Monitoring Gesetzessammlung

076U1030

IT - DPR

076U1030

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976 n. 1030)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 94 - all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico per il corso di laurea in matematica e' aggiunto il seguente:
istituzioni di algebra superiore.
L'art. 95, relativo alla propedeuticita' per il corso di laurea in matematica, e' modificato nel senso che la prima frase dell'ultimo comma e' abrogata e sostituita dalla seguente:
"L'esame relativo al corso di calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici deve essere preceduto da quello di analisi matematica II".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1977 Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 390
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht