge 9 febbraio 79, n. 38 , della legge 10
luglio 1960, n. 735 , e successive modificazioni, e del
decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430 :
Per ciascun mese complessivo............... p. 0,20
g) attivita' professionale svolta presso strutture sanitarie
pubbliche non espressamente contemplate nei punti che
precedono:
Per ciascun mese complessivo............... p. 0,05
h) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area
della medicina di base (fino ad un massimo di punti 0,50)
Per ciascun mese .......................... p. 0,10
i) attivita' di sostituzione per attivita' sindacale
Per ciascun mese .......................... p. 0,20
2. Ai fini della valutazione dei titoli, sedici o piu' giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purche' non si riferiscano ad attivita' svolte negli stessi periodi. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto.
3. A parita' di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianita' di specializzazione, il voto di specializzazione, l'eta'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 4

ART. 4
INCOMPATIBILITA'
1. Ai sensi dell' art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412 , e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187 , convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296 ;
b) svolta funzioni fiscali per conto delle Aziende limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale
convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
convenzionati esterni;
g) operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o
istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' art. 43 della legge n. 833/1978
h) intrattenga con una azienda un apposito rapporto instaurato ai
sensi dell'art. 8 comma 5 D.L.vo n. 502/92.
2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiori al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' del pediatra di famiglia con quella di continuita' assistenziale (266 scelte).
3. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 5

ART. 5
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualita' di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (Unicef, OMS, UNNCR e altre).
2. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 24.
4. In materia si applicano le disposizioni di cui all' art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154 .

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 6

ART. 6
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelte cessa:
a) per compimento del 70 anno di eta' ai sensi dell'art. 2 c.4
della legge 28.12.95 n. 549
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro-
cedure di cui all'art. 13
c) per recesso del pediatra da comunicare alla A.S.L. con almeno un mese di preavviso
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4
e) per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22
f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita'
convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'ordine dei Medici o suo delegato.
2. Ai sensi dell' art. 8, comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo e con gli accordi regionali, comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario regionale, mediante le procedure previste dall'art. 13.
3. Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione, nello stesso elenco dei pediatri convenzionati per l'assistenza di base, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente, da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 12.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nei casi di cui al punto e) del comma 1, il pediatra puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 7

ART. 7
COMUNICAZIONI DEL MEDICO ALLA AZIENDA
1) Il pediatra di famiglia e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2 nonche' l'insorgere di situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo.
2) In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 gg., attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di piena disponibilita'. Il pediatra nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'Accordo Nazionale.
3) Il pediatra e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall' art. 24, lettera C), della legge n. 730/1983 .
4) Salvo modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dell'attivita' assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. Mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra e' tenuta a dare comunicazione scritta alla USSL di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 8

ART. 8
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
FORMAZIONE PERMANENTE
1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente, rappresentativi, emanano norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo, prevedendo l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione permanente). L'attuazione delle iniziative di aggiornamento viene eventualmente realizzata dalle Aziende anche in collaborazione tra loro.
2. A livello regionale saranno stabilite le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale che le Aziende potranno supportare con apposite intese.
3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere:
a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle
conoscenze scientifiche);
c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo III
4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita');
b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.)
c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;
d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi
e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei
corsi
f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei
partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita'.
5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati e per almeno 32 ore annue di cui almeno il 50% destinato ai temi di cui al c.3-1.a); al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della Azienda.
6. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato.
7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei medici, sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di base.
8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale.
9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale.
10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 12 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento, ripartendole tra le Aziende che sono tenute a utilizzarle a tale scopo.
12. Il pediatra, previa comunicazione all'Azienda, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento.
13. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM CeO o dalle Regioni, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo.
14. In base ad accordi tra la Regione, l'ordine dei medici del capoluogo di Regione, i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e i Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili ed in possesso dei requisiti. Tale attivita' non determina incompatibilita' ne' riduzione del massimale.
15. Il pediatra e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi definiti a livello regionale o aziendale del servizio. Il venir meno a tale obbligo, senza documentata e motivata giustificazione, per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste graduandole a seconda delle continuita' dell'assenza.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 9

ART. 9
DIRITTI SINDACALI
1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali e regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base di intese adottate con i sindacati maggiormente rappresentativi.
2. Tale onere e' a carico della regione e delle singole Aziende, rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di Azienda
3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario.
4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della Medicina generale ex art. 8 c.1 legge n. 502/1992 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.
5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di quattro ore annuali per ogni iscritto.
6. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende la trattenuta della quota sindacale.
7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'art. 8 c.1 D.L.vo 502/92 e successive modificazioni. Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 10

ART. 10
RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", si indicano, come criteri di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe
conferite alle singole Aziende dai pediatri convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse Aziende al Ministero della Sanita' - Servizio rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale ed alle OO.SS. a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali di categoria;
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri
sindacali in organismi amministrativi previsti dalle legge vigenti ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale;
c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascuna categoria valutata sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Cio' premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra elencati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali del settore e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dall'art. 8 del D.L.vo 517/93 le confederazioni e le organizzazioni sindacali che, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi - si formulano le seguenti regole d'indirizzo:
3. Per ciascuna categoria sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che:
1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero di
iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe complessivamente espresse in ciascuna categoria;
2) relativamente alla precedente lettera b) abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti almeno al 6% del numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria;
3) relativamente alla precedente lettera c), abbiano strutture
territoriali in almeno 1/3 delle regioni e/o delle provincie.
4. Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui al presente articolo si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione (Ministero Sanita') che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, la consistenza relativa delle varie OO.SS. e la dinamica di crescita di nuova OO.SS.
5. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
6. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 11

ART. 11
COMITATO CONSULTIVO DI AZIENDA
1. In ciascuna Azienda o diverso ambito definito dalla Regione, previo parere del Comitato Regionale, e' costituito un comitato composto di:
a) Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato che lo
presiede;
b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Direttore
Generale dell'Azienda
c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei
pediatri convenzionati.
2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezione dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari.
4. L'Ordine Provinciale proclama gli eletti.
5. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario dell'Azienda.
6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25, comma 3;
b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 26,
comma 6;
c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di al 2 comma dell'art. 27;
d) sulla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 6 lett. e)
e) sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di
continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attivita' programmata territoriale relativi all'attivita' pediatrica
f) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo.
7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base. Puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. Partecipa inoltre alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attivita' del Pediatri convenzionati.
8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente art. 11. 9.
Il comitato svolge infine ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
10. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 12

ART. 12
COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
1. In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di:
a) Assessore Regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente;
b) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Regione, su designazione dei Direttori generali;
c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei
pediatri convenzionati.
2. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini Provinciali.
4. L'Ordine provinciale del capoluogo di Regione proclama gli eletti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica.
6. La sede del comitato e' indicata dalla Regione.
7. Il Comitato approva le graduatorie regionali di cui all'art. 3.
8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle Aziende su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati.
9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo anche su richiesta dei comitati ex art. 11, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti ivi comprese il collegamento con i servizi di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza programmata nei servizi territoriali.
10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo.
11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.
12. Il comitato svolge le funzioni dei comitati di cui all'art. 11 nelle Aziende dove questi non sono stati attivati fino al loro insediamento.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 13

