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077U0751

IT - DPR

077U0751

Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 luglio 1977 n. 751)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , esteso alla Marina e all'Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482 ; Visto il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto del Ministro per la difesa 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1961, registro n. 59, foglio n. 191; Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa.
L'annesso capitolato generale d'oneri, composto di quarantaquattro articoli e vistato dal Ministro per la difesa, avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogato il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 6

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa- art. 1

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA PRESSO GLI ENTI DELLA DIFESA.
Art. 1.
L'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa e' disciplinato:
dalle norme previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 24 maggio 1924, n. 827 - che in prosieguo saranno rispettivamente indicati come "Legge di contabilita' di Stato" e "Regolamento di contabilita' di Stato" - nonche', se del caso, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, lettere b), c), d), e 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ;
dalle condizioni fissate nel presente capitolato d'oneri;
dalle condizioni particolari stabilite nei contratti.
Le gare per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio si svolgono col metodo delle offerte segrete.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 2

Art. 2.
Le imprese concorrenti devono, nei termini fissati dalla apposita lettera d'invito, presentare all'ufficio un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, comprovante la loro attivita' specifica e dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnarle legalmente e a riscuotere e quietanzare per loro conto.
Dal certificato dovra' risultare anche che le imprese non si trovino in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato e che le suddette circostanze di fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell'attestazione.
Le imprese individuali dovranno inoltre presentare un certificato generale del casellario giudiziale, pure di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara.
Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono, in materia, le particolari norme stabilite da leggi e da regolamenti.
Ogni impresa concorrente dovra' costituire un deposito provvisorio, secondo le norme dell'articolo seguente.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 3

Art. 3.
Il deposito provvisorio sta a garanzia dell'offerta.
Esso puo' essere costituito:
a) in numerario;
b) in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli legalmente ammessi, da calcolarsi al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il versamento;
c) In vaglia cambiari o assegni circolari emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 54, terzo comma, del regolamento di contabilita' di Stato.
Salvo che non sia diversamente stabilito dalla lettera d'invito, esso deve essere ragguagliato al 5% dell'importo presunto del contratto.
Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono le speciali disposizioni in materia.
Il deposito provvisorio dev'essere versato dall'impresa concorrente presso la sezione di tesoreria provinciale indicata dalla lettera di invito, la quale rilascia apposita quietanza.
L'avviso di gara potra' prevedere che il versamento del deposito sia effettuato a chi presiede la gara.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 4

Art. 4.
Il deposito provvisorio costituito dall'impresa aggiudicataria resta vincolato fino alla stipulazione del contratto.
Allorche' l'impresa predetta abbia provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, il deposito viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta apposto dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale dovranno risultare gli estremi del versamento della cauzione medesima.
Il deposito provvisorio costituito dall'impresa non risultata aggiudicataria viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta steso dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale deve esplicitamente risultare la circostanza che l'impresa non e' rimasta aggiudicataria.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 5

Art. 5.
L'impresa deliberataria deve, entro il termine fissato dalla autorita' appaltante, prestare la prescritta cauzione definitiva nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato.
La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, dell'integrita' dei materiali che all'impresa verranno di volta in volta affidati per le sue prestazioni, del rimborso delle somme pagate in piu' dall'amministrazione militare per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, a tutela degli interessi dell'amministrazione.
Il suo importo, indicato nella lettera d'invito, e', di massima, pari al 10% dell'importo presunto del contratto, ma l'amministrazione puo' fissarlo anche in misura maggiore o minore.
Il deposito provvisorio costituito con i valori ed i titoli di cui al precedente art. 3, lettere a) e b), puo', debitamente integrato se necessario, essere convertito in cauzione definitiva.
La conversione in cauzione definitiva del deposito provvisorio e' eseguita, in ogni caso, a cura dell'impresa deliberataria.
Per le cauzioni delle cooperative di lavoro e dei loro consorzi valgono le speciali disposizioni di legge.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 6

