077U1093
077U1093
Esecuzione dell'accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1977 n. 1093)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13, all'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde ettometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1, con due allegati, un protocollo finale e tre protocolli addizionali, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - COLOMBO - RUFFINI Visto, il Guardasigilli BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 11
Accord Regional
ACCORD REGIONAL
Relatif a' l'utilisation par le service de radiodiffusion de frequences dans les bandes des ondes hectometriques dans les Regions I et 3 et dans les bandes des ondes kilometriques dans la Region 1.
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
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Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO REGIONALE RELATIVO ALL'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE DI FREQUENZE NELLE BANDE DELLE ONDE HECTOMETRICHE NELLE REGIONI 1 E 3 E NELLE BANDE DELLE ONDE KILOMETRICHE NELLA REGIONE 1.
PREAMBOLO
Allo scopo di facilitare le relazioni, la reciproca comprensione e la cooperazione nel campo della radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche;
In vista di migliorare l'utilizzazione delle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione e di assicurare cosi' una recezione soddisfacente delle emissioni di questo servizio per tutti i Paesi;
Riconoscendo che tutti i Paesi, grandi e piccoli, sono uguali nei diritti e che la messa in opera del presente accordo dovra' soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni di tutti i Paesi ed in particolare i bisogni dei Paesi in via di sviluppo;
I delegati dei membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni menzionati qui appresso, riuniti a Ginevra per una conferenza amministrativa regionale convocata conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), hanno adottato sotto riserva dell'approvazione delle loro rispettive autorita' competenti, le seguenti disposizioni relative al servizio di radiodiffusione nelle regioni 1 e 3 per le bande delle onde hectometriche e nella regione i per le bande delle onde kilometriche.
(Omissis).
(Si omettono i nomi dei Paesi membri dell'UIT partecipanti alla Conferenza).
Articolo 1
Definizioni nel seguito delle presenti disposizioni
Il termine Unione designa l'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Il termine Segretario generale designa il Segretario generale dell'Unione.
La sigla I.F.R.B. designa il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze.
La sigla C.C.I.R. designa il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni.
Il termine convenzione designa la convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Il termine regolamento designa il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione.
I termini regioni 1 e 3 designano le zone geografiche definite al n. 126 ed ai numeri 128 e 132 del regolamento di radiocomunicazioni, Ginevra, 1959.
Il termine accordo designa l'insieme costituito dal presente accordo ed i suoi allegati.
Il termine piano designa il piano e le appendici che costituiscono l'allegato 1 al presente accordo.
Il termine membro contraente designa ogni membro dell'Unione che abbia approvato l'accordo o che vi abbia aderito.
Il termine amministrazione designa ogni servizio o ufficio governativo responsabile delle misure da prendere per eseguire gli obblighi della convenzione e del regolamento.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Bande di frequenze
Le disposizioni del presente accordo si applicano alle bande di frequenze comprese tra 150 e 285 KHZ e tra i 525 e 1605 KHZ attribuite al servizio di radiodiffusione secondo l'articolo 5 del regolamento delle radiocomunicazioni, Ginevra, 1959.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Esecuzione dell'accordo
1. I membri contraenti adottano per le loro stazioni di radiodiffusione funzionanti nelle regioni 1 e 3 nelle bande di frequenze facenti oggetto del presente accordo, le caratteristiche definite nel piano.
2. I membri contraenti non potranno procedere alla messa in servizio d'assegnazioni conformi al piano, modificare le caratteristiche tecniche delle stazioni specificate nel piano o mettere in servizio nuove stazioni, solo alle condizioni indicate agli articoli 4 e 5 del presente accordo vedi risoluzione n. 7).
3. I membri contraenti s'impegnano a studiare di concerto le misure necessarie in vista di ridurre i disturbi nocivi che potranno risultare dall'applicazione dell'accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Procedura relativa alle modifiche al piano
1. Allorche' un membro contraente si propone di apportare una modificazione al piano, vale a dire:
modificare le caratteristiche d'una assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione figurante nel piano, che questa stazione sia in servizio o no;
mettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione non figurante nel piano;
modificare le caratteristiche di una assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione per la quale la procedura del presente articolo e' stata applicata con successo, che questa stazione sia in funzione o no;
annullare un'assegnazione di frequenza ad una stazione di radiodiffusione;
la seguente procedura e' applicata prima di ogni notificazione ai termini dell'articolo 9 del regolamento o dell'articolo corrispondente al regolamento radiocomunicazioni in vigore (vedi l'articolo 5 del presente accordo).
2. Nel seguito del presente articolo, l'espressione "assegnazione conforme all'accordo" designa ogni assegnazione di frequenza figurante nel piano o per la quale la procedura del suddetto articolo e' stata applicata con successo.
3. Progetti di modificazione delle caratteristiche di una assegnazione o progetti di messa in servizio di una nuova assegnazione.
3.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di una assegnazione o l'attivazione di una nuova assegnazione ricerca l'accordo di ogni altra amministrazione della quale una assegnazione conforme all'accordo, nello stesso canale o in un canale adiacente, e' considerata d'influenza sfavorevole (vedi i paragrafi 3.2.5. e 3.3.1.).
3.2. Canali diversi da quelli per emittenti a bassa potenza.
3.2.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di una assegnazione o l'attivazione di una nuova assegnazione ne informa l'I.F.R.B. comunicandogli le caratteristiche relative alla modificazione o all'aggiunta, nella forma adottata nel piano e sue appendici.
3.2.1.1. Quando la modifica proposta e' compresa nei limiti definiti al paragrafo 3.2.9., conviene far riferimento al paragrafo suddetto.
3.2.1.2. In ogni altro caso, allo scopo di pervenire all'accordo previsto al paragrafo 3.1., l'amministrazione comunica all'I.F.R.B. il nome delle amministrazioni con le quali essa ritiene che l'accordo debba essere ricercato, come pure i nomi delle amministrazioni con le quali e' gia' stato concluso un accordo.
3.2.2. L'I.F.R.B. stabilisce, con l'ausilio dell'annesso 2 all'accordo, le amministrazioni le cui assegnazioni di frequenza conformi all'accordo sono considerate come sfavorevolmente influenzate ai sensi del paragrafo 3.2.5. L'I.F.R.B. comunica immediatamente i risultati dei suoi calcoli all'amministrazione che si propone di apportare la modifica al piano. L'I.F.R.B. include il nome di queste amministrazioni nelle informazioni ricevute e pubblica il tutto in una sezione speciale della sua circolare settimanale.
