075U0908
075U0908
Accordo tra Repubblica italiana e Repubblica Senegal in materia di pesca marittima (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975 n. 908)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di pesca marittima, firmato a Dakar il 17 gennaio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 12 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 agosto 1975 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - GIOTA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 32
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Considerando i legami di amicizia esistenti fra i due Paesi,
Determinati a stabilire le loro reciproche relazioni in uno spirito
di mutua comprensione di reciproca fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima,
Convinti della necessita' di associarsi agli sforzi di tutti i
Paesi per assicurare la preservazione delle risorse della pesca nell'Atlantico centrale e meridionale,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal considerano il presente accordo come l'atto che, d'ora in poi, disciplinera' le loro reciproche relazioni in materia di pesca marittima.
Art. 2
Articolo 2
Il Governo della Repubblica del Senegal accorda il diritto di pesca
nell'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese ai battelli battenti bandiera italiana, alle medesime condizioni applicabili ai battelli appartenenti ai Paesi con i quali il Senegal ha firmato una convenzione nel settore della pesca.
Art. 3
Articolo 3
I battelli italiani autorizzati a pescare nell'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese nell'ambito del presente accordo, sono muniti di una licenza d'armamento per la pesca rilasciata alle condizioni definite dalle leggi e regolamenti in vigore nel Senegal.
Art. 4
Articolo 4
I battelli per la pesca a strascico di nazionalita' italiana
ottengono la licenza di pesca a strascico in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Senegal. - Tale licenza e' valida nella zona stabilita dalla legislazione senegalese in materia per i battelli per la pesca a strascico congelatori la cui stazza lorda e' inferiore a 700 tonnellate t.s.l.
Tuttavia, tenuto conto della composizione della flotta italiana,
potranno essere rilasciate licenze a battelli per la pesca a strascico congelatori di stazza lorda superiore a tonnellate 700 t.s.l.
Art. 5
Articolo 5
I battelli tonnieri di nazionalita' italiana, che hanno scelto a
titolo temporaneo o definitivo un porto senegalese quale porto di attracco e di lavoro, i cui equipaggi sono composti da marittimi italiani e senegalesi e che partecipano alle campagne tonniere senegalesi, ottengono la licenza di pesca tonniera in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Senegal.
Tale licenza e' valida per l'insieme delle acque sottoposte alla giurisdizione senegalese.
I prodotti della pesca catturati da detti battelli vengono sbarcati
in Senegal, trasformati dall'industria senegalese e riesportati sul mercato italiano.
Art. 6
Articolo 6
I prodotti della pesca sbarcati in Senegal dai battelli di
nazionalita' sia senegalese, sia italiana, e che sono stati sottoposti a trasformazioni nelle imprese situate in Senegal beneficiano del medesimo trattamento al momento della loro introduzione nel territorio doganale italiano.
Art. 7
Articolo 7
Il Governo della Repubblica italiana, allo scopo di sviluppare la cooperazione economica fra i due Paesi, s'impegna a concedere al Governo della Repubblica del Senegal, per il tramite degli istituti finanziari esistenti in Italia ed in conformita' alla propria legislazione in materia, dei crediti a lungo termine alle condizioni piu' favorevoli. - Tali crediti, garantiti dallo Stato del Senegal, sono destinati, fra l'altro, a consentire lo sviluppo delle imprese industriali di pesca e di armamento per la pesca situate in Senegal, nell'ambito della cooperazione economica.
L'ammontare e le condizioni di concessione di tali crediti, nonche'
le condizioni della loro mobilizzazione e le modalita' del loro rimborso saranno precisati in uno scambio di lettere e formeranno oggetto di convenzioni finanziarie particolari.
Art. 8
Articolo 8
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal s'impegnano a promuovere la loro cooperazione nel settore della pesca incoraggiando la creazione di societa' a capitale misto e a far beneficiare le imprese d'armamento per la pesca di sovvenzioni concesse per la costruzione di battelli nei cantieri italiani nonche' di ogni agevolazione finanziaria destinate alla realizzazione di tali battelli.
Art. 9
Articolo 9
I due Governi s'impegnano ad operare di comune accordo per il
tramite delle proprie organizzazioni di ricerca scientifica, al fine di assicurare la preservazione e la conservazione delle risorse alieutiche nonche' per rafforzare la cooperazione internazionale.
Art. 10
Articolo 10
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal convengono che il miglioramento della, competenza e delle conoscenze del personale impiegato nella pesca marittima costituisce un elemento essenziale del successo della loro cooperazione.
A tale fine, il Governo della Repubblica italiana si impegna ad
accogliere cittadini senegalesi nei propri stabilimenti nonche' a mettere a loro disposizione delle borse di studio e di formazione a titolo di cooperazione tecnica secondo le modalita' che saranno stabilite di comune accordo.
Art. 11
Articolo 11
E' istituita una commissione mista italo-senegalese incaricata di seguire i problemi posti dalla cooperazione in materia di pesca nei due Paesi. Detta commissione si riunira' una volta l'anno, alternativamente nei due Paesi, nonche' ogni volta che una delle Parti contraenti lo riterra' necessario.
Art. 12
Articolo 12
Il presente accordo e' concluso per un periodo di due anni
rinnovabile per tacita riconduzione salvo denunzia di una delle Parti
contraenti.
La denunzia dovra' essere notificata per via diplomatica con almeno
sei mesi di anticipo.
Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le due
Parti si saranno notificato che le procedure previste dalle
rispettive legislazioni interne sono state espletate.
FATTO a Dakar, il 17 gennaio 1975 in duplice copia in lingua
italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
CAPPELLO
Per il Governo della Repubblica del Senegal
Adrien SENGHOR
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR