078U0604
078U0604
Modificazione allo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978 n. 604)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
enzimologia;
istituzioni di patologia;
tossicologia;
chimica analitica clinica;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
farmacologia molecolare;
chemioterapia;
complementi di chimica tossicologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 299