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079U0778

IT - DPR

079U0778

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979 n. 778)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ed in dermatologia e venereologia.

Art. 2

L'art. 129, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in neurochirurgia riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1047 , e' modificato nel senso che l'insegnamento di "clinica neurologica III" del 3° anno di corso muta la denominazione in quella di "clinica neurochirurgica III".

Art. 3

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ed in dermatologia e venereologia.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 138. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
Art. 141. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (1° corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (1° corso);
3) anatomia e istologia patologica (1° corso);
4) patologia chirurgica (1° corso).
2° Anno:
5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (2° corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (2° corso);
7) anatomia e istologia patologica (2° corso);
8) patologia chirurgica (2° corso);
9) semeiotica chirurgica (1° corso);
10) radiologia e medicina nucleare (1° corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (1° corso). 3° Anno:
12) patologia chirurgica (3° anno);
13) semeiotica chirurgica (2° corso);
14) radiologia e medicina nucleare (2° corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (2° corso);
16) clinica e terapia chirurgica (1° corso);
17) tecniche operatorie (1° corso).
4° Anno:
18) semeiotica chirurgica (3° anno);
19) radiologia e medicina nucleare (3° corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (3° corso);
21) clinica e terapia chirurgica (2° corso);
22) tecniche operatorie (2° corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (3° corso);
26) tecniche operatorie (3° corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva
Art. 145. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, alle esperienze nei reparti, e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 146. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, da discutere davanti all'apposita commissione, e devono inoltre sostenere una prova clinica.
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 147. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 148. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 149. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 150. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 151. - Il numero degli allievi e' di cinque per anno e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 152. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 153. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia normale della cute:
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicata;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e neurologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 154. - Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno percio' obblighi di frequenza alle esercitazioni di corsi e di laboratori onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori, e nei laboratori.
Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Art. 155. - Gli importi delle tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola di dermatologia e venereologia sono cosi' stabiliti:
tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa annuale esami di profitto . . . . . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio di facolta', udito il direttore della scuola.

Art. 4

All'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, n. 558 , l'insegnamento di "neuropatologia" del 2° anno di corso muta la denominazione in quella di "neuroradiologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1980 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 391
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