Art. 6.
La cauzione viene svincolata dopo che l'impresa assuntrice abbia soddisfatto a tutti gli obblighi contrattuali e fiscali a suo carico e comunque non prima dell'emissione a pagamento del mandato di saldo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 7

Art. 7.
L'impresa appaltatrice che voglia, ai sensi dell'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato, essere esonerata dal versare la cauzione definitiva, deve inoltrare all'ente appaltante apposita domanda, sulla prescritta carta bollata, indirizzata all'autorita' competente ad approvare il contratto. Tale esonero puo' essere concesso solo in casi speciali, da valutarsi di volta in volta, e sempre che trattasi di impresa di notoria solidita'.
L'impresa che sia esonerata dal prestare cauzione deve concedere un miglioramento del prezzo contrattuale ragguagliato al 5% annuo della cauzione non versata, calcolato per il tempo di durata del contratto.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 8

Art. 8.
In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione puo' accettare fidejussione bancaria ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato.
In tal caso:
l'impresa consegnera' all'amministrazione una dichiarazione con la quale la banca garante si impegna a versare, senza alcuna osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita, quando l'amministrazione stessa ne faccia richiesta scritta perche' ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali dal presente capitolato e' previsto l'incameramento della cauzione. Nella dichiarazione la banca indichera' anche il proprio domicilio legale;
il miglioramento del prezzo contrattuale deve essere pari alla differenza tra il tasso dell'interesse legale (5%) ed il tasso di commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione non versata e per il tempo di durata del contratto; non deve comunque essere inferiore al 2,50 per cento.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 9

Art. 9.
All'aggiudicazione dell'appalto segue la stipulazione di apposito contratto, che deve aver luogo nel termine stabilito dall'amministrazione.
Qualora entro tale termine l'impresa aggiudicataria non si presti alla stipulazione del contratto, l'amministrazione puo' con atto unilaterale dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, incamerando il deposito provvisorio, oppure puo' provvedere all'esecuzione del servizio, nel modo piu' opportuno, a rischio e spese dell'impresa.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 10

Art. 10.
Ogni contratto indica:
a) le date di inizio e di scadenza; quest'ultima non potra' essere posteriore alla fine dell'esercizio finanziario al quale si riferisce;
b) il compenso dovuto all'impresa o il modo in cui dovra' essere determinato, in base all'esito della gara o della trattativa privata;
c) il territorio e gli enti presso i quali il servizio dovra' essere effettuato;
d) il valore presunto che gli viene attribuito ai fini dell'impegno sul capitolo di competenza e di ogni eventuale onere;
e) la richiesta media giornaliera di lavoratori che presumibilmente sara' avanzata dagli enti militari interessati al contratto. Tale dato ha valore puramente indicativo per l'impresa e non vincola in alcun modo l'amministrazione;
f) la somma vincolata dall'impresa in favore dell'amministrazione militare, a titolo di cauzione definitiva, e gli estremi della ricevuta rilasciata all'uopo dalla sezione di tesoreria provinciale; oppure la banca che presta la fidejussione ed ha rilasciato la dichiarazione richiesta dal precedente art. 8. Tale dichiarazione deve essere allegata al contratto;
g) il domicilio legale eletto dall'impresa in base al successivo art. 11;
h) le persone autorizzate ad impegnare legalmente l'impresa e a riscuotere e quietanzare per suo conto;
i) ogni altra precisazione resa necessaria per lo svolgimento del servizio dalle esigenze e caratteristiche locali.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 11

Art. 11.
L'impresa deve all'atto della stipulazione del contratto eleggere il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante.
Al domicilio eletto saranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
L'impresa partecipera', giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione nelle persone che hanno la legale rappresentanza. L'amministrazione militare e' esonerata da qualsiasi responsabilita' che possa comunque derivare, sia dalla designazione fatta nel contratto, sia nelle successive variazioni, non comunicate e non validamente giustificate.
In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica delle persone che hanno la legale rappresentanza o sono autorizzate a riscuotere e quietanzare - anche se tale decadenza o cessazione avvenga "ope legis" o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicato nei modi di legge - l'impresa stessa notifichera' tempestivamente all'ente che ha stipulato il contratto l'avvenuta decadenza o cessazione.
In difetto di comunicazione o notificazione non sono opponibili all'amministrazione il mutamento, la decadenza o la cessazione della carica di coloro che hanno la legale rappresentanza o che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare; in particolare, l'amministrazione non incorre in alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti alle persone inizialmente autorizzato a riscuotere e quietanzare.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 12

Art. 12.
Il contratto vincola l'impresa aggiudicataria fin dal momento della sottoscrizione, mentre non obbliga l'amministrazione se non dopo l'approvazione nei modi e termini di legge.
Qualora l'amministrazione non approvi il contratto ai sensi dell'art. 19 della legge e dell'art. 113 del regolamento di contabilita' di Stato, l'impresa avra' diritto alla restituzione, senza interessi, della cauzione, delle spese di bollo sostenute per la stipulazione e della somma eventualmente anticipata per il pagamento della tassa di registro.
E' escluso qualsiasi indennizzo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 13

Art. 13.
Nel caso in cui il contratto non sia stato ancora approvato alla data di decorrenza in esso prevista, l'inizio del servizio verra' spostato al giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l'amministrazione avra' partecipato l'avvenuta approvazione all'impresa assuntrice.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 14

Art. 14.
L'impresa non puo' cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di manovalanza affidatole.
Qualora essa contravvenga a tale divieto, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione mediante dichiarazione unilaterale, salva ogni altra azione per il risarcimento dei conseguenti danni.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 15

Art. 15.
L'appalto tende ad assicurare da parte dell'impresa aggiudicataria prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessita' dei magazzini, opifici, enti, mezzi navali ed aeroportuali militari.
Il servizio avra', quindi, carattere saltuario e mai continuativo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 16

Art. 16.
Il servizio comprende sia le operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici, vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali, alla banchina o in rada.
Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilita' derivanti dalle norme in vigore.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 17

Art. 17.
Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra localita'. Il contratto puo' stabilire termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e luogo di lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o eccessivi quelli innanzi indicati.
Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti enti militari, entro le 24 ore successive.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 18

Art. 18.
Il servizio dovra' essere eseguito da lavoratori con qualifica di operaio comune o qualifiche di lavoro equivalente, idonei alle operazioni di cui al precedente art. 16.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 19

Art. 19.
L'amministrazione puo' richiedere, in base alle esigenze del momento, le prestazioni nella quantita' che, a suo esclusivo giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 20

Art. 20.
Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell'amministrazione militare.
Qualora le autorita' militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o piu' dipendenti dell'impresa appaltatrice, questa dovra' immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo.
Comunque l'amministrazione militare puo' rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nell'adesione alla richiesta di sostituzione di ciascuna unita' verra' addebitata all'impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all'impresa stessa per quattro ore di prestazioni di un lavoratore.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 21

Art. 21.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilita' ed a totale rischio di questa.
L'amministrazione militare potra' verificare che il rendimento di ciascun lavoratore non sia inferiore a quello riconosciuto come normale, e cio' al fine di inoltrare i conseguenti rilievi al rappresentante dell'impresa.
L'amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'impresa ed i suoi dipendenti.
Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai e' a rischio e spesa dell'impresa, la quale non potra' pretendere dall'amministrazione compensi o indennizzi di sorta.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 22