3.2.3. L'I.F.R.B. indirizza un telegramma alle amministrazioni menzionate nella sezione speciale della circolare settimanale attirando la loro attenzione sulla pubblicazione di queste informazioni e comunica loro il risultato dei suoi calcoli.
3.2.4. Ogni amministrazione che considera che dovra' figurare nella lista delle amministrazioni per le quali un'assegnazione di frequenza e' considerata influenzata sfavorevolmente puo' domandare, dandone le motivazioni all'I.F.R.B. di includerla in questa lista. Una copia della domanda deve essere inviata all'amministrazione che esamina la modificazione al piano.
3.2.5. Ogni assegnazione puo' essere considerata influenzata sfavorevolmente allorche' il SUO campo utilizzabile si trova aumentato di un valore uguale o superiore a 0,5 dB a causa di un progetto di modifica al piano. Il campo utilizzabile e' calcolato in ciascun punto del contorno della zona di servizio che risulta dall'assegnazione inizialmente iscritta nel piano; allorche' essa e' fatta oggetto d'una modifica conforme all'accordo, il calcolo tiene conto di questa modifica. L'aumento del campo utilizzabile e' calcolato conformemente all'allegato 2 dell'accordo.
3.2.6. Ogni amministrazione che ricerca un accordo secondo i termini del paragrafo 3.1. per un orario di funzionamento di una stazione limitato alle ore del giorno puo' utilizzare, secondo un mutuo accordo con le amministrazioni aventi assegnazioni sfavorevolmente influenzate, il metodo di calcolo scientifico definito ai paragrafi 3.3.4.3. o 3.4.3.3., secondo i casi previsti nell'allegato 2 all'accordo.
3.2.7. Ogni amministrazione puo' domandare all'amministrazione che prevede la modifica al piano le informazioni supplementari che essa ritiene necessarie per calcolare l'aumento del campo utilizzabile parimenti l'amministrazione che prevede la modifica al piano puo' domandare ad ogni amministrazione della quale ricerca l'accordo, le informazioni supplementari che essa ritiene necessarie. Le amministrazioni ne informano l'I.F.R.B.
3.2.8. Le osservazioni delle amministrazioni in merito alle informazioni pubblicate al termine delle disposizioni del paragrafo 3.2.2. sono indirizzate sia direttamente all'amministrazione che esamina la modifica, sia per l'intermediario dell'I.F.R.B. In ogni caso, l'I.F.R.B. dovra' essere informato che delle osservazioni sono state formulate.
3.2.9. L'accordo previsto al paragrafo 3.1. non e' richiesto se la modifica esaminata:
non aumenta in alcuna direzione l'apparente potenza irradiata equivalente a su antenna verticale corta, o ha per oggetto uno spostamento della stazione compreso nelle tolleranze specificate nel paragrafo 4.9. dell'allegato 2 all'accordo.
In questi due casi, l'amministrazione che prevede la modifica al piano, puo' mettere in esecuzione il suo progetto, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (o dell'articolo corrispondente del regolamento di radiocomunicazioni in vigore).
3.2.10. Tutte le amministrazioni che non abbiano indirizzato le proprie osservazioni all'amministrazione interessata, sia direttamente, che tramite l'I.F.R.B., nel termine di 16 settimane dalla data della circolare settimanale menzionata al paragrafo 3.2.2., e' considerata come aver aderito alla modificazione esaminata. Questa dilazione puo' essere prorogata di 8 settimane per l'amministrazione che domanda informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.2.7.
3.2.11. Allorche' per pervenire ad un accordo, un'amministrazione e' portata a modificare il suo progetto iniziale, essa applica di nuovo le disposizioni del paragrafo 3.2.1. e le procedure che ne derivano.
3.2.12. Se nessuna osservazione le perverra' entro i termini specificati al paragrafo 3.2.10., o se un accordo e' intervenuto con le amministrazioni che abbiano formulato osservazioni, l'amministrazione che prevede la modifica puo' mettere in esecuzione il suo progetto; essa ne informa l'I.F.R.B. indicandogli le caratteristiche definitive dell'assegnazione come pure il nome delle amministrazioni con le quali un accordo e' stato concluso.
3.2.13. Allorche' un progetto di modifica al piano interessa i Paesi in via di sviluppo, le amministrazioni ricercano tutte le soluzioni che permettano di assicurare lo sviluppo economico del sistema di radiodiffusione dei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto dei principi enunciati a questo proposito nel preambolo dell'accordo.
3.2.14. L'I.F.R.B. pubblica in una sezione speciale della sua circolare settimanale le informazioni che riceve o, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.12., accompagnandoli all'occorrenza con Il nome delle amministrazioni con le quali le disposizioni del presente articolo sono state applicate con successo. Con l'accordo dei membri contraenti l'assegnazione beneficera' dello stesso statuto delle assegnazioni figuranti nel piano.
3.3. Canali per emittenti a bassa potenza.
3.3.1. Ogni amministrazione che prevede la modifica delle caratteristiche di un'assegnazione di frequenza in un canale per emittenti a bassa potenza o l'attivazione di una nuova stazione in tale canale ricerca l'accordo di un'altra amministrazione allorche' la distanza tra la stazione in progetto e il punto piu' vicino al territorio di quest'altra amministrazione e' inferiore al valore limite corrispondente indicato nel paragrafo 4.8.3. dell'allegato 2 all'accordo.
3.3.2. Dopo aver ottenuto l'accordo delle amministrazioni interessate, l'amministrazione che prevede la modifica ne informa l'I.F.R.B. e gli indica le caratteristiche della stazione come pure il nome delle amministrazioni con le quali un accordo e' stato concluso.
3.3.3. L'I.F.R.B. pubblica queste informazioni in una sezione speciale della sua circolare settimanale. Con l'accordo dei membri contraenti quest'assegnazione beneficera' dello stesso statuto delle assegnazioni figuranti nel piano.
3.3.4. L'amministrazione puo' allora mettere in esecuzione il suo progetto.
3.4. Disposizioni aggiuntive per i canali delle bande ripartite con altri servizi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ugualmente alle assegnazioni di frequenza alle stazioni di radiodiffusioni nelle bande di frequenze divise con altri servizi di radiocomunicazione.
Pero', le sezioni speciali della circolare settimanale dell'I.F.R.B., menzionate ai paragrafi 3.2.2. e 3.2.3. non dovranno essere considerate, per questi altri servizi, se non a titolo d'informazione sul progetto in questione (vedere ugualmente la risoluzione n. 7).