ART. 13
RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI - COLLEGIO ARBITRALE
1. I pediatri convenzionati sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle
occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
- richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita';
- riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi;
- sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
- gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di
vantaggi personali;
- omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti
incompatibilita', limitazione del massimale o benefici economici;
- recidiva di infrazioni che hanno gia' comportato la riduzione
del trattamento economico;
- revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto.
3. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e sentirlo a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell'addebito.
4. Il Direttore Generale, valutate le contro deduzioni del medico e previo eventuale supplemento d'istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o alla applicazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o non sia stata ricevuta alcuna contro deduzione, il Direttore Generale da' corso all'applicazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni.
5. Il pediatra, ricevuta la notifica della sanzione, puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della azienda entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di impugnazione, da notificare al Direttore generale della azienda mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, il pediatra deve indicare il nominativo dell'arbitro di propria nomina, con allegato l'atto di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.
6. Il collegio e' composto da tre arbitri:
- uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente
dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di regione o suo delegato. Nel caso in cui il pediatra, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine della medesima provincia il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei Medici di altra provincia;
- dai membri nominati dalle parti;
- uno nominato dal pediatra;
- uno nominato dal Direttore generale della Azienda.
7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della Azienda entro 6 giorni:
- sospende l'applicazione della sanzione;
- individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di
accettazione dell'incarico;
- richiede al Presidente dell'ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio, il Presidente dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni;
- ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il
Direttore generale dell'Azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale.
8. Le parti hanno diritto di:
- prendere visione della documentazione in possesso del collegio arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso;
- essere ascoltate dal collegio arbitrale;
- presentare al collegio ulteriori documenti e memorie, rispetto a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai sensi del precedente comma.
A tali fini il collegio assegna alle parti il termine di 15 giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di essere ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Il collegio, udite le parti, se ne hanno fatta richiesta, e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente.
10. Gli arbitri decidono secondo le norme previste dal presente accordo e dagli accordi regionali.
11. Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti ed e' redatta per iscritto. Deve contenere:
1. l'indicazione delle parti
2. l'indicazione della norma del presente accordo che prevede la possibilita' di ricorrere all'arbitrato
3. L'esposizione sommaria dei motivi
4. Il dispositivo
5. l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo
in cui e' stato deliberato
6. la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di
apposizione.
E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione.
12. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti interessate e ne danno comunicazione alle stesse mediante trasmissione di un originale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 13.
L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conferma allo stesso con deliberazione del Direttore generale.
14. I termini previsti dal presente articolo sono perentori.
15. La sede del collegio arbitrale e', di norma, presso l'Azienda, che e' tenuta a fornire i supporti operativi necessari.
16. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all' art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 , come successivamente modificato.
Il Presidente dell'Ordine dei medici ed il Direttore Generale dell'Azienda operano in modo da assicurare la contemporaneita' di eventuali sanzioni sospensive dell'attivita' professionale.
17. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 43, lett. "D" ed "E".
18. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 14

ART. 14
ISTITUZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI
SPESE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI
1. I Comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 e la Commissione di cui all'art. 15 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso.
2. La Commissione di cui all'art. 15 e i Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente.
3. In presenza di un numero sufficiente di pediatri convenzionati, e' incompatibile la nomina contemporanea in piu' Comitati e Commissioni.
4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti nei Comitati di cui agli artt. 11 e 12 dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.
5. Le Aziende provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 15

ART. 15
COMMISSIONE PROFESSIONALE
1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e dell' art. 24 della legge 27.12.1983, n. 730 , e' istituita una Commissione Professionale con il compito di:
- elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
- individuare le informazioni rilevanti e favorire la
progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati;
- definire criteri, standard e indicatori per le procedure di
verifica di qualita' della pediatria di libera scelta;
- acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle
predette procedure;
- individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ;
- elaborare e proporre progetti di VRQ;
- promuovere attivita' locali di audit, per review dei pediatri e
procedure interdisciplinari di verifica di qualita';
- offrire alla Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
- promuovere azioni formative sia dei pediatri che
interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
- esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita'
dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati;
- formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da
pediatri, di verifica degli standard erogativi;
- richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al
Ministero della Sanita';
- raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato Regionale;
- esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.
2. La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta Regionale, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici della citta' capoluogo di Regione, o suo delegato ed e' composta da 4 medici pediatri o esperti designati dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla Regione, e dal presidente del comitato consultivo Regionale e puo' essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa.
3. La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici pediatri designati dai membri di parte medica della Commissione stessa, da medici dipendenti o esperti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 16

ART. 16
OSSERVATORIO CONSULTIVO PERMANENTE
1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di:
- rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale;
- analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale;
- monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture
organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia degli affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della pediatria di base, nonche' le problematiche relative alla formazione;
- curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle
commissioni professionali regionali e dalle Aziende;
2. L'Osservatorio esamina altresi' i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.
3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita'- Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed e' composto:
- dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e
dal funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia;
- da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori Regionali alla Sanita';
- da 5 rappresentanti dei pediatri convenzionati eletti dai
membri medici pediatri dei Comitati consultivi regionali di cui all'art. 12 del presente Accordo.
4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.
5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo.
6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza.
7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanita'.
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti dalle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.
9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 17

ART. 17
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE
1. Nel campo dell'assistenza pediatrica, sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2 , le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di base convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure di cui comma 7.
3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
7. Gli accordi Regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscono le prestazioni indispensabili.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 18

ART. 18
DURATA DELL'ACCORDO
1) Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 Dicembre 1997.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 19

ART. 19
RAPPORTO OTTIMALE
1. La scelta del pediatra avviene, ai sensi dell' art. 19, comma 2, della legge n. 833/78 , nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
2. Agli effetti del precedente comma, la pediatria convenzionata e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell' art. 25 della legge n. 833/78 .
3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario, o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti.
4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 20, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino.
5. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilita', e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri.
6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola USL che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito territoriale ai sensi dell' art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
7. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico pediatra secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell' art. 8, lett. g, decreto leg.vo 502/92 , per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati, inferiori al rapporto ottimale (600), dei pediatri gia' iscritti nell'elenco. Ai fini esplicativi del calcolo si rimanda all'allegato C).
8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. In caso di modifiche di ambito territoriale anche se conseguente ad accorpamenti di USL, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 20

ART. 20
COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA
1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende, sentito il Comitato di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui all'art. 19.
2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.
3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:
a) i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi
dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti piu' Aziende. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto
della pubblicazione della zona carente.
3 bis. Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito regionale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.
4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono.
5. Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorieta' attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilita'.
6. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria
regionale;
b) attribuzione di punti 6 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della
Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
7. Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3 lettera a) in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianita' di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6.
8. La Regione, sentito il Comitato consultivo Regionale di cui all'art. 12, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico o all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 21

