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079U0187

IT - DPR

079U0187

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 gennaio 1979 n. 187)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli, studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
elettrochimica dello stato solido;
elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli.
Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
elettrochimica delle interfasi;
elettrochimica dei metalli;
materiali per gli impianti chimici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1979 Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 182
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