3.5. Disposizioni comuni a tutti i canali.
3.5.1. Se nessun accordo interviene tra le amministrazioni interessate, l'I.F.R.B. procede ad ogni studio che gli possono chiedere queste amministrazioni, le informa del risultato di questo studio e presenta loro le raccomandazioni che potra' formulare allo scopo di risolvere il problema.
3.5.2. Ciascuna amministrazione puo' domandare, in qualsiasi momento della procedura descritta o prima di applicare questa procedura, l'aiuto dell'I.F.R.B., segnatamente nella ricerca dell'accordo di un'altra amministrazione.
3.5.3. Se, dopo la messa in opera della procedura definita nel presente articolo, non interviene alcun accordo tra le amministrazioni interessate, esse possono ricorrere alla procedura definita all'articolo 5 della convenzione. Nel caso che esse lo decidano di comune accordo, le amministrazioni possono anche fare ricorso al protocollo aggiuntivo facoltativo alla convenzione.
3.5.4. In ogni momento le disposizioni pertinenti dell'articolo 9 del regolamento o dell'articolo corrispondente del regolamento delle radiocomunicazioni in vigore, saranno applicati all'atto della notificazione delle assegnazioni. Nel caso in cui un accordo non si e' potuto ottenere, l'I.F.R.B. in seguito alla notificazione, procede all'iscrizione nello schedario di riferimento internazionale delle frequenze accompagnando questa iscrizione con un simbolo significante che essa e' effettuata con la riserva di non causare alcun disturbo nocivo alle assegnazioni di frequenza conformi all'accordo.
3.5.5. L'I.F.R.B. terra' aggiornato un esemplare di riferimento al piano ed alla sua appendice i relativa ai canali per emittenti a bassa potenza; questo esemplare terra' conto dell'applicazione della procedura descritta nel presente articolo; a questo effetto, l'I.F.R.B. elaborera' un documento indicante gli emendamenti da apportare al piano ed alla sua appendice 1 a seguito delle modifiche effettuate conformemente alla procedura del presente articolo e con l'aggiunta delle nuove assegnazioni conformi all'accordo.
3.5.6. Il segretario generale sara' informato per mezzo dell'I.F.R.B. di ogni modificazione apportata al piano, egli pubblichera' in una forma appropriata una versione aggiornata del piano quando le circostanze lo giustificheranno ed in ogni caso tutti tre gli anni.
4. Annullamento di un'assegnazione.
Allorche' un'assegnazione conforme all'accordo e' definitivamente abbandonata che si tratti o no delle conseguenze d'una modifica (per esempio un cambiamento di frequenza), l'amministrazione interessata ne informa immediatamente l'I.F.R.B. Essa pubblica quest'informazione in una sezione speciale della sua circolare settimanale.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Notificazione delle assegnazioni di frequenza
1. Ogni volta che un'amministrazione si propone di mettere in servizio un'assegnazione conforme all'accordo, essa notifica quest'assegnazione all'I.F.R.B. conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (o dell'articolo corrispondente del regolamento di radiocomunicazioni in vigore). Ogni assegnazione di tale natura inscritta nello schedario di registrazione internazionale delle frequenze in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni, porta, in aggiunta alla data scritta nella colonna 2a o nella colonna 2b, un simbolo speciale nella colonna "Osservazioni".
2. Per quanto riguarda le relazioni tra i membri contraenti, tutte le assegnazioni di frequenza attivate in conformita' all'accordo ed iscritte nello schedario di riferimento saranno considerate beneficianti dello stesso statuto qualunque sia la data inscritta nella colonna 2a o nella colonna 2b per ciascuna di esse.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Accordi particolari
A completamento delle procedure previste all'articolo 4 dell'accordo e per facilitare la loro applicazione per migliorare l'utilizzazione del piano, i membri contraenti possono concludere particolari accordi conformemente alle disposizioni della convenzione e del regolamento.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Campo d'applicazione dell'accordo
1. Il presente accordo impegna i membri contraenti nei loro mutui rapporti, ma non li impegna nei riguardi dei Paesi non contraenti.
2. Se un membro formula riserve sull'applicazione di una disposizione del presente accordo, gli altri membri non sono tenuti ad osservare questa disposizione nei loro rapporti con il membro che ha formulato le riserve.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Approvazione dell'accordo
I membri notificheranno al piu' presto possibile la loro approvazione al presente accordo al segretario generale, il quale ne informera' subito gli altri membri dell'Unione.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Adesione all'accordo
1. Ogni membro dell'Unione appartenente alle regioni 1 e 3 che non e' firmatario dell'accordo, puo' aderirvi in ogni momento. Questa adesione si estende al piano ed alle sue eventuali modifiche al momento dell'adesione e non deve comportare alcuna riserva.
L'adesione e' notificata al segretario generale, che ne informa gli altri membri dell'Unione.
2. L'adesione all'accordo inizia alla data in cui il segretario generale ne riceve notifica.
3. Ogni membro dell'Unione aderente all'accordo regionale per la zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966) che aderisce al presente accordo conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessa, all'atto di adesione, d'aderire all'accordo regionale per la zona africana di radiodiffusione ed al piano allegato.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Denuncia dell'accordo
1. Ogni membro contraente puo' denunciare il presente accordo in ogni momento con notifica indirizzata al segretario generale, che ne informa gli altri membri dell'Unione.
2. La denuncia inizia dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto la notifica.
Accordo - art. 11
Articolo 11
Abrogazione della convenzione europea di radiodiffusione (Copenaghen 1948) e del piano di Copenaghen allegato
Il protocollo addizionale I agli atti finali della Conferenza abroga la convenzione europea di radiodiffusione (Copenaghen 1948) e il piano di Copenaghen allegato.
Accordo - art. 12
Articolo 12
Abrogazione dell'accordo regionale per la zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966) e del piano allegato
Il protocollo addizionale II agli atti finali della Conferenza abroga l'accordo regionale per la zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966) e il piano di Copenaghen allegato.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Entrata in vigore dell'accordo
Il presente accordo entrera' in vigore il 23 novembre 1978 all'ora 0001 TMG.
Accordo - art. 14
Articolo 14
Durata dell'accordo
1. L'accordo ed il piano allegato sono stati raggiunti allo scopo di soddisfare i bisogni dei servizi di radiodiffusione nelle bande interessate per un periodo di 11 anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
2. L'accordo restera' in vigore fino alla sua revisione da parte di una conferenza competente di membri dell'Unione appartenenti alle regioni 1 e 3.