ART. 21
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lett. a) del precedente art. 20, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.
2. Entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:
- aprire nella localita' carente assegnatagli idoneo studio
medico secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla U.S.L.;
- trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente;
- iscriversi all'albo professionale della provincia in cui
gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia.
3. Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 22. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'.
6. E' fatta comunque salva la facolta' della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.
7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la zona carente.
8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 4 comporta cancellazione dell'elenco.
9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente Azienda su parere del Comitato di cui all'art. 11.
10. Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita' anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12 e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
11. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalita' di cui al precedente comma 4.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 22

ART. 22
REQUISITI DI APERTURA DEGLI STUDI MEDICI
1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 43 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di uno studio medico nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del pediatra e' uno studio privato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1.marzo.1961 n. 121 , che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dei seguenti commi.
2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione.
4. Se lo studio di cui al D.P.R. 1.3.1961 n. 121 , e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.
5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
6. Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda USL, deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda.
7. L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 19, puo' essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 23

ART. 23
SOSTITUZIONI
1. Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4 giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni.
2. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia.
3. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto.
4. Le Aziende per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.
5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2 e secondo l'ordine della stessa.
6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea.
7. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' un compenso pari a quello previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione.
8. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F).
9. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
10. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.
11. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternita', qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.
12. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali compensi al medico che ha effettuato la sostituzione.
13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'art. 13 provvede la Azienda con le modalita' di cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.
14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.
15. L'attivita' di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco.
16. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 24

ART. 24
INCARICHI PROVVISORI
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, verificata dal Comitato consultivo ex art. 11, la Azienda puo' conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui e' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 43 con esclusione dell'indennita' forfettaria di variazione demografica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'all. G in tema di zone disagiate, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda puo' assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 25

ART. 25
MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONE
1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. Tale limite puo' essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 comunque in misura non superiore a 880 unita'.
2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell' art. 9 della legge n. 349/1978 , conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1000 scelte. La quota individuale di cui sopra viene meno nelle ipotesi in cui il pediatra, a causa dell'espletamento di attivita' compatibili, subisca limitazioni al massimale. L'eventuale cessazione di tale attivita' non da' titolo al ripristino della quota individuale.
3. Ai medici che fruiscono della norma di cui all' art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93 , convertito nella legge n. 423/93 , e' assegnato un massimale di 100 scelte.
4. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore al 50% del massimale di cui al 1 comma. Tale massimale non e' modificabile prima di tre anni dalla data di decorrenza dell'autolimitazione e previa verifica delle condizioni di carenza previste dall'art. 19 c.7.
5. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'.
6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7.
Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
8. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 3 dell'art. 29, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale.
9. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale.
10. Le scelte temporanee relative ad assistiti extra-comunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale.
11. Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, ai sensi del p.5 - comma 3, dell'art. 48 della legge n. 833/78 , dalla Regione, su proposta dell'Azienda, sentito il Comitato consultivo ex art. 12.
12. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la liberta' di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale puo' acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere
esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 26

ART. 26
SCELTA DEL PEDIATRA
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.
2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto.
La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.
3. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'.
4. Le scelte riguardanti bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 20. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.
5. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in eta' pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, le scelte possono essere attribuite a:
a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale
con le procedure e modalita' di cui all'art. 25 c.11 0, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalita' di cui al successivo comma 6;
b) nel caso di indisponibilita' dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale.
6. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in eta' di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono. 7.
Qualora non abbia luogo l'inserimento del pediatra in un ambito carente di assistenza, i minori interessati possono essere assegnati a pediatri gia' inseriti anche in deroga al loro massimale individuale nel caso non vi siano pediatri con massimale disponibile.
8. L'Azienda USL, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11, previa accettazione del pediatra scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita', la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
9. La scelta per i residenti ha validita' annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata.
10. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta e' espressamente rinnovabile.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 27

ART. 27
REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA
1. L'assistibile che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. In applicazione del disposto di cui all'art. 8 - 1 comma - lett.
b) dei decreti di riordino (502/92 e 517/93) le scelte di cui all'art. 26 - c.7 riferite ai soggetti in eta' compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, nel corso dell'anno, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo di Azienda. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta.
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell' art. 8, comma 1, lett. b), d.leg.vo 502/92 o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione as- sume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia.
Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16 giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non e' consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 28

ART. 28
REVOCHE DI UFFICIO
1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
2. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende U.S.L. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
L'Azienda e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. I cambiamenti di residenza all'interno della Azienda sono disciplinati con accordi regionali.
3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data puo' richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e cio' fino e non oltre il 16 anno di eta'. Tali richieste sono soggette al parere del Comitato consultivo di Azienda e all'approvazione del pediatra e comportano il pagamento della quota riferita alle sole voci A e D del compenso di cui all'art. 43. Qualora il Comitato di Azienda non si pronunci entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, essa si intende accolta.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 29

ART. 29
SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI
1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese.
2. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni in cui e' composto il mese al quale il rateo stesso di riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.
3. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa, decorre agli effetti economici, dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione.
4. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 30

ART. 30
ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI
1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelte e revoca, com- plete di dati anagrafici.
3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 31

ART. 31
COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA FISSA
1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 20 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.
2. L'attivita' del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell' art. 8 comma 1 del decreto legislativo 502/92 , viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuita' assistenziale di cui all'art. 46, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38):
a) Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo,
diagnostico e terapeutico di cui all'art. 33;
b) Il consulto con lo specialista, di cui all'art. 34, in sede
ambulatoriale o domiciliare;
c) L'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 35, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del pediatra di fiducia;
d) Prescrizione farmaceutica (art. 36)
e) Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o
di cure termali (art. 37)
f) Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
g) La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica
individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali;
h) La certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorita' scolastica competente.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 32

ART. 32
COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA VARIABILE
1. Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'eta' evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese.
2. I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E);
b) assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle
collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 45;
c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B;
Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potra' avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare.
d) assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 50 e come da Regolamento allegato G;
e) visite occasionali secondo l'art. 41;
f) collaborazione informatica di cui all'art. 43 lett. I;
g) potenziamento dello studio con personale dipendente di cui
all'art. 43 lett. L);
h) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e
ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi regionali, sentito il comitato ex art. 12 sulla base di quanto stabilito nell'all.
L);
3. Le prestazioni ed attivita' di cui ai punti seguenti e al successivo capo III e capo IV secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali:
a) la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al
legale rappresentante del minore;
b) l'esecuzione di eventuali screening;
c) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei
programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva;
d) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'Azienda, nell'ambito dell'organizzazione del servizio.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 33

ART. 33
VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI
1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio.
2. L'attivita' ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.
3. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili
5. La chiamata urgenza recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.
6. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 34

ART. 34
CONSULTO CON LO SPECIALISTA
1. Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda puo' essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.
4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di
attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 35

ART. 35
ACCESSO DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
PRESSO GLI AMBIENTI DI RICOVERO
1. I Direttori generali di Aziende Ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o piu' presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo aziendale ex art. 11, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all'art. 38, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
a) l'accesso del pediatra di famiglia ai presidi ospedalieri
della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
b) il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio
ospedaliero ed gli specialisti pediatri convenzionati. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i
suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.
2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 36

ART. 36
PRESCRIZIONE FARMACEUTICA E MODULARIO
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, cosi' come riclassificato ai sensi dell'art. 8 c.10, della legge 24.12.93 n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e proce- dure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/88 il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalita' di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite con accordi regionali.
5. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla regione.
7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessita' terapeutica e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 37

