075U0901
075U0901
Esecuzione degli accordi aerei firmati dall'Italia con la Bulgaria e con la Repubblica democratica tedesca rispettivamente a Sofia il 27 maggio 1974 e a Roma il 7 giugno 1974. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1975 n. 901)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 18 dell'accordo stesso.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo a servizi aerei tra i due Stati, firmato a Roma il 7 giugno 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. XVIII dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 agosto 1975 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 15
Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE RELATIF AUX
TRANSPORTS AERIENS CIVILS.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua
francese.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA
Essendo membri della convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,
Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e
Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi
aerei regolari fra i loro rispettivi Paesi,
Hanno designato loro plenipotenziari i quali hanno hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
a) Il termine "convenzione" significa la convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, dal momento in cui tali allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono ratificati dai due Stati contraenti.
b) Il termine "autorita' aeronautiche" significa, per quel che
concerne la Bulgaria, il Ministero dei trasporti e per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che sono attualmente attribuite alle suddette autorita'.
c) Il termine "compagnia designata" significa una compagnia di
trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.
d) Il termine "territorio" in rapporto a uno Stato significa le regioni terrestri e le acque territoriali ivi adiacenti che si trovano sotto la sovranita' di detto Stato.
e) I termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato loro dato dall'articolo 96 della convenzione.
f) II termine "capacita' di un'aeronave" significa il carico
commerciale di un'aeronave espresso in termini di numero di posti/passeggeri e di pesi e volume delle merci o delle spedizioni postali.
L'espressione "capacita' offerta" significa il totale delle
capacita' delle aeronavi impiegate nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei convenuti, moltiplicato per la frequenza dei voli effettuati da tali aeronavi durante un determinato periodo di tempo.
2. L'allegato di questo accordo e' considerato come parte
integrante dell'accordo stesso e ciascun riferimento all'accordo si riferisce anche al suo allegato a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.
Art. 2
Articolo 2
1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito "servizi convenuti" e "rotte specificate".
2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra
Parte contraente;
b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto
territorio;
c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato.
3. Nessuna disposizione del presente accordo potra' essere
interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente ("cabotaggio").
4. Ai fini degli scopi menzionati nel paragrafo 2 di tale articolo ciascuno Stato contraente puo' indicare le rotte aeree che vanno seguite sul proprio territorio da ciascuna aeronave dell'altro Stato contraente e gli aeroporti che vanno utilizzati per tali servizi.
Art. 3
Articolo 3
1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare una
compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formera' l'oggetto di una notifica scritta fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente potranno
esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorita' per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accordare
l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non fornisca la prova che una parte preponderante della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima.
5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel
paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potra' cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.
Art. 4
Articolo 4
1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare
un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudichera' necessarie, se:
a) non fornisce la prova che una parte preponderante della
proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima, o
b) tale compagnia non si e' conformata alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente
che ha accordato questi diritti, o
c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle
condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato.
2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potra' essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente.
Art. 5
Articolo 5
1. Le compagnie designate godranno di possibilita' eque ed uguali per l'esercizio dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.
2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da
ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse.
3. L'esercizio dei servizi convenuti sara' organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sara' quello di offrire una capacita' di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza da o destinati al territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia che effettua detto servizio.
4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacita' di trasporto offerta deve essere in relazione con:
a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte
contraente che avra' designato la compagnia;
b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione;
c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.
Art. 6
Articolo 6
1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1 aprile al 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti. Le intese su tali questioni saranno sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quest'ultima.
2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per
l'approvazione alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applichera' agli ulteriori cambiamenti.
Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali se le autorita' aeronautiche ne convengono.
3. Le autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti
dovranno fornire alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacita' di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.
Art. 7
Articolo 7
1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi
ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno,
se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituite dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA).
3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione
delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potra' essere ridotto, previo accordo di dette autorita'.
4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo.
5. Nel caso in cui l'accordo fra le autorita' aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sara' sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo.
6. Le tariffe gia' fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Articolo 8
1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte
contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonche' le riserve di carburante e lubrificanti, gli equipaggiamenti normali di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, nonche' gli articoli destinati ad essere venduti in quantita' limitata ai passeggeri durante il volo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale, a condizione che i suddetti articoli restino a bordo delle aeronavi fino alla loro partenza da detto territorio.
2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra
menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati:
a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia.