IN FEDE DI CHE i delegati dei membri dell'Unione sopra menzionati, a nome delle loro rispettive autorita' competenti, firmano il presente accordo in un solo esemplare redatto nelle lingue:
inglese, cinese, spagnolo, francese, russo, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare rimarra' depositato negli archivi dell'Unione. Il segretario generale ne rimettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei membri appartenenti alle regioni 1 e 3.
FATTO a Ginevra il 22 novembre 1975.
(Seguono le firme).
(Omissis).
(Si omettono i due allegati e il protocollo finale).
Protocolli
PROTOCOLLO ADDIZIONALE I
relativo all'abrogazione della convenzione europea di radiodiffusione (Copenaghen 1948) e dell'annesso PLAN
Le delegazioni dei membri sotto indicati dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni:
(Omissis).
(Si omettono i nomi dei Paesi membri dell'UIT).
Parti della convenzione europea di radiodiffusione (Copenaghen 1948) riuniti a Ginevra per la Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusorie a onde chilometriche ed ettometriche (regioni 1 e 3) convocata conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973), convengono quanto segue:
1. L'accordo regionale relativo all'utilizzazione per il servizio di radio-diffusione delle frequenze nelle bande delle onde hectometriche nelle regioni 1 e 3 nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1 e il PLAN annesso sostituiranno la convenzione europea di radiodiffusione e il PLAN di Copenaghen annesso i quali sono abrogati, ad eccezione dei diritti e obbligazioni relativi alle stazioni costiere annotate nel cap. 2 del PLAN di Copenaghen; questi diritti ed obbligazioni sono mantenuti finche' essi non saranno stati modificati con un accordo fra le parti interessate o con una speciale Conferenza;
2. l'abrogazione della convenzione europea di radiodiffusione e del PLAN di Copenaghen, conformemente al punto 1 sopra citato, sara' operante con l'entrata in vigore dell'accordo regionale relativo all'utilizzazione per il servizio di radiodiffusione delle frequenze nelle bande delle onde hectometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1 e del PLAN annesso, con riserva che ciascuno dei Governi che partecipano alla convenzione europea di radiodiffusione abbia depositato presso il Governo danese (depositano di detta convenzione) una dichiarazione con la quale accetta l'abrogazione della convenzione europea di radiodiffusione e del PLAN;
3. i citati membri prenderanno le misure necessarie per notificare al Governo di Danimarca che essi sono d'accordo ufficialmente per abrogare la convenzione europea di radiodiffusione e PLAN annesso;
4. la procedura di notificazione relativa all'abrogazione dovra' essere messa in opera al piu' presto possibile prima dell'entrata in vigore dell'accordo regionale relativo all'utilizzazione per il servizio di radiodiffusione delle frequenze nelle bande delle onde hectometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1 e del PLAN annesso;
5. il Governo di Danimarca dovra' essere invitato a informare i Governi che fanno parte della convenzione europea di radiodiffusione e il segretario generale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle adesioni che gli saranno pervenute in virtu' di quanto indicato al comma 3.
(Le delegazioni dei Paesi sopra indicati hanno firmato protocollo addizionale I).
PROTOCOLLO ADDIZIONALE II
riguardante l'abrogazione dell'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze della banda delle onde hectometriche nella zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966) e del PLAN annesso
Le delegazioni dei membri sottoindicati dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni:
(Omissis).
(Si omettono i nomi dei Paesi membri dell'UIT).
Parti all'accordo regionale relativo all'utilizzazione per il servizio di radiodiffusione delle frequenze della banda delle onde hectometriche nella zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966), riuniti a Ginevra per la Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione a onde chilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) convocate uniformemente alle disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), convengono quanto segue:
L'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze della banda delle onde hectometriche nella zona africana di radiodiffusione (Ginevra 1966) e il PLAN allegato sono abrogati e sostituiti con l'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde hectometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1 alla data dell'entrata in vigore dell'accordo.
(Le delegazioni dei Paesi sopra indicati hanno firmato il protocollo addizionale II).
PROTOCOLLO ADDIZIONALE III
relativo all'utilizzazione della frequenza 522 kHz da parte del servizio di radiodiffusione in Austria
Le delegazioni dei membri sotto indicati dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni:
(Omissis).
(Si omettono i nomi dei Paesi membri dell'UIT).
Riuniti a Ginevra per la Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione con onde chilometriche edhectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975, conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), prendono nota di quanto segue:
1. In virtu' delle disposizioni del n. 185 del regolamento delle radiocomunicazioni, l'Austria e' autorizzata a tenere in esercizio la stazione di radiodiffusione di Innsbruck nella banda 515-525 kHz, tenuto conto che questa stazione non causa disturbo al servizio mobile marittimo;
2. dopo numerosi anni, una rete sincronizzata, comprendente tre emittenti con una potenza nominale di 10 kW ciascuno e 4 emittenti di leggerissima potenza, e' assegnata all'Austria nello schedario delle assegnazioni internazionali delle frequenze, esprimendo la riserva, secondo le disposizioni del n. 115 del regolamento, che non siano causa di disturbi al servizio delle stazioni funzionanti conformemente alle disposizioni della convenzione del regolamento; l'esercizio di queste emittenti sulla frequenza 520 kHz, con una larghezza di banda superiore a 9 kHz, non ha dato luogo a disturbi;
3. l'Austria considera di modificare la frequenza portante delle assegnazioni fatte in questa banda portandola al multiplo portante di 9 kHz (522 kHz) al fine di assicurare la compatibilita' con il piano di ripartizione dei canali adottato da questa Conferenza, di ridurre la larghezza di banda di irradiazione a 9 kHz e di portare da 10 a 30 kW la potenza della stazione di Innsbruck. E' previsto che questi cambiamenti avranno effetto dal 23 novembre 1978 alle ore 0001 (TMG);
4. Per le stazioni sopra dette il cui funzionamento e' previsto sulla frequenza 522 kHz, la coordinazione con le altre stazioni del servizio di radiodiffusione e' stata effettuata applicando tutti i criteri tecnici (con eccezione del valore della frequenza portante) adottati con la presente Conferenza. Le caratteristiche cosi' adottate per le stazioni previste sulla frequenza 522 kHz sono indicate in allegato;
5. Le disposizioni del presente protocollo non hanno alcuna influenza sullo statuto concernente le stazioni di altri servizi di radiocomunicazione ai quali e' stata assegnata la banda 515-525 kHz.