ART. 37
RICHIESTA DI INDAGINI SPECIALISTICHE
PROPOSTE DI RICOVERO O DI CURE TERMALI
1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le pro- cedure previste dall'art. 34
3. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici.
5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste.
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti attivita': odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.
7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
8. Il modulario di cui all'art. 36 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita nei limiti di legge la multi proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Le Aziende si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno dei comitati consultivi di cui all'art. 11.
9. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base.
10. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 38

ART. 38
RAPPORTI TRA IL MEDICO CONVENZIONATO E
LA DIRIGENZA SANITARIA DELLA U.S.L.
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza pediatrica di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguardagli aspetti sanitari.
2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
3. Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al comitato consultivo aziendale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 39

ART. 39
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
1. Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 40

ART. 40
COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
1. Il Pediatra di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 41

ART. 41
VISITE OCCASIONALI
1. I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera in favore dei soggetti in eta' pediatrica che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra.
3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:
- visita ambulatoriale L. 40.000
- visita domiciliare L. 60.000
4. Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nomee cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.
6. Il pediatra e' tenuto a utilizzare il modello prescrizione- proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 42

ART. 42
LIBERA PROFESSIONE
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori delle modalita' e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione nei confronti dei propri assistiti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 43

ART. 43
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria e' costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32.
2. Ai pediatri di famiglia, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito e' articolata nelle voci: onorario professionale, indennita' di piena disponibilita', compenso professionale aggiuntivo, indennita' forfettaria di variazione demografica, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.
A - ONORARIO PROFESSIONALE
A1) Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di libera
scelta che svolgono compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico.
=====================================================================
ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO
SPECIALIZZAZIONE ---------------------------------------------------
DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
da 0 a 2 anni.......... 61.534 63.072 64.081 66.324 68.314
oltre 2 fino a 9 anni.. 67.692 69.384 70.494 72.961 75.150
oltre 9 fino a 16 anni. 73.848 75.694 76.905 79.597 81.985
oltre 16 anni fino a 23 79.996 81.996 83.308 86.224 88.811
oltre 23 anni.......... 86.144 88.298 89.711 92.851 95.637
=====================================================================
A1 - PEDIATRIA DI GRUPPO
Ai Pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue.
=====================================================================
ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO
SPECIALIZZAZIONE ---------------------------------------------------
DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
da 0 a 2 anni.......... 64.611 66.226 67.285 69.640 71.730
oltre 2 fino a 9 anni.. 71.077 72.853 74.019 76.609 78.908
oltre 9 fino a 16 anni. 77.540 79.479 80.750 83.577 86.084
oltre 16 fino a 23 anni 83.996 86.096 87.473 90.535 93.252
oltre 23 anni.......... 90.451 92.713 94.197 97.494 100.419
=====================================================================
B - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA'
Ai Sanitari che svolgono attivita' di medico pediatra di famiglia ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Nazionale; ad esclusione di rapporti nell'ambito dei servizi orari o di continuita' assistenziale, spetta per ciascuno assistibile in carico, una indennita' annua, nelle seguenti misure:
PER I PRIMI 250 ASSISTIBILI
=====================================================================
ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO
SPECIALIZZAZIONE ---------------------------------------------------
DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
da 0 a 2 anni.......... 6.949 7.123 7.237 7.490 7.715
oltre 2 fino a 9 anni.. 7.415 7.600 7.722 7.992 8.232
oltre 9 fino a 16 anni. 7.880 8.077 8.206 8.493 8.748
oltre 16 fino a 23 anni 8.346 8.555 8.692 8.996 9.266
oltre 23 anni.......... 8.812 9.032 9.177 9.498 9.783
=====================================================================
PER GLI ASSISTIBILI DA 251
=====================================================================
ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO
SPECIALIZZAZIONE ---------------------------------------------------
DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
da 0 a 2 anni.......... 6.291 6.448 6.551 6.780 6.983
oltre 2 fino a 9 anni.. 6.758 6.927 7.038 7.284 7.503
oltre 9 fino a 16 anni. 7.223 7.404 7.522 7.785 8.019
oltre 16 fino a 23 anni 7.689 7.881 8.007 8.287 8.536
oltre 23 anni.......... 8.155 8.359 8.490 8.790 9.054
=====================================================================
C - COMPENSO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO
Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F) dell' art. 29 D.P.R. 315/90 .
Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, e' incrementato del 3.5% dal 1.1.95, del 2.5% dal 1.12.95, del 1,6% dal 1.1.96, del 3.5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
D) INDENNITA' FORFETTARIA DI VARIAZIONE DEMOGRAFICA
D1) Ai pediatri di famiglia e' corrisposto per ciascun
assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua come da tabella che segue:
=====================================================================
dal dal dal dal dal
01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
per i primi 250 39.566 40.555 41.204 42.646 43.928
assistibili
per gli assistibili da 18.279 18.736 19.036 19.702 20.293
251 fino al massimale
o alla quota individuale
=====================================================================
Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di variazione demografica per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
D2 - PEDIATRIA DI GRUPPO
Ai pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue.
=====================================================================
dal dal dal dal dal 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 =================================================================
==== per i primi 250 41.544 42.583 43.264 44.778 46.124 assistiti per gli assistibili da 19.193 19.673 19.988 20.687 21.308 251 fino al massimale o alla quota individuale =================================================================
==== E - CONCORSO NELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO
E1) Ai medici che svolgono assistenza primaria, iscritti negli
elenchi dei medici pediatri di famiglia, e' corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Per ciascuno assistibile in carico e' corrisposto un concorso
forfettario annuo risultante dalla tabella che segue:
=====================================================================
CONCORSO SPESE PER
LA EROGAZIONE dal dal dal dal dal
DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
per i primi 250 29.726 30.469 30.957 32.040 33.001
assistibili
per gli assistibili 21.117 21.706 22.053 22.825 23.510
da 251
=====================================================================
E2 - PEDIATRIA DI GRUPPO
Ai Pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue.
=====================================================================
CONCORSO SPESE PER
LA EROGAZIONE dal dal dal dal dal
DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97
=====================================================================
per i primi 250 31.212 31.993 32.505 33.642 34.652
assistibili
per gli assistibili 22.236 22.792 23.157 23.967 24.686
da 251
=====================================================================
E3) Il concorso nelle spese viene erogato dall'Azienda in rate
mensili.
E4) Il contributo non compete o compete in misura
proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda.
In tali casi l'Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, determina l'entita' di riduzione, in percentuale, da applicare.
3. Ai medici Pediatri di base iscritti negli elenchi dei medici convenzionati, la quota variabile del compenso per assistito e' articolata nelle seguenti voci: compensi per visite occasionali e per prestazioni di particolare impegno professionale, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime comprese le piccole isole, indennita' di collaborazione informatica e indennita' di collaboratore di studio medico.
F) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive. Ai medici spettano il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
G) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad
assistiti non ambulabili di cui all'art. 45, lett. a), come quantificati nel prodotto allegato sotto la lettera G).
L'entita' della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali.
H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole
isole. Per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi e sulla base del regolamento di cui all'all. F)
I) Indennita' di collaborazione informatica. Ai pediatri
individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 20% degli iscritti sentito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 100.000.=, incrementata di un corrispettivo definito sulla base degli accordi regionali di cui al capo VI, in caso di attivazione delle suddette procedure o di quant'altro sia concordato.
L) Indennita' di collaboratore per studio medico. Ai pediatri
individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti sentito il Comitato Consultivo regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire 4.500.= per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali.
4. I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volte all'anno il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 44