Gli stessi articoli, in caso di scalo forzato o di scalo su un
aeroporto di riserva, possono essere trasportati sotto controllo doganale sul luogo dove si trova l'aeromobile;
b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorita' della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili.
3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtu'
dei precedenti commi non possono essere utilizzati a fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.
Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla
parte dei materiali sopra indicati che e' utilizzata dai voli al disopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Art. 9
Articolo 9
1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalita' di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, alla materia doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio.
3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli
aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.
Art. 10
Articolo 10
Ciascuna Parte contraente dara', su una base di reciprocita', alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati dalla tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro Paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata.
Detto personale dovra' rispettare le norme che regolano l'entrata e
la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio.
L'organico di tale personale sara' stabilito sulla base di un
accordo fra le compagnie aeree designate e sara' presentato alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.
Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.
Art. 11
Articolo 11
Il saldo fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di
una Parte contraente dalla compagnia designata dall'altra Parte contraente sara' trasferito conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in divise convertibili. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocita'.
Art. 12
Articolo 12
In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche
delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.
Art. 13
Articolo 13
1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi
auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potra' chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrera' in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalita' costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.
2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere
direttamente concordate fra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche.
3. Una consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorita'
aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovra' avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.
Art. 14
Articolo 14
Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sara' regolata da negoziati diretti tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorita' non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovra' essere regolata per via diplomatica.
Art. 15
Articolo 15
Il presente accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrati
presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Art. 16
Articolo 16
Il presente accordo e il suo allegato saranno, mediante intesa fra le Parti contraenti, messi in armonia con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse impegnare contemporaneamente le due Parti contraenti.
Art. 17
Articolo 17
Ogni Parte contraente potra', in qualsiasi momento, notificare
all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avra' effetto 12 (dodici) mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denuncia non sia ritirata, di comune accordo, prima della fine di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente la notifica sara' considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avra' ricevuto comunicazione.
Art. 18
Articolo 18
Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore quando le
Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalita' costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.
FATTO a Sofia il 27 maggio 1974 in duplice esemplare, in lingua
francese.
Per il Governo
della Repubblica italiana
MORO
Per il Governo
della Repubblica popolare di Bulgaria
MLADENOV
Accordo-Allegato
ALLEGATO
TABELLA DELLE ROTTE
I
Rotta sulla quale potranno essere esercitati servizi aerei da parte
della compagnia aerea designata dalla Repubblica popolare di Bulgaria:
Sofia - Roma e viceversa.
II
Rotta sulla quale potranno essere esercitati servizi aerei da parte
della compagnia aerea designata dalla Repubblica italiana:
Roma - Sofia e viceversa.
Art. I
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA I DUE STATI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi
aerei tra i loro territori, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
a) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e nel caso della Repubblica democratica tedesca il Ministero dei trasporti - Amministrazione centrale per l'aviazione civile, ed in entrambi i casi ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
b) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una
Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso;
c) il termine "territorio" significa la terra ferma, le acque
territoriali adiacenti alla stessa e lo spazio aereo sovrastante, sotto la sovranita' dello Stato in questione;
d) il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo
regolare operato con un aeromobile per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci;
e) il termine "servizio aereo internazionale" significa un
servizio che passa attraverso lo spazio aereo al di sopra del territorio di piu' di uno Stato;
f) il termine "scalo per fini non commerciali" significa
l'atterraggio effettuato a qualsiasi titolo che non sia imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta;
g) il termine le "rotte concordate" significa le rotte
specificate nell'annesso al presente accordo.
2. L'annesso al presente accordo ne forma parte integrante. Qualora
non venga specificamente previsto altrimenti i riferimenti all'accordo riguardano allo stesso modo anche l'annesso.
Art. II
Articolo II
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente da e per Stati terzi;
b) di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e,
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci o posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente.
3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di questa ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operanti in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Art. III
Articolo III
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto - a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo e delle disposizioni dell'articolo VIII - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII.
6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.
Art. IV
Articolo IV
1. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Art. V
Articolo V
Gli aeromobili delle imprese di navigazione aerea designate devono portare, durante i voli sul territorio nazionale dell'altra Parte contraente, i contrassegni di nazionalita' e di registrazione previsti per i voli internazionali.
Art. VI
Articolo VI
1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale.
2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:
a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti e depositati nel territorio di una Parte contraente dalla impresa designata dall'altra Parte contraente, per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;
b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente impiegati nei servizi aerei convenuti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle autorita' della detta altra Parte contraente, ai fini del loro uso e consumo in volo.
3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei
precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suindicati materiali che viene usata o consumata nel corso dei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalita' normalmente applicata nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Art. VII
Articolo VII
1. Gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri ed il carico
commerciale dell'impresa designata di una Parte contraente sono soggetti, sul territorio dell'altra Parte contraente, alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, specialmente quelle riguardanti la materia di controlli di frontiera, doganali e valutari nonche' la materia di passaporti, soggiorno, questioni sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie.
2. Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure profilattiche, in relazione all'arrivo e alla partenza di un aereo, che siano necessarie, in conformita' alle regole internazionali, per evitare la diffusione di malattie epidemiche.
Art. VIII
Articolo VIII
1. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di
pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
2. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate.
3. La frequenza dei servizi, gli orari, il tipo di aeromobile
impiegato dovranno essere concordati tra le imprese designate delle due Parti contraenti e dovranno essere sottoposti per approvazione alle autorita' aeronautiche delle due Parti almeno sessanta (60) giorni prima della prevista data di entrata in vigore.
Art. IX
Articolo IX
1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura ragionevole, prendente in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate, (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa).
3. Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso.
4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto
riguarda le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.
5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino
nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo XIII del presente accordo.
6. Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
Art. X
Articolo X
1. Ciascuna Parte contraente conferira' all'impresa designata
dell'altra Parte contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere nei punti del proprio territorio indicati nella tabella delle rotte dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Stato, necessari per le esigenze dell'impresa designata.
2. Il suddetto personale dovra' osservare le norme che regolano
l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente cosi' come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio.
3. Il numero di tale personale, fissato in base ad una intesa tra le imprese designate, sara' sottoposto alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.
4. Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le
facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.
Art. XI
Articolo XI
1. I saldi fra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte contraente dall'impresa designata dell'altra Parte contraente in connessione al trasporto di passeggeri, posta e merci saranno liberamente trasferiti in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore al momento in cui avviene il trasferimento e non saranno soggetti per quanto riguarda i trasferimenti ad imposizioni o restrizioni su base di reciprocita'.
Il trasferimento avverra' secondo le modalita' tecniche fissate dalle disposizioni vigenti.
2. Qualora i pagamenti fra le Parti contraenti siano regolati da un
accordo specifico esso verra' applicato.
Art. XII
Articolo XII
Ciascuna Parte contraente designera' nel proprio territorio gli
aeroporti e gli aeroporti alternati che dovranno essere usati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte specificate. Essa fornira' a quest'ultima, mentre si trova sul proprio territorio, i servizi di comunicazione, di navigazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari necessari per l'operazione dei servizi concordati.
Art. XIII
Articolo XIII
Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti in merito
all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti cercheranno di risolverla attraverso negoziati diretti fra le loro autorita' aeronautiche. Se queste ultime non riescono a raggiungere un accordo, la controversia sara' risolta attraverso i canali diplomatici delle Parti contraenti.
Art. XIV
Articolo XIV
1. In uno spirito di stretta collaborazione le autorita'
aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurare che le disposizioni del presente accordo siano applicate ed osservate in modo soddisfacente.
2. Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare le
disposizioni del presente accordo, essa puo' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tali proposte modifiche possono svolgersi verbalmente o per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia diversamente concordato, nel periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta e' stata avanzata da una delle Parti contraenti.
3. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti desideri
modificare l'annesso del presente accordo, tale modifica sara' concordata tramite consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
4. Qualunque modifica al presente accordo o al suo annesso in base ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo entrera' in vigore dopo essere stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.
Art. XV
Articolo XV
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui aderiscano ambedue le Parti contraenti, il presente accordo verra' modificato onde renderlo compatibile con le disposizioni di tale convenzione.
Art. XVI
Articolo XVI
1. In caso di incidente aereo degli aeromobili dell'impresa aerea designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio si e' verificato l'incidente dovra' informare immediatamente l'altra Parte contraente con i mezzi piu' celeri e promuovera' subito un'inchiesta circa i motivi e circostanze dell'incidente.
2. La Parte contraente nel cui territorio, e per quanto possibile nella cui area di giurisdizione del controllo del traffico aereo, si e' verificato l'incidente prendera' le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta e prestera' adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.