Le disposizioni dei numeri 185 e 115 del regolamento sono subito applicabili;
6. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano affatto le decisioni che potranno essere prese dalla Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del 1979 tenendo presente le disposizioni del n. 185 del regolamento delle radiocomunicazioni.
Allegati: 1
(Le delegazioni dei Paesi suddetti hanno firmato il protocollo 3). (Le delegazioni dei Paesi sopra indicati hanno firmato il protocollo addizionale III).
(Omissis).
(Si omette l'allegato).
Risoluz. e Raccomandaz.
RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI
Risoluzione n. 1 - relativa all'aggiornamento dello schedario di registrazione internazionale delle frequenze alla data dell'entrata in vigore dell'accordo.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione a onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Notando:
a) che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo le amministrazioni notificheranno all'I.F.R.B., conformemente alle disposizioni dell'art. 9 dei regolamento delle radiocomunicazioni, le assegnazioni di frequenza in servizio alla data di entrata in vigore dell'accordo;
b) che secondo le disposizioni dell'art. 9 del regolamento di radiocomunicazioni, i membri contraenti possono acquisire per le loro assegnazioni di frequenza certi diritti connessi alle date riportate nella colonna 2/a o 2/b dello schedario di registrazione internazionale delle frequenze in relazione alle assegnazioni di frequenza interessate nei confronti di altre assegnazioni di frequenza:
- a stazioni di radiodiffusione di membri non contraenti o
- a stazioni di altri servizi di radiocomunicazione.
Considerando:
a) che, in base all'accordo, i membri contraenti hanno adottato per le loro stazioni di radiodiffusione nelle regioni 1 e 3 le caratteristiche definite nel piano e che di conseguenza, queste stazioni funzioneranno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle caratteristiche definite nel piano salvo i casi previsti nella risoluzione n. 7;
b) che la conferenza ha adottato un distanziamento uniforme dei canali che porta a modificare le frequenze portanti della maggior parte delle stazioni in servizio e che questa modifica puo' in particolare influenzare sfavorevolmente le stazioni di altri servizi di radiocomunicazione.
Decide:
1. che il 23 novembre 1978 all'ora 0001 (TMG), le amministrazioni modificheranno le frequenze portanti cosi' come le altre caratteristiche delle loro stazioni di radiodiffusione in servizio per renderle conformi al piano salvo nei casi previsti nella risoluzione n. 7;
2. che le amministrazioni notificheranno all'I.F.R.B. le assegnazioni di frequenza che saranno cosi' modificate. Questa notificazione deve essere fatta ai piu' presto possibile nei termini specificati all'art. 9 del regolamento delle radiocomunicazioni e cioe' 90 giorni prima dell'entrata in vigore dell'accordo;
3. che, in aggiunta alle informazioni contenute nell'appendice 1 del regolamento delle radiocomunicazioni, le amministrazioni indicheranno le assegnazioni di frequenza la cui iscrizione deve essere di conseguenza annullata nello schedario di registrazione;
4. che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 9 del regolamento delle radiocomunicazioni, l'I.F.R.B. esaminera' queste notificazioni in relazione alle iscrizioni esistenti nello schedario di registrazione e che sono relative a stazioni del servizio di radiodiffusione dei membri non contraenti e delle stazioni di altri servizi di radiocomunicazione;
5. che, secondo la sua conclusione l'I.F.R.B. iscrivera' queste assegnazioni nello schedario di registrazione con la data relativa nella colonna 2/a o 2/b. Tuttavia quando la data da iscrivere nella colonna 2/a o la colonna 2/b sara' differente da quella gia' registrata, quest'ultima sara' trasferita nella colonna 13/c con un simbolo appropriato; nello stesso tempo l'I.F.R.B. iscrivera' un altro simbolo nella colonna "Osservazioni" per indicare che l'assegnazione e' conforme al piano e che pertanto essa viene considerata iscritta allo stesso statuto di ogni altra assegnazione conforme al piano;
6. che, tre mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo l'I.F.R.B. inviera' ad ogni amministrazione un estratto delle sue assegnazioni di frequenze iscritte nello schedario di registrazione e per le quali non avra' ricevuto alcuna notifica e chiedendole di comunicarle immediatamente le informazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario di registrazione;
7. che, se nonostante questo richiamo l'I.F.R.B. non riceve risposta, iscrive un simbolo nella colonna "Osservazioni, per indicare che l'assegnazione in questione non e' conforme all'accordo.
Invita:
ad assistere le amministrazioni nella messa a punto delle disposizioni della presente risoluzione.
Risoluzione n. 2 relativa alle assegnazioni di frequenza nei canali per emittenti di bassa potenza (CFP).
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione a onde kilometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Notando:
a) che la pianificazione per le assegnazioni di frequenza nella CFP e fondata sui criteri definiti nell'allegato 2 all'accordo;
b) che la disposizione dell'art. 4 (paragr. 33) dell'accordo si applica alle modifiche e alle aggiunte che saranno apportate alle assegnazioni di frequenze nelle CFP dopo il 23 novembre 1978.
Considerando:
a) che non e' stato possibile, durante la Conferenza esaminare tutte le domande concernenti le CFP;
b) che, le assegnazioni di frequenza nelle CFP potranno essere coordinate tra le amministrazioni prima della data di entrata in vigore dell'accordo.
Decide:
1. Che le assegnazioni di frequenza nelle CFP costituiscono l'appendice 1 al piano;
2. che un'appendice provvisoria stabilita dalla Conferenza comporta:
- le assegnazioni di frequenza per le quali l'accordo di ogni altra amministrazione non e' richiesto e quelle per le quali l'accordo di tutte le amministrazioni interessate e' stato ottenuto;
- le assegnazioni di frequenza per le quali l'accordo di tutte le amministrazioni interessate non puo' piu' essere o richiesto od ottenuto durante la Conferenza; queste assegnazioni comportano un simbolo indicante questa situazione e all'occorrenza la menzione dei paesi con i quali un accordo e' gia' stato concluso;
3. che le disposizioni dell'allegato 2 (paragr. 481) all'accordo saranno applicate dalle amministrazioni fino al gennaio 1978 per coordinare le assegnazioni di frequenza nelle CFP.
Incarica l'I.F.R.B.:
1. di preparare l'appendice 1 al piano in vista della sua pubblicazione da parte del segretario generale nei termini previsti a questo scopo; per far cio' l'I.F.R.B. modifica l'appendice provvisoria includendovi le assegnazioni di frequenza che possono cosi' essere coordinate e sopprimendo quelle che non possono esserlo;
2. di fornire tutta l'assistenza alle amministrazioni che ne fanno richiesta allo scopo di facilitare la coordinazione.
Incarica il segretario generale:
di pubblicare prima del 1 gennaio 1978 l'allegato cosi' preparato dall'I.F.R.B.
Risoluzione n. 3 - ricerca relativa alla coordinazione delle domande di frequenza dei paesi non rappresentati alla Conferenza.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione a onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Ricordando:
a) che essa ha invitato Paesi non rappresentati alla Conferenza a presentare le loro domande ed a partecipare a tempo opportuno ai lavori della Conferenza in modo che possano prendere parte ai negoziati bilaterali e unilaterali;
b) che ha chiesto all'I.F.R.B., in applicazione delle disposizioni del n. 479 del regolamento di radiocomunicazioni, d'aiutare i Paesi non rappresentati alla Conferenza occupandosi delle domande che gli hanno presentato e che figurano nella lista allegata alla presente risoluzione.
Notando:
a) che alcuni membri dell'Unione non rappresentati alla Conferenza hanno presentato le loro domande solo alla fine della Conferenza;
b) che, alcune domande sono state presentate senza essere accompagnate da dati sufficienti per permettere la loro coordinazione;
c) che queste domande hanno un'influenza non trascurabile sulle domande di altri Paesi;
d) che non e' stato possibile condurre a buon fine la coordinazione delle domande tra i Paesi considerati ai paragrafi a) e c) qui sopra, in seguito alle difficolta' di comunicazione riscontrate dall'I.F.R.B.
Notando inoltre:
che le assegnazioni relative alle stazioni di radiodiffusione esistenti dei Paesi non rappresentati alla Conferenza ed iscritti allo schedario di registrazione o nel piano africano (Ginevra 1966) potranno figurare nel piano.
Considerando:
a) che le domande dei Paesi rappresentati alla Conferenza che non hanno potuto essere coordinate in quella sede, potranno essere oggetto di una coordinazione dopo la Conferenza;
b) che questa coordinazione potra' eventualmente portare ad un cambiamento di frequenza o di altre caratteristiche delle assegnazioni iscritte nel piano;
c) che queste modifiche potranno eventualmente avere delle ripercussioni sulle assegnazioni di amministrazioni diverse da quelle le cui domande sono direttamente interessate dalle domande di Paesi non rappresentati alla Conferenza.
Decide:
1. che le assegnazioni a stazioni di radiodiffusione di Paesi non rappresentati alta Conferenza e iscritti allo Schedario di registrazione nel piano africano (Ginevra 1966) saranno incluse nel piano sulle nuove frequenze portanti del piano, piu' vicine, salvo che esse presentino un tale grado di incompatibilita' con le altre assegnazioni figuranti nel piano che renda necessaria una coordinazione. In questo caso, esse saranno iscritte nel piano con riserva di essere coordinate conformemente alla procedura descritta ai punti 3 e 5 qui sopra;
2. che, se l'applicazione di detta procedura da risultati soddisfacenti, le domande di frequenza (la cui lista e' annessa alla presente risoluzione) sottoposte da Paesi non rappresentati alla Conferenza e per i quali la coordinazione non e' stata effettuata durante la Conferenza saranno trasferite nel piano;
3. che la coordinazione di queste domande continuera' dopo la Conferenza, tra le amministrazioni interessate, tramite l'I.F.R.B. Ci si sforzera' di raggiungere la coordinazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo;
4. che se la coordinazione qui sopra menzionata richiede la modifica delle assegnazioni a stazioni di altri membri contraenti, la procedura applicabile e' quella dell'art. 4 dell'accordo. In tutti i casi, i risultati della coordinazione saranno pubblicati nella sezione speciale della circolare settimanale dell'I.F.R.B. di cui e' fatta menzione nell'art. 4, paragrafo 3.2.14., dell'accordo;
5. che le amministrazioni dovranno sforzarsi di soddisfare le domande figuranti nella lista qui annessa accettando in particolare un aumento del campo utilizzabile piu' grande dell'aumento indicato nell'art. 4, paragrafo 3.2.5., dell'accordo.
Incarica il segretario generale:
1. d'invitare i membri dell'Unione non rappresentati alla Conferenza ad aderire prima possibile all'accordo;
2. di portare le disposizioni della convenzione internazionale di telecomunicazione a conoscenza dei Paesi che non sono membri dell'Unione, per invitarli ad aderire a questa, poi all'accordo;
3. di far conoscere la presente risoluzione ai Paesi che non sono membri dell'Unione allo scopo di invitarli ad aderire all'accordo.
Incarica l'I.F.R.B.:
1. d'aiutare le amministrazioni interessate nella ricerca di una soluzione soddisfacente;
2. di includere nell'esemplare originale del piano le assegnazioni di frequenze risultanti da una applicazione soddisfacente della procedura descritta nella presente risoluzione. (Omissis).
(Si omette l'allegato).
Risoluzione n. 4 - relativa alla determinazione della zona di servizio delle stazioni figuranti nel piano.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Notando:
che i lavori della Conferenza sono stati basati sulla determinazione del campo utilizzabile di ciascuna assegnazione di frequenza nella direzione della principale stazione che disturba.
Considerando:
a) che puo' essere utile conoscere il contorno della zona di servizio come risulta dal piano;
b) che, in mancanza di tempo la determinazione di questo contorno non puo' essere effettuata durante la Conferenza.
Incarica l'I.F.R.B.:
di preparare, in vista della sua pubblicazione per il segretario generale, un documento indicante, nei 18 azimuts intorno a ciascuna stazione figurante nel piano quando la potenza nominale dell'emittente e' uguale o superiore a 10 km o quando un'antenna direttiva e' utilizzata, i seguenti valori:
campo utilizzabile dell'onda di suolo il giorno e la distanza corrispondente;
campo utilizzabile dell'onda di suolo, la notte e distanza corrispondente;
campo utilizzabile dell'onda ionosferica e distanza corrispondente.