ART. 44
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA
1. Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell' art. 9 della legge 29 giugno 77, n. 349 , pari al 12,5% su tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati dall'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 45

ART. 45
ASSISTENZA PROGRAMMATA AD ASSISTITI NON AMBULABILI
4. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi:
a) assistenza domiciliare anche in forma integrata, nei confronti
dei pazienti non ambulabili;
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in strutture
territoriali
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), e' disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera E), mentre l'istituto di cui lettera b) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 46

ART. 46
CONTINUITA' ASSISTENZIALE
1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell' art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, si stabilisce che la continuita' assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dal Capo III dell'Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
2. Gli accordi regionali di cui all'art. 48 del predetto Accordo di medicina generale possono prevedere, d'intesa con le OO.SS. dell'area pediatrica, la partecipazione dei pediatri convenzionati disponibili o inclusi nella graduatoria regionale nelle attivita' di continuita' assistenziale e di assistenza ai turisti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 47

ART. 47
ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE
1. Per lo svolgimento di attivita' normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunita', indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'Azienda puo' attribuire ulteriori attivita' a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili.
2. L'attivita' e' preferibilmente assegnata a pediatri consenzienti operanti nell'ambito territoriale in cui l'attivita' deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla meta' del loro massimale e che non esplichino altre attivita', oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare e' individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.
3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non puo' superare l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 48

ART. 48
ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI
PROGRAMMATE E COMPENSI
1. L'Azienda interpella il pediatra secondo l'ordine di priorita' indicato all'art. 47 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.
2. Il pediatra interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia.
3. In caso di impossibilita' del pediatra a prestare temporaneamente la propria attivita', fino ad un massimo di 30 giorni, l'Azienda provvede alla sostituzione. In caso di assenza superiore ai 30 giorni l'Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attivita' in questione.
4. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative e normative e compensi, comprensivi dei contributi Empam, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 49

ART. 49
RAPPORTI CON I RESPONSABILI DEL DISTRETTO
1. Il pediatra per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 48, osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario responsabile del distretto ed e' tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 50

ART. 50
AREE NEGOZIALI DI LIVELLO REGIONALE
1. Gli accordi regionali, di cui all' art. 8, lett. e), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 , definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati:
- in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del
presente accordo;
- in forma associata;
- in forma di pediatria di gruppo;
- per il rispetto di livelli di spesa programmati.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 51

ART. 51
PRESTAZIONI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE
1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, e attivita' anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalita' che possano consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, laddove approvato, o dell'apposito servizio per:
a - interventi sanitari relativi all'eta' pediatrica con la
formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettivita';
b - processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attivita' del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
c - assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
d - sperimentazione di iniziative di telemedicina;
e - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere
nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall'art. 31 e 32;
f - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui
all'allegato B).
2. Gli accordi regionali possono disciplinare iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attivita' motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
3. Gli accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attivita':
a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che,
oltre a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di per review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale;
c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici
pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
d - fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi
informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi.
4. Gli Accordi regionali previsti dall'art. 46 possono disciplinare le modalita' di partecipazione dei pediatri convenzionati alle attivita' di continuita' assistenziale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 52

ART. 52
LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI
1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell' art. 8, lett. c), del d.leg.vo 502/92 , la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende sanitarie locali e medici pediatri di base per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
2. Sulla base della spesa storica e di parametri di spesa per soggetto assistito calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinare componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell'attivita' prescrittiva del pediatra di famiglia.
3. Gli accordi regionali devono prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. C:
- le modalita' per individuare le spese direttamente indotte dai pediatri convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
- le modalita' di calcolo del livello di spesa programmato su
parametri di spesa, individuati secondo il comma 2, tenendo conto:
a) della popolazione pesata per eta', e per particolari
patologie
b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e
nazionali
c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N.
- le procedure di verifica della qualita' delle prestazioni e del
controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri, attraverso il supporto della Commissione Professionale di cui all'art. 15.
4. Il rispetto da parte del medico del livello di spesa programmato comporta, ai sensi dell'art. 8, lett.c, D.L.vo 502/92, la corresponsione di una quota variabile, stabilita dall'accordo regionale rapportata a scaglioni di avvicinamento all'obiettivo prefissato. Una parte di tale quota e' disponibile per tutti i medici che abbiano concorso utilmente al raggiungimento dell'obiettivo.
5. Sulla minore spesa indotta e' calcolata una ulteriore quota, determinata dall'accordo regionale, destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il comitato consultivo locale di cui all'art. 11.
6. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti i medici di uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa tra le parti, sulla base della valutazione della spesa complessiva nell'ambito stesso, inerente la componente prescelta.
7. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 53

ART. 53
ASSOCIAZIONISMO MEDICO
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di pediatria convenzionati prevedendo, tra l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature
e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla
base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- differenti modalita' di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata ad erogare anche prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico pediatra, in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e
domiciliare;
- continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove
consentita in base alle norme regionali.
3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 47 e 51.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 54

ART. 54
PEDIATRIA DI GRUPPO
Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, anche nel quadro degli accordi rimessi alla trattativa regionale, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:
a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria;
b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici;
c) del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Regione;
d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici;
e) del gruppo fanno parte non meno di due e non piu' di quattro pediatri di base;
f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo;
g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
l) in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica;
m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze rela- tive alle scelte di cui e' titolare;
n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita';
p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
q) le regioni possono individuare forme organizzative diverse, ferma restando la sede unica del gruppo, mediante intese con i sindacati maggiormente rappresentativi ivi compresa la possibilita' di regolamentare la partecipazione di non piu' di due pediatri nella pratica di attivita' di gruppo della medicina generale;
r) per lo svolgimento di detta attivita' vengono corrisposti i compensi di cui alle tabelle A1-D2-E2 dell'art. 43.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 55

ART. 55
CONTRATTAZIONE
1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati rappresentativi dei medici pediatri. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende sanitarie locali, i Direttori generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono.
2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella regione o in una o piu' Aziende. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi.
3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto:
- il possesso di particolari requisiti da parte del medico
convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate;
- l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature
e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai medici stessi;
- appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo.
4. Gli accordi regionali prevedono, altresi':
- la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita'
distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attivita';
- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 56

ART. 56
COMPENSI
1. Gli accordi regionali disciplinano la tipologia e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme:
- quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa
programmata)
- quota capitaria per caso trattato
- a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori)
- a compenso orario (es. Didattica)
- a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita')
- rimborso spese (es. attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari).
2. Nelle forme integrate di esercizio dell'attivita' professionale puo' essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.
NORMA FINALE N. 1
1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti.
NORMA FINALE N. 2
1. Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell'1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 44.
2. Ai pediatri iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.1995 e' corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dal 1.1.94 al 31.12.94 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell' art. 29, comma 1, lett. E, del D.P.R. n. 315/90 .
NORMA FINALE N. 3
1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario.
2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "H" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato.
3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1.
NORMA FINALE N. 4
Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 44, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Empam.
NORMA FINALE N. 5
Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 44, comma 1.
NORMA FINALE N. 6
Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni.
NORMA FINALE N. 7
Le parti concordano sull'obbligo delle Regioni di attivare gia' dal 1996 corsi di formazione e aggiornamento professionale per i pediatri di libera scelta, e di organizzare, anche d'accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, corsi di formazione per pediatri animatori.
__________
NORMA TRANSITORIA N. 1
1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 sono confermati in carica.
NORMA TRANSITORIA N. 2
1. I pediatri iscritti negli elenchi e che hanno usufruito della norma di cui al c.7 art. 7 del D.P.R. 315/90 mantengono il diritto all'acquisizione delle 120 scelte in aggiunta al massimale individuale.
NORMA TRANSITORIA N. 3
1. I pediatri iscritti negli elenchi ed autolimitati, ai sensi dell'art. 7 c.11 del D.P.R. 315/90 a 350 scelte, possono mantenere a titolo personale tale massimale.
NORMA TRANSITORIA N. 4
Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui al DPR 315/90 .
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1. Le parti chiariscono che le dizioni regionali, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1. Le parti concordano di richiede al Ministero della Sanita' l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti tra l'equipe ospedaliera e medici pediatri di famiglia, compreso l'aspetto delle relative responsabilita', nei casi di ospedalizzazione domiciliare.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
"Le parti raccomandano al Ministero della Sanita', di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al D.M. n. 350/88 , alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infra regionale e extra regionale".
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le parti convengono, di affrontare, d'intesa con la Federazione regionale degli Ordini, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "carta dei servizi sanitari" con riferimento alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Le parti riconoscono l'opportunita' che venga riconosciuta ai pediatri operanti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano una indennita' di bilinguismo nella misura che sara' determinata a livello locale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entita' dei compensi di cui all'art. 48 e all'allegato "B", lett. C).
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Le parti riconoscono l'esigenza che sia necessaria una attenta valutazione del fabbisogno di medici pediatri da parte degli organi competenti all'atto della programmazione dei corsi di formazione specialistica.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B)
(Art. 43-lett. F) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri sono quelle elencate in calce al presente allegato A, nel nomenclatore-tariffario.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni professionali aggiuntive sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.
3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di scrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito all'avvenuta prestazione. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.
5. Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).
6. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive non possono superare mensilmente il 25% dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A.
7. I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 15 del presente accordo.
8. Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutivita' del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione
Tariffa Aumento
Attuale del 15%
dall'1.7.96 1. Sutura di ferita superficiale ........... 5.400 6.210 2. Rimozione di punti di sutura e medicazione 20.000 23.000
3. Fleboclisi (unica: eseguibile in caso di
intervento di urgenza)................... 20.000 23.000 4.
Lavanda gastrica......................... 20.000 23.000 5.
Tamponamento nasale anteriore............ 9.100 10.465 6. Estrazione corpo estraneo dal naso....... 11.500 13.225 7. Estrazione corpo estraneo dall'orecchio.. 11.600 13.340 8. Prima medicazione (*).................... 20.000 23.000 9. Medicazioni successive................... 10.000 11.500 10. Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi 6.700 7.705 11. Riduzione di ernia ombelicale............ 10.800 12.420 12. Riduzione di ernia inguinale............. 10.800 12.420 13. Sbrigliamento sinecchia piccole labbra... 20.000 23.000 14. Toilette di perionichia supporata........ 20.000 23.000
15. Riduzione della pronazione dolorosa
dell'ulna................................ 16.600 19.090
16. Riduzione della sublussazione articolazione
scapolo-omerale.......................... 25.800 29.670
17. Terapia iniettoria desensibilizzante
(per seduta)............................. 15.000 17.250 18.
Iniezione di gammaglobuline specifiche... 15.000 17.250 19.
Diatermocoagulazione cutanea............. 14.100 16.215 20.
Asportazione di verruche................. 14.100 16.215 21. Iniezione endovenosa..................... 10.000 11.500 22. Scotch-test per ossiuri.................. 3.000 3.450
23. Tampone faringeo: prelievo per esame
batteriologico (solo su pazienti non
deambulabili)............................ 1.000 1.150
24. Trattamento provvisorio di frattura o
lussazione mediante immobilizzazione con
materiale idoneo
- piccoli segmenti....................... 21.000 24.150 - grandi segmenti........................ 28.000 32.200
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria
Tariffa
1. Screening per l'ambliopia................ 40.000
2. Boel test (screening audiometrico entro
1 anno di eta').......................... 40.000
C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell'ambito degli accordi regionali di cui al capo IV.
1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 51.
2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni corre- late alle attivita' di cui all'art. 51. Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
- patologie infettive: vaccinazioni non obbligatorie nell'ambito di campagne di vaccino profilassi promosse dalle Regioni o dalle Aziende;
- patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie):
- spirometria, test cutanei, cicli aerosol.
____________________
(*) per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura di aggiunge la
relativa tariffa.

Allegato C

ALLEGATO C)
(art. 19 p. 7) PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
1. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
2. Si procede in questo modo.
3. Si stabilisce quale e' la popolazione 0-6 anni dell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. A parte si prende l'elenco dei medici pediatri gia' operanti nell'ambito in questione.
5. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o della autolimitazione.
6. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale.
7. Esso sara':
- uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota
individuale o che hanno un massimale superiore a 600;
- pari al loro massimale se esso e' inferiore a 600.
8. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.
9. La zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserira' un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.
10. Esempio
Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti al fine dell'applicazione del rapporto ottimale abitanti 6.050.
Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica
6.050 abitanti.
Al fine del rapporto ottimale:
Popolazione pediatrica 6.050.
Medici inseriti nell'ambito:
2 a 1000 scelte di massimale
valgono 600 1.200 (2 x 600)
3 a 800 scelte di massimale
valgono 600 1.800 (3 x 600)
6 a 350 scelte di massimale
valgono 350 2.100 (6 x 350)
----------
Totale 5.100
La zona e' carente: 6.050 - 5.100 = 950
Devono essere inseriti 2 medici

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E-Art. 1

ALLEGATO E)
(Art. 45 - lett.a)
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI
DEI SOGGETTI NON AMBULABILI
Art. 1
Prestazioni domiciliari
1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
- controllo sulle condizioni igieniche e sul confronto ambientale
e suggerimento allo stesso e a familiari;
- indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
- indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza
diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psicologiche del singolo paziente;
- indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
- collaborazione con il personale dei servizi sociali della
Unita' sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
- predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con
carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
- attivazione degli interventi riabilitativi:
tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi
fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste visite specialistiche, le
prestazioni aggiuntive le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Allegato E-Art. 2

Art. 2
Attivazione del servizio domiciliare
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio:
a) impossibilita' permanente a deambulare (es. portatori di
protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare);
b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni;
c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di
controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio- ambientale che al quadro clinico, quali:
- insufficienza cardiaca
- insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
- gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
- cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
- tetraplegici;
- immunodeficienza acquisita

Allegato E-Art. 3

Art. 3
Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal pediatria di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilita' di concordare sollecitamente, il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del pediatra di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Allegato E-Art. 4

Art. 4 rapporti con il distretto
1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di pediatria ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano:
a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione
dell'assistenza sanitaria programmata o integrata domiciliare,
che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga);
b) la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata),
settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che puo' variare in relazione alla
diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di
attivazione al fine della migliore personalizzazione
dell'intervento in relazione alle prestazioni
infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Allegato E-Art. 5

Art. 5
Compenso economico
1. Al pediatria oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 35.000 per accesso.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Allegato E-Art. 6

Art. 6
Modalita' di pagamento
1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che deve sempre essere documento alla Azienda nei tempi previsti.