3. La Parte contraente che conduce l'inchiesta dovra' facilitare
l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso.
4. La Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente
avra' diritto di nominare un proprio rappresentante accreditato e suoi consulenti che possono essere presenti all'inchiesta in qualita' di osservatori.
5. La commissione d'inchiesta per l'incidente formata dalla Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo l'incidente permettera' al rappresentante accreditato della Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente di effettuare, in particolare, l'esame del relitto sul luogo dell'incidente e inoltre, attraverso la commissione per l'inchiesta, di effettuare l'interrogatorio di testimoni oculari e di altri testimoni allo scopo di ottenere informazioni relative alle circostanze dell'incidente e la piena disponibilita' di tutte le informazioni e le prove e di fare le riproduzioni autentiche di tutti i documenti che riguardano le circostanze dell'incidente.
6. La Parte contraente che conduce l'inchiesta sull'incidente
dovra' nel piu' breve tempo possibile fornire all'altra Parte contraente una relazione sulle circostanze dell'incidente e le conclusioni della commissione d'inchiesta.
Art. XVII
Articolo XVII
Ciascuna Parte contraente potra' in qualsiasi momento notificare
all'altra Parte contraente il proprio desiderio di por fine al presente accordo. Tale notifica sara' comunicata attraverso i canali diplomatici. In tal caso il presente accordo cessera' di aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.
Art. XVIII
Articolo XVIII
Il presente accordo entrera' in vigore il giorno dopo lo scambio
delle note con le quali le due Parti contraenti avranno comunicato il compimento delle loro reciproche formalita' interne.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed apposto i rispettivi sigilli.
FATTO a Roma il 7 giugno 1974 in doppio originale, nelle lingue
italiana e tedesca entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica democratica tedesca
WINKLER
Per il Governo
della Repubblica italiana
SANTINI
Accordo-Annesso
ANNESSO
TABELLA DELLE ROTTE
Per l'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana:
Roma o Milano - Berlino Schoenefeld o altro punto nella Repubblica
democratica tedesca da specificare e viceversa.
Per l'impresa designata dal Governo della Repubblica democratica
tedesca:
- Berlino o altro punto della Repubblica democratica tedesca da
specificare - Milano Linate o Roma Fiumicino e viceversa.
Frequenze: due frequenze settimanali per l'impresa designata di
ciascuna Parte contraente.
Tipo di aeromobile: qualsiasi tipo di aeromobile, ad eccezione di aerei a grande capacita' (tipo B747 o DC10 e similari) ed aerei supersonici, potra' essere impiegato nell'operazione dei servizi convenuti.
Nota. - Dopo aver scelto lo scalo di Roma o di Milano oppure lo
scalo di Berlino Schoenefeld o lo scalo nella Repubblica democratica tedesca da specificare per l'esercizio dei propri servizi, ciascuna impresa designata avra' il diritto di cambiare lo scalo precedentemente scelto a condizione che tale cambiamento sia notificato alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente almeno sei (6) mesi prima dell'inizio dei servizi della stagione estiva o invernale sul nuovo scalo prescelto.
APPENDICE
Relativa alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di
comunicazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari.
In applicazione delle disposizioni stabilite nell'articolo XII
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo al trasporto aereo civile ed in relazione alla reciproca fornitura dei servizi di navigazione, di comunicazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I. - SERVIZIO DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE.
Le competenti autorita' di ciascuna Parte contraente forniranno
all'impresa designata dall'altra Parte contraente le seguenti informazioni aeronautiche necessarie per le operazioni degli aeromobili nei servizi convenuti nel territorio della prima Parte contraente:
1) informazioni sulla rotta aerea;
2) informazioni sugli aeroporti di scalo ed i loro alternati;
3) informazioni sulle comunicazioni radio e sulle assistenze alla
navigazione;
4) regole del volo.
Eventuali modifiche o aggiunte alle sopramenzionate informazioni
saranno inviate tempestivamente all'impresa designata dell'altra Parte contraente in forma di NOTAM. I NOTAM urgenti saranno trasmessi per mezzo di servizi di telecomunicazioni (telescrivente - radiotelescrivente ecc.) e, se necessario, direttamente per radio all'aeromobile interessato dell'impresa designata dell'altra Parte contraente e successivamente confermati per iscritto.
Informazioni aeronautiche e NOTAM saranno forniti in inglese.