Risoluzione n. 5 - relativa all'adesione all'accordo di Paesi non rappresentati alla Conferenza e che non hanno presentato richieste di frequenze.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Considerando:
a) che il piano allegato all'accordo non puo' essere veramente completo se non si tiene conto dei bisogni di tutti i Paesi delle regioni 1 e 3;
b) che dei Paesi membri dell'Unione invitati alla Conferenza non hanno potuto, per una ragione o per un'altra, partecipare ai lavori della Conferenza ne' inviare le loro richieste di frequenze;
c) che conviene incoraggiare i Paesi che non sono attualmente membri dell'Unione ad aderire all'accordo dopo la loro adesione alla convenzione internazionale di telecomunicazioni;
d) che questi paesi potranno al momento d'aderire all'accordo trovare qualche difficolta' a far includere in maniera soddisfacente le loro domande di frequenza nel piano;
e) che questi paesi debbono essere pienamente informati dei diritti ed obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'accordo.
Decide:
1. che quando uno dei Paesi menzionati ai punti b) o c) manifesta la sua intenzione d'aderire all'accordo il segretario generale la informa immediatamente della presente risoluzione invitandolo a comunicare all'I.F.R.B. i suoi bisogni in frequenze in vista della loro inclusione nel piano;
2. che se ne richiede l'assistenza l'I.F.R.B. procede a tutti gli studi ed esami necessari e comunica il risultato dei suoi lavori all'amministrazione interessata;
3. che l'amministrazione interessata applica la procedura descritta all'art. 4 dell'accordo sia direttamente, sia tramite l'I.F.R.B.;
4. che le amministrazioni si sforzano di trovare una soluzione soddisfacente ai bisogni cosi' espressi accettandone in particolare un aumento del campo utilizzabile al di la' del valore specificato all'art. 4 (paragr. 3.2.5.) dell'accordo.
Risoluzione n. 6 - relativa alle onde kilometriche nella zona africana di radiodiffusione.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Notando:
a) che la Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del 1979 potra' modificare le condizioni d'utilizzazione della banda 150-285 kHz nella regione;
b) che, in alcune parti della regione 1, questa banda di frequenze non e' attribuita al servizio di radio diffusione;
c) che, in mancanza di dati sperimentali, le possibilita' d'utilizzazione della radiodiffusione ad onde kilometriche nella zona africana di radiodiffusione sono ancora sconosciute;
d) che, fatta eccezione di alcune domande, i Paesi della zona africana di radiodiffusione non hanno espresso il bisogno di questa banda.
Considerando:
che questo fatto non puo' essere interpretato come segno che questi Paesi rinuncino all'utilizzazione di questa banda per la radiodiffusione.
Decide:
1. che un membro contraente appartenente alla zona africana di radiodiffusione applichera' la procedura dell'art. 4 quando si proporra' di attivare una stazione di radiodiffusione nella banda 150-285 kHz conformemente al regolamento di radiocomunicazioni;
2. che le amministrazioni dovranno sforzarsi di trovare una soluzione soddisfacente ai bisogni cosi' espressi, accettando in particolare un aumento di campo utilizzabile superiore al valore previsto all'art. 4 (paragr. 3.2.5.) dell'accordo.
Risoluzione n. 7 - relativa all'utilizzazione di bande di frequenza delle onde kilometriche divise tra il servizio di radiodiffusione ed altri servizi di radiocomunicazioni.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Notando:
che l'utilizzazione di bande di frequenze di onde kilometriche da parte di stazioni di radiodiffusione potrebbe avere effetti nocivi per le stazioni d'altri servizi di radiocomunicazione ai quali queste bande sono attribuite nelle regioni 1 e 3 e particolarmente le stazioni di servizio di radionavigazione aeronautica e del servizio mobile marittimo interessante la sicurezza della vita umana.
Considerando:
a) la redazione del capitolo 8 del rapporto della prima sessione;
b) il fatto che il piano comporta un certo numero di nuove
emittenti di radiodiffusione ad onde kilometriche e d'aumenti di potenza per emittenti gia' in servizio, e che la probabilita' di disturbo nocivo per i servizi di sicurezza e' notevolmente accresciuta.
Tenendo conto:
delle disposizioni dei numeri 116 e 117 del regolamento di radiocomunicazioni.
Decide:
1. a partire dalla data della firma degli atti finali della presente Conferenza, nuove emittenti di radiodiffusione ad onde kilometriche non saranno attivate e che le caratteristiche delle attuali assegnazioni in onde kilometriche non saranno modificate prima che la Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del 1979 non abbia deciso sulle attribuzioni di bande d'onde kilometriche tra i servizi di radiocomunicazione interessati;
2. che, nondimeno, nel caso che tali modifiche o aggiunte non aumenteranno le possibilita' di disturbo nocivo alle assegnazioni di altri servizi di radiocomunicazione, esse potranno essere attivate;
3. che nel caso in cui tali modifiche o aggiunte aumentassero le probabilita' di disturbo nocivo alle assegnazioni di altri servizi di radiocomunicazione, esse non potranno essere attivate se non con l'accordo delle amministrazioni a nome delle quali le assegnazioni di frequenza a queste stazioni, conformi alla tavola d'attribuzione di frequenze, sono iscritte nello schedario di registrazione;
4. che, conviene demandare alle amministrazioni dei membri contraenti di portare la presente risoluzione a conoscenza degli organi competenti degli altri servizi di radiocomunicazione dei loro rispettivi Paesi e di raccomandare loro di astenersi nella misura del possibile dal mettere in opera nuove stazioni suscettibili di causare disturbi nocivi a stazioni di radiodiffusione funzionanti in conformita' al quadro d'attribuzione delle bande di frequenza attendendo le decisioni che potra' prendere la Conferenza amministrativa mondiale di radiocomunicazioni del 1979 in merito all'utilizzazione di bande di frequenze divise.
Incarica il segretario generale:
di portare la presente risoluzione e la raccomandazione n. 2 alla conoscenza di tutte le amministrazioni.
Risoluzione n. 8 - relativa all'utilizzazione di sistemi di modulazione che permettano un'economia di larghezza di banda.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Considerando:
a) che l'applicazione di sistemi di modulazione che permettono un'economia di larghezza di banda, porterebbe ad un'utilizzazione piu' efficace delle bande d'onde kilometriche ed hectometriche;
b) che, l'adozione di tali sistemi porra' problemi riguardanti le emittenti, le riceventi e le pianificazioni delle frequenze.
Invita il C.C.I.R.:
ad accelerare i suoi studi di metodi di modulazione che permettano un'economia di larghezza di banda, riferendosi in particolare ad aspetti tecnici e di esercizio della modulazione a banda laterale unica o a bande laterali indipendenti, tenendo conto dei problemi di compatibilita' con le riceventi esistenti.
Decide:
1. che le stazioni di radiodiffusione possono utilizzare provvisoriamente procedure di modulazione che permettono un'economia di larghezza di banda, a condizione che il disturbo causato negli stessi canali o in canali adiacenti, non superi il disturbo causato dall'applicazione della modulazione a doppia banda laterale portante completa (A 3);
2. che ogni amministrazione che pensa di utilizzare queste classi di emissione ricerchi l'accordo di ogni amministrazione interessata applicando la procedura dell'art. 4 dell'accordo.
Risoluzione n. 9 - relativa ai Paesi membri non rappresentati alla Conferenza ed ai Paesi non membri.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1973.
Considerando:
a) le disposizioni della risoluzione n. 31 della Conferenza di plenipotenziari (Malaga - Torremolinos, 1973) che esclude il Governo della Repubblica sudafricana dalla Conferenza dei plenipotenziari e da tutte le altre Conferenze e riunioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
b) la situazione dei Paesi membri o non membri assenti dalla Conferenza;
c) le risoluzioni e disposizioni adottate dalla Conferenza per apportare una soluzione adeguata ai differenti problemi di questi Paesi nei riguardi dell'accordo del piano ivi allegato.
Decide:
che le disposizioni e risoluzioni adottate dalla Conferenza in favore dei Paesi membri o non membri assenti dalla Conferenza non saranno applicate al Governo della Repubblica sudafricana.
Raccomandazione n. 1 - relativa al miglioramento del piano.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Notando:
che la Conferenza non ha raggiunto risultati soddisfacenti per tutti i Paesi a causa del numero eccessivo di domande di frequenza.
Considerando:
che di conseguenza non puo' essere possibile soddisfare conformemente ai criteri adottati tanto alla prima che alla seconda sessione della Conferenza, i bisogni giustificati di certi Paesi segnatamente di Paesi in via di sviluppo e di Paesi dove si presentano condizioni particolari.
Raccomanda:
1. che, le amministrazioni proseguono dopo la Conferenza negoziati bilaterali e multilaterali allo scopo di migliorare la situazione dei servizi di radiodiffusione nelle bande di onde hectometriche e kilometriche, segnatamente con mutue concessioni e dalla riduzione di comune accordo delle assegnazioni iscritte nel piano nelle regioni in cui il campo utilizzabile resti molto elevato;
2. che, a tal fine, l'UIT accordi alle amministrazioni che lo domandino l'assistenza necessaria conformemente alle disposizioni della convenzione.
Raccomandazione n. 2 - relativa alla divisione della banda di frequenze delle onde kilometriche tra il servizio di radiodiffusione ed altri servizi di radiocomunicazione (regione 1).
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3), Ginevra 1975.
Notando:
a) che, in una parte della regione 1, la divisione, sulla base dell'eguaglianza dei diritti, della banda 255-285 kHz tra il servizio di radiodiffusione ed il servizio di radionavigazione aeronautica si traduce di fatto con interferenze nocive alle radiofasi aeronautiche;
b) che, il servizio di radionavigazione aeronautica e' un servizio di sicurezza (n. 69 del regolamento di radiocomunicazioni) la cui protezione efficace contro queste interferenze dannose e' indispensabile alla salvaguardia della vita umana.
Considerando:
che converra' evitare l'attribuzione di bande suddivise tra il servizio di radiodiffusione e di altri servizi quali il servizio mobile marittimo ed il servizio di radionavigazione aeronautica.
Raccomanda:
alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1979 d'esaminare tale questione tenendo conto dei rispettivi interessi dei servizi interessati.
Raccomandazione n. 3 - relativa ai metodi di previsione della propagazione dell'onda ionosferica.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Considerando:
che i metodi di previsione della propagazione dell'onda ionosferica utilizzati al momento della definizione del piano possono essere migliorati in avvenire.
Raccomanda alle amministrazioni:
d'utilizzare al momento dei loro negoziati bilaterali relativi alle modifiche al piano, i metodi piu' recenti adottati dal C.C.I.R. per la previsione della propagazione dell'onda ionosferica ad ogni altro metodo scelto di comune accordo.
Raccomandazione n. 4 - relativa alla convocazione di una conferenza competente incaricata della revisione dell'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte dei servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde hectometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde kilometriche della regione 1.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Considerando:
a) l'evoluzione rapida delle tecnologie della radiodiffusione;
b) i bisogni futuri dei Paesi in via di sviluppo, che possono essere importanti tanto nelle bande di onde kilometriche che in quelle hectometriche, al fine che questi Paesi possono soddisfare alle esigenze dei loro servizi nazionali di radiodiffusione;
c) che non e' stato possibile includere in modo soddisfacente a lungo termine le domande di frequenze che sono state presentate nelle bande d'onde kilometriche ed hectometriche attribuite al servizio di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche;
d) che, in conseguenza, l'accordo e' stato stabilito sulla base dei bisogni formulati per i prossimi 14 anni e che e' di conseguenza assolutamente necessario rivederlo il piu' presto possibile una volta trascorso questo periodo.
Raccomanda al consiglio d'amministrazione:
di prevedere la riunione, nel 1989, di una conferenza competente incaricata di revisionare l'accordo, salvo che non si renda necessario convocare, conformemente alle disposizioni della convenzione, una tale conferenza ad una data piu' ravvicinata.
Raccomandazione n. 5 - relativa alla pubblicazione di un manuale di diagrammi di trasmissione d'antenne direttive utilizzabili per il servizio di radiodiffusione.
La Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche (regioni 1 e 3) Ginevra 1975.
Considerando:
a) che i criteri di calcolo adottati dalla Conferenza contenuti nell'essenziale nell'allegato e all'accordo, presuppongono la conoscenza del guadagno dell'antenna nella direzione di propagazione;
b) che e' utile disporre di dati aggiornati sulle caratteristiche delle antenne di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche;
c) che il segretariato specializzato del C.C.I.R., in accordo con l'Avis 414 e la risoluzione 59 del C.C.I.R., sta preparando un manuale di diagrammi di trasmissione di antenne direttive utilizzabili per il servizio di radiodiffusione ad onde kilometriche ed hectometriche;
d) che e' utile poter disporre di valori misurati di diagrammi di trasmissioni d'antenna per confrontarlo con i diagrammi di trasmissione calcolata.
Raccomanda:
che le amministrazioni comunichino al direttore del C.C.I.R. tutti i risultati delle misure di cui esse dispongono.