Art. 22.
Qualora l'ordine di eseguire un servizio dato nei termini stabiliti dal precedente art. 17 venga prima dell'inizio revocato per motivi non dipendenti dall'impresa e questa dimostri di avere gia' disponibili, all'ora prestabilita, gli operai sul posto di lavoro, le sara' corrisposto un quarto del compenso che la sarebbe spettato per l'intero lavoro.
Se il lavoro era tale da richiedere piu' di una giornata si corrispondera' il quarto del compenso relativo ad una sola giornata.
Quanto sopra sara' di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall'autorita' militare in contraddittorio con l'impresa.
Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l'inizio del servizio, sara' corrisposto all'impresa:
ove i lavori siano stati eseguiti per non piu' di quattro ore: il compenso corrispondente a meta' giornata o a quattro ore (nel caso di compenso stabilito a ore);
ove siano stati eseguiti per piu' di quattro ore: il compenso corrispondente all'intera giornata, o a otto ore.
Sara' ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l'impresa.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 23

Art. 23.
L'impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all'invio, di volta in volta, sul posto di lavoro del personale richiesto.
In caso di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno, sara' applicata per ogni ora di ritardo di ciascun operaio una penale pari al 10% di quanto contrattualmente dovuto per le prestazioni di un operaio per un'ora. Le frazioni di ora saranno a tal fine equiparate all'ora intera.
Qualora i lavoratori debbano essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze dell'amministrazione militare, dalla localita' in cui prestano abitualmente la loro opera ad altra localita' ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura e spese dell'amministrazione, l'impresa non potra' pretendere da questa alcun rimborso di diarie, trasferte o supplementi paga.
Restano a carico dell'impresa i premi per l'assicurazione degli operai trasportati.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 24

Art. 24.
L'impresa non potra' addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale.
In tal caso l'amministrazione provvedera' a far eseguire il servizio nel modo che riterra' opportuno, a rischio e spese dell'impresa.
Il lavoro si intendera' eseguito in danno dell'impresa anche se fatto con personale dell'amministrazione e il valore delle prestazioni sara' computato secondo i prezzi contrattuali.
L'amministrazione applichera' anche, a seconda che trattasi di mancanza totale o parziale del servizio, una penalita' pari rispettivamente al 50% ed al 25% di quanto contrattualmente dovuto all'impresa per il numero di ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere. Resta salvo il risarcimento del danno.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 25

Art. 25.
L'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti le disposizioni che saranno impartite dall'autorita' militare che ha richiesto il servizio.
Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni.
L'amministrazione militare effettuera' controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 26

Art. 26.
L'impresa ottemperera' a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti circa i contributi assicurativi e previdenziali nonche' a quelli che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro che prevedono in favore del lavoratore la corresponsione di indennita', premi, incentivi e simili.
L'amministrazione potra' richiedere controlli da parte degli organi competenti al fine di accertare che l'impresa sia in regola con tutti gli obblighi innanzi accennati nei riguardi degli operai che esplicano il servizio appaltato.
Se durante l'esecuzione del contratto, e comunque prima della emissione del mandato di saldo, l'impresa venisse denunciata dai competenti organi del Ministero del lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'amministrazione militare sospendera' la liquidazione del saldo e, se non ancora eseguito in tutto o in parte, anche il pagamento degli acconti, fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo.
La somma trattenuta sara' corrisposta all'impresa, soltanto dietro autorizzazione dei predetti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che hanno effettuato la denuncia, ne' l'impresa potra' avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 27

Art. 27.
L'impresa appaltatrice e' responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti.
In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dall'impresa, graveranno su di essa le conseguenti responsabilita'.
Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d'inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'amministrazione; cio' senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 28

Art. 28.
Le inadempienze contrattuali commesse dalla impresa saranno fatte constare dall'autorita' militare con apposito verbale che l'impresa sottoscrivera' dopo avervi inserito le proprie eventuali osservazioni.
In caso di reiterati inadempimenti l'amministrazione, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 5, potra', con atto unilaterale, senz'altro dichiarare risoluto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del danno.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 29

Art. 29.
Qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, l'amministrazione, salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, potra' dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione. In tale ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'impresa potra' essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilita' di Stato.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 30

Art. 30.
Per garantirsi in modo efficace l'amministrazione potra' sospendere nella misura che credera' necessaria i pagamenti alla impresa e non procedera' ad alcuna liquidazione finche' l'impresa stessa non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 31