Nella trasmissione dei NOTAM sara' usato il codice NOTAM di uso
internazionale.
II. - SERVIZI METEOROLOGICI.
1. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente,
in volo dal proprio Paese verso il territorio dell'altra Parte contraente sulle rotte specificate, le competenti autorita' dell'altra Parte contraente si impegnano a fornire le seguenti informazioni meteorologiche nel proprio territorio alle competenti autorita' della prima Parte contraente tre ore prima della partenza di tale aeromobile dall'ultimo punto di scalo al di fuori del territorio dell'altra Parte contraente:
1) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico
dell'aeroporto di destinazione;
2) previsioni meteorologiche sulla rotta dalla linea di confine all'aeroporto di destinazione;
3) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico degli
alternati.
Le competenti autorita' dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Per l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente,
in partenza dal territorio dell'altra Parte contraente sulle rotte specificate, le competenti autorita' di quest'ultima faranno del loro meglio per fornire alle competenti autorita' della prima Parte contraente, tre ore prima della partenza di tale aeromobile, le seguenti informazioni meteorologiche fino al primo aeroporto di destinazione:
1) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico
dell'aeroporto di partenza;
2) previsioni meteorologiche sulla rotta dall'aeroporto di
partenza alla linea di confine;
3) previsioni meteorologiche e bollettino meteorologico degli
alternati.
Le competenti autorita' dell'altra Parte contraente comunicheranno all'aeromobile eventuali informazioni SIGMET, occorrenti durante il volo nel territorio dell'altra Parte contraente.
3. Nella preparazione delle informazioni meteorologiche sara' usata
dalle competenti autorita' di entrambe le Parti contraenti la lingua inglese in chiaro o il codice internazionale meteorologico correntemente in uso.
4. Prima della partenza di ogni volo, l'ufficio meteorologico
dell'aeroporto di partenza fornira' le informazioni meteorologiche e una cartellina delle previsioni di volo al comandante o ad un suo rappresentante.
III. - CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO.
1. I membri dell'equipaggio dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente, in volo sulla rotta specificata, dovranno avere una completa conoscenza delle procedure del controllo del traffico aereo stabilite dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente e dovranno rigorosamente attenersi ad esse.
2. Prima della partenza il comandante o un suo rappresentante
dovra' presentare il piano di volo che dovra' essere approvato dal servizio del controllo del traffico aereo dell'aeroporto di partenza, e il volo dovra' svolgersi secondo il piano di volo approvato.
Deviazioni dal piano di volo saranno consentite solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione dal servizio del controllo del traffico aereo interessato; in caso di emergenza ove sia necessaria un'immediata deviazione dal piano di volo e non ci sia tempo sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione del servizio del controllo del traffico aereo interessato, il comandante avra' il diritto di deviare dal piano di volo e contemporaneamente dovra' notificare tale deviazione al servizio del controllo del traffico aereo interessato. Il servizio del controllo del traffico aereo interessato fara' il possibile per collaborare con il comandante il quale, tuttavia, sara' responsabile di qualsiasi conseguenza che ne derivi.
3. Prima di ciascun volo il servizio del controllo del traffico
aereo di ciascuna Parte contraente fornira' ai membri dell'equipaggio dell'aereo le informazioni disponibili sull'aeroporto di partenza, sull'aeroporto di primo scalo e sugli alternati lungo la rotta specificata, ivi incluse le comunicazioni radio e le assistenze alla navigazione e tutto cio' che possa essere necessario per un sicuro svolgimento del volo.
4. Il servizio del controllo del traffico aereo di una Parte
contraente impartira' all'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente le istruzioni necessarie per la sicurezza e la regolarita' di tale volo mentre l'aeromobile si trova nel suo territorio.
5. Subordinatamente alle disposizioni stabilite in questo articolo della presente appendice l'impresa designata del Governo della Repubblica democratica tedesca, nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio della Repubblica italiana, seguira' le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:
a) Destinazione Roma Fiumicino aeroporto (aeroporto alternato:
Roma Ciampino):
1) Rotta da Nord a Roma Fiumicino e viceversa: UA9 - M. Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - Bolsena - Roma Fiumicino e viceversa;
Aeroporto alternato: Roma Ciampino (rotta: UA9 - M, Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa);
2) Rotte da Est a Roma Fiumicino e viceversa:
i) UR22 - Chioggia - Ferrara - UA12 - Firenze - UA14 -
Bolsena - Roma Fiumicino e viceversa, o
ii) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - Roma Fiumicino e
viceversa.