Allegato E-Art. 7

Art. 7
Documentazione di distretto
1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Allegato E-Art. 8

Art. 8
Verifiche
1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati.
2. Eventuali, conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico pediatra.

Allegato F

ALLEGATO F) (Art. 23-p. 8) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE
E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA.
1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentiti al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 43 devono essere corrisposti al medico sostituto.
3. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.
4. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.
5. Individua convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Allegato G

ALLEGATO G) (Art. 32-lett.d) INCENTIVAZIONE PER INSEDIAMENTO IN ZONE DISAGIATE.
Sono considerate disagiate le zone che permangono scoperte per oltre 1 anno dalla pubblicazione della carenza o in base ad altri criteri individuati in ambito regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale, per particolare difficolta' oro geografica comprese le isole o per popolazione pediatrica rarefatta e sparsa.
L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
1. Messa a disposizione da parte dell'Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale
2. Utilizzazione del pediatra per attivita' territoriali programmate nei limiti dell'attivita' globalmente consentita e anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 47 - 1 c.
3. L'onorario professionale di cui all'art. 43 lett. A) potra' essere maggiorato dall'Azienda, in rapporto al grado di disagio della zona, fino ad un massimo del 20%.

Allegato H

ALLEGATO H)
parte 1
TABELLA 1 - PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE DEI PEDIATRI PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(norma finale n. 3)
1/A B C 2 CATEGORIA INC. % SPESA 3 ANNO 1994 4 Voce 5 SERVIZI (4) 12,38 6 STUDIO Affitto (3 loc. + serv.) 39,24 7 Manutenzione (ammont.-3aa)(5) 3,02 8 Riscaldamento 3,62 9 STRUTTURE Arredi (ammortamento-8aa)(6) 4,53 10 Attrezzature sanitarie varie (ammon. - 5 anni) 1,51 11 CONSUMI Materiale vario (escluso cons. PPIP) 4,97 12 Energia elettrica 1,81 13 Telefono 5,43 14 AGGIORNAMENTO 3,02 15 TRASPORTI Fiat Uno 1.0 (994cc) (ammortamento)(7) 5,66 16 Costi eserciz. (15.000 Km/ anno - 1/5 benz./Km)(7) 9,42 17 IMPOSTE Tassa rifiuti 0,60 18 ICIAP (introdotta nel 1989) 4,80 19 NUOVE SPESE 20 21 22 TOT. SPESE 100,00 23
SEGUE
1/A D E F G H 2 N. INDICE N. INDICE VARIAZIONI % 3 FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GENN. 94 199 4 GEN. 94 GEN. GEN. BAS.SP.94-100 5 Totale servizi (1) 6 Affitti (1) 7 Manutenzione e riparazioni (1) 8 Gasolio (1) 9 Mobili e assessori (1) 10 Apparecchi ed accessori (1) 11 Medicinali e mat. terapeutico (12) 12 ENEL (2) 13 Telecom (2) 14 Istruzione (1) 15 Acquisto mezzi trasporto (1) 16 Spese esercizio mezzi tr. privato (1) 17 Specifica documentazione (3) 18 Specifica documentazione (3) 19 20 21 22 23 VARIAZIONE % PONDERATA 1994 9
PREMESSA
1. Le tabelle di questo allegato consentono di calcolare, sulla base di dati oggettivi, l'inflazione reale verificatasi nelle spese sostenute dal medico di medicina generale per la erogazione delle prestazioni, ponderata in relazione alla composizione delle stesse ed indipendentemente dalla loro consistenza. La colonna B elenca le voci di spesa considerate, classificate in categorie.
La colonna C contiene il valore dell'incidenza percentuale delle singole voci di spesa sul loro totale. La spesa totale del 1994 pari a 100, corrisponde alla somma delle percentuali di incidenza di ciascuna voce.
2. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nella Tabella 1 e' realizzato:
1) calcolando l'incremento delle singole voci (colonna C) in base
all'inflazione (colonna G) rilevata per ciascuna di esse dall'ISTAT (ottenuta, con una formula fornita dallo stesso Istituto, dai corrispondenti numeri indici dei prezzi al consumo periodicamente pubblicati) o da altra fonte (colonne D, E, F).
2) riportando i risultati ottenuti per ciascuna voce nella
colonna H e sommandoli fra loro, per ottenere il valore che rappresenta la spesa totale incrementata in relazione alla loro incidenza sul totale (casella H22).
3) calcolando, con una proporzione fra la spesa totale del 94 in base 100 (casella C22) e la spesa risultante per l'anno in esame (casella H22), l'inflazione reale ponderata (casella H23).
3. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nelle Tabelle 2 e 3 si realizza in modo analogo a quanto descritto al punto 2, seguendo le rispettive istruzioni.
4. L'incidenza percentuale delle singole voci potra' essere ridefinita, su richiesta di una delle parti, in relazione all'introduzione di nuove spese o qualora l'entita' di una di esse sia documentatamente variata in modo consistente.
LEGENDA TABELLA 1
(1) Classe di consumo corrispondente a specifico "Numero indice del prezzo al consumo per l'intera collettivita' nazionale" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT).
(2) La variazione percentuale si ottiene interrogando direttamente l'ENEL e la Telecom.
(3) Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo.
(4) La categoria SERVIZI e' composta dalle seguenti voci:
Assicurazione responsabilita' professionale civile, Commercialista, Pulizia locali, Servizio lavanderia. Per esse si fa riferimento complessivamente al numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale denominato "Totale servizi" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). (5) Si riferisce ai lavori di imbiancatura dei muri, alla manutenzione degli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, serramenti, ecc. E' considerata sola quota di ammortamento in analogia con le norme fiscali.
(6) Si fa riferimento ad arredamento ed attrezzature essenziali. Il periodo di ammortamento e' definito con riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali.
(7) E' riferito al prezzo di listino di una autovettura nazionale di piccola cilindrata. L'incidenza e' calcolata, con riferimento alle norme fiscali, considerando il 50% dell'ammortamento. I costi di esercizio sono riferiti ad una percorrenza convenzionale di 10.000 Km/anno.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 1
1) Nella colonna E ed F dalla riga 5 alla 11 e dalla riga 14 alla 16 devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale" relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F).
2) Il valore della variazione percentuale delle singoli voci per cui esiste il numero indice ISTAT si ottiene applicando la formula fornita dallo stesso Istituto: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94) x 100 - 100.
3) Per le spese relative all'energia elettrica ed al telefono si inseriscono nelle caselle G12 e G13 1 e rispettive percentuali di aumento dichiarante dalle aziende.
4) La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G.
5) Nelle caselle relative alle imposte della colonna H si riportano i valori invariati delle corrispondenti caselle della colonna C, salvo diversi accordi previsti al punto 4 del presente allegato.
6) Si calcola il totale della colonna H nella casella H22.
7) Si calcola la variazione % della spesa (casella H23) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H22) e quella del 94 (casella C22).
TABELLA 2 - PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE
SPESE PER L'INFORMAZIONE
1/A B C 2 3 INFORMATIZZAZIONE INCID. % SU 4 Voce SPESA 94 5 Hard+soft ware (ammortam. - 5aa) 66,67 6 Manutenzione soft ware 20,83 7 Consumi (manut. floppy. ecc.) 12,50 8 TOT. SPESE PERSONALE 100,00 9
SEGUE
1/A D E F G H 2 N.INDICE N.INDICE VAR. % 3 FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GENN. 94 199____ 4 GEN. 94 GEN. 9__ GEN. 9__ BAS.SP.94 5 App. che ed accessori(1) 6 Totale servizi (1) 7 Art. canc. e disegno (1) 8 9 VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9_____
LEGENDA TABELLA 2
(1) Classe dei numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (Tav. 13-7. Bollettino mensile di statistica - ISTAT).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2
1) Nella colonna E ed F devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale" di ciascuna classe di consumo, relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F).
2) Il valore della variazione percentuale delle caselle della colonna G si ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94) x 100 - 100.
3) La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G.
4) Si calcola il totale della colonna H nella casella H8.
5) Si calcola la variazione % della spesa (casella H9) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H8) e quella del 94 (casella

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato L

ALLEGATO L) (art. 32-lett. h) BILANCI DI SALUTE
1. I bilanci di salute di cui all'art. 32 h) sono previsti per la fascia di eta' 0-6 anni da un minimo di 6 ad un massimo di 8 bilanci per ogni assistito.
2. Il pediatra e' tenuto nel rispetto della programmazione regionale e secondo specifici protocolli operativi, concordato a livello regionale, alla esecuzione delle visite eta'-filtro, e alla compilazione di apposita scheda per ogni controllo (bilancio di salute) effettuato. Si allega traccia di libretto che ciascuna Regione puo' adeguare alle proprie specifiche esigenze.
3. Al pediatra nei limiti del numero di bilanci di salute stabiliti nei programmi regionali spetta per ognuno di essi un compenso lordo di L. 24.000 da cui va detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda.
4. Per la liquidazione dei compensi si applicano le modalita' e termini di cui all'art. 6 dell'All. E in materia di assistenza domiciliare programmata, con la specificazione che il pediatra deve allegare, al riepilogo mensile delle prestazioni, per ogni bilancio di salute, copia dell'apposita scheda numerata e contenuta nel libretto conservato a cura della famiglia dell'assistito.
5. La normativa di cui sopra, entra in vigore per i bambini, in carico ai pediatri, nati dal 1.1.96.
6. Nei confronti dei minori nati prima della data di cui al p. 5 e fino ai 6 anni, i controlli di cui al presente allegato continuano ad essere effettuati secondo la normativa di cui al DPR 315/90 .
7. Il programma delle "visite eta'-filtro" e' attivato in via sperimentale per i nati dal 01.01.1996 al 31.12.1997 e sara' oggetto di verifica, ai fini di un suo qualificato sviluppo, in occasione del rinnovo convenzionale per il triennio 1998-2000.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DD.L.vi 502/92 e 517/93.
Regione TOSCANA: MARTINI
Regione ABRUZZO: DEL COLLE
Regione EMILIA ROMAGNA: BISSONI
Regione LAZIO: COSENTINO
Regione LOMBARDIA: BORSANI
Regione MARCHE: MASCIONI
Regione SICILIA: GRAZIANO
Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO
Regione UMBRIA: DI BARTOLO
Regione VENETO: BRAGHETTO
Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ANGELONI-FISCELLA
Confederazione Italiana Pediatri Extra-ospedalieri (CIPE): ZAMBONI
Federazione Medici: CGIL- Medici: CAU
CUMI AMFUP: CASTIGLIONE
FIALS - Medici: MATCOVICH
UIL - Medici: MASUCCI
CiSL - Medici: SCOLERI - GRASSO
UNIONE MEDICI UNITA' SANITARIE (U.M.U.S.): VERNIERO-ORIGLIA
CONF.SAL - MEDICI: DE GIROLAMO
Accordo aggiuntivo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta. sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 1996
- Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 18 aprile 1996 ai sensi dell' art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell' art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 ;
- Visto il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del 4.7.1996;
- Valutato che alcune delle osservazioni riguardano la legittimita ':
- dell'art. 3, comma 1, secondo punto, lett. h), nelle parti in cui non stabilisce un punteggio per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dall'attivita' di pediatria;
- dell'art. 25, comma 3, nella parte in cui stabilisce per i medici che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta, un massimale ridotto di scelte;
- dell'art. 25, comma 8, nella parte in cui richiama l'art. 29,
comma 3, che prevede effetti economici della scelta in data anteriore alla sua effettuazione;
- Ritenuto di dover modificare l'accordo nelle parti sopra
richiamate, nonche' il testo dell'art. 5, comma 3, nel senso indicato dal Consiglio di Stato;
concordano quanto segue:
nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta, sottoscritto il 18 aprile 1996:
- l'art. 3, comma 1, secondo punto, lett. h, e' cosi' sostituito:
"h) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina di base o nell'area della pediatria di libera scelta (rispettivamente fino ad un massimo di punti 0,50 oppure 1) medicina di base, per ciascun mese p. 0,10 pediatria di libera scelta, per ciascun mese p. 0,20;
- all'art. 5, al comma 3, le parole "deve farsi sostituire" sono modificate in "deve essere sostituito";
- all'art. 25, il comma 3 e' soppresso e, di conseguenza, viene modificata la numerazione riferita ai commi successivi;
- all'art. 25, il comma 8 e' cosi' sostituito: "8. E' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale. L'art. 29, comma 3, produce effetti qualora il pediatra indichi la data di inizio dell'assistenza mediante idonea attestazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione della prima scelta".
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO CONTENENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO DALLE PARTI IN DATA 18 APRILE 1996.
Regione Toscana: MARTINI
Regione Abruzzo: DEL COLLE
Regione Emilia-Romagna: BISSONI
Regione Lazio: COSENTINO
Regione Lombardia: BORSANI
Regione Marche: MASCIONI
Regione Piemonte: D'AMBROSIO
Regione Sicilia:
Regione Umbria: DI BARTOLO
Regione Veneto: BRAGHETTO
Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ANGELONI-FISCELLA
Confederazione Italiana Pediatri Extraospedalieri (C.I.P.E.):
ZAMBONI
Federazione Medici: CGIL medici p.d. CALI'
CUMI AMFUP: CASTIGLIONE
FIALS medici p.d. CALI'
UIL medici p.d. CALI'
CISL medici: SCOLERI
Unione Medici Unita' Sanitarie
(U.M.U.S.): VERNIERO-ORIGLIA
Confsal medici: DE GIROLAMO
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