Art. 31.
L'amministrazione ha la facolta' di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso minimo di quindici giorni da darsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'impresa non potra' pretendere, per lo scioglimento, indennizzi o compensi di sorta.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 32

Art. 32.
Il compenso contrattuale s'intende accettato dalla impresa a suo rischio e pericolo ed e' quindi invariabile ed indipendente da ogni eventualita' o circostanza che essa per qualsiasi motivo non abbia tenuto presente.
Restano pero' salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti o le diverse disposizioni contenute nelle norme legislative speciali.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 33

Art. 33.
La liquidazione dei compensi, riferita a periodi mensili, sara' eseguita su presentazione di fatture corredate dai prescritti documenti probatori.
A ciascuna fattura sara' allegato un prospetto, da compilarsi dall'impresa, nel quale dovranno essere indicati:
il numero ed il nome degli operai che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell'impresa;
il numero delle giornate, mezze giornate ed ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio.
Detto prospetto dovra' essere sottoscritto dall'impresa e controfirmato dal comandante o direttore dell'ente presso cui sono state eseguite le prestazioni.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 34

Art. 34.
Qualunque contestazione in materia di liquidazione di compensi deve essere sollevata dall'impresa all'atto in cui riceve comunicazione per l'accettazione del relativo conto. Con la firma apposta su quest'ultimo essa rinuncia a qualsiasi reclamo in materia.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 35

Art. 35.
La determinazione dell'amministrazione militare di applicare una penale prevista dal presente capitolato e' comunicata all'impresa, mediante lettera raccomandata, dall'ente che ha stipulato il contratto.
Ricevuta tale comunicazione l'impresa potra' inoltrare allo stesso ente istanza per la disapplicazione non oltre tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 36

Art. 36.
Le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile , al giudizio di cinque arbitri.
Il giudizio arbitrale non potra' essere richiesto se la controversia non sia stata prima definita in via amministrativa dalla competente autorita' centrale.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 37

Art. 37.
Il consiglio arbitrale e' cosi' composto:
a) da due magistrati del Consiglio di Stato, nominati dal Presidente del Consiglio stesso. Il magistrato di qualifica piu' elevata o il piu' anziano a parita' di qualifica assumera' la presidenza del collegio arbitrale;
b) da un magistrato giudicante della corte di appello di Roma, nominato dal primo presidente della corte stessa;
c) da un dirigente amministrativo del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore o generale nominato dal Ministero ovvero un avvocato dello Stato;
d) da un arbitro nominato dall'impresa appaltatrice.
Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma precedente continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne occupino uno diverso.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.
Disimpegnera' le funzioni di segretario del collegio un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 38

Art. 38.
L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'amministrazione che ha definito la controversia in sede amministrativa.
La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e agli effetti dell' articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 39

Art. 39.
In deroga alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti, la parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente, ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 40

Art. 40.
L'istanza di cui all'art. 38 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.
La parte a cui tale istanza e' notificata puo', nel termine di trenta giorni successivi ai trenta di cui all'art. 38, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 41

Art. 41.
Durante il termine indicato nel precedente art. 38 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte piu' diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei collegi indicati all'art. 37, perche' nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a) e b).
Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere c) e d).

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 42

Art. 42.
Nell'eventualita' che l'arbitrato sia richiesto dalla impresa, questa dovra' anticipare le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri nella misura che verra' indicata dal presidente del collegio arbitrale.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 43

Art. 43.
Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell' articolo 816 del codice di procedura civile .
Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 44

Art. 44.
Il lodo arbitrale e' pronunziato nel termine di novanta giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell' art. 820 del codice di procedura civile .
L'esecuzione della pronuncia arbitrale e' regolata dal codice di procedura civile .
Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile .
Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.
La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall' art. 814 del codice di procedura civile .
Visto, il Ministro per la difesa
LATTANZIO
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