Aeroporto alternato: i) Roma Ciampino (rotta: UR22 - Chioggia
- Ferrara - UA12 - Firenze - UA14 - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa), o ii) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - Roma Ciampino e viceversa.
b) Destinazione Milano Linate aeroporto (aeroporto alternato:
Milano Malpensa):
1) Rotta da Nord a Milano Linate e viceversa: UA9 M. Ceneri - UA9 - Saronno - Milano Linate.
Aeroporto alternato: Milano Malpensa (rotta: UA9 M. Ceneri - UA9 - Saronno - Milano Malpensa e viceversa);
2) Rotta da Est a Milano Linate e viceversa: UR22 - Chioggia - Ferrara - Bologna - Lupus - UA14 - Parma - Trezzo Milano Linate e viceversa.
Aeroporto alternato: Milano Malpensa (rotta: UR22 Chioggia - Ferrara - Bologna - Lupus - UA14 - Parma - Trezzo - Milano Malpensa e viceversa).
c) Rotte per voli in sorvolo:
1) UA9 - M. Ceneri - UA14 - Parma - Firenze - UA12 Elba -
UG23/B Alghero - confine di FIR e viceversa;
2) UR22 - Chioggia - Ferrara - UA12 - Firenze - UA12 Elba -
UG23/B - Alghero - confine di FIR e viceversa;
3) UA15 - Ancona - UG23 - Bolsena - UG23 - Ostia - UG23 -
Alghero - confine di FIR e viceversa.
6. Subordinatamente alle disposizioni stabilite in questo articolo della presente appendice l'impresa designata del Governo della Repubblica italiana, nell'esercizio dei suoi servizi aerei al di sopra del territorio della Repubblica democratica tedesca, seguira' le rotte sottoelencate, in spazi aerei controllati:
a) Destinazione Berlino Schoenefeld (aeroporto alternato:
Dresden):
Rotta da sud a Berlino Schoenefeld e viceversa: Hermsdorf - A 4
- Boxberg - Beeskow - Berlino Schoenefeld.
Aeroporto alternato: Dresden (rotta: Hermsdorf - W 3 -
Dresden e viceversa).
b) Rotte per voli in sorvolo.
1) Hermsdorf - A 4 - Boxberg - Beeskow - Fuerstenwalde -
Friedland - Trent - confine di FIR e viceversa;
2) Hermsdorf - A 4 - Boxberg - Beeskow - Fuerstenwalde Slubice e viceversa.
c) Le autorita' aeronautiche della Repubblica democratica tedesca
si impegnano a fornire all'altra Parte contraente le rotte necessarie alla impresa designata del Governo italiano perche' gli aeromobili della stessa possano raggiungere il secondo punto previsto nella tabella delle rotte e non ancora specificato.
7. Le competenti autorita' di ciascuna Parte contraente
notificheranno tempestivamente alle competenti autorita' dell'altra Parte contraente eventuali modificazioni delle rotte sopraelencate sopra il proprio territorio ed indicheranno le rotte che dovranno essere seguite dopo tali modificazioni.
IV. - SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI RADIO.
1. Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte
contraente nell'esercizio delle rotte specificate saranno forniti nella misura piu' larga possibile degli equipaggiamenti idonei all'utilizzazione delle assistenze alla navigazione e delle comunicazioni radio predisposte dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente.
2. Gli aeromobili impiegati nell'esercizio della rotta specificata saranno equipaggiati con le frequenze radio necessarie per le comunicazioni radio con la terra e per le assistenze alla navigazione.
3. Il comandante manterra' un continuo collegamento bilaterale
sulla frequenza specificata con il competente servizio del controllo del traffico aereo.
4. La lingua inglese e il codice aeronautico Q dell'uso
internazionale saranno usati nelle comunicazioni radiotelefoniche terra-bordo-terra e radiotelegrafiche tra punti fissi.
V. - CONSULTAZIONI.
1. In caso di necessita' di consultazioni su questioni relative
all'appendice tali consultazioni saranno effettuate tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
2. In caso di necessita' di rivedere le rotte specificate, elencate
nella presente appendice, entrambe le Parti contraenti si impegnano a consultarsi.
Nota: In provenienza dall'area di Berlino: rotta A 4 - Boxberg - W 4 - Dresden.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR