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077U0714

IT - DPR

077U0714

Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sui conferimenti dei posti di notaio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1977 n. 714)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' aggiunta la seguente disposizione:
"Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante".

Art. 2

L' art. 12 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia Stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 3
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