079U0665
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Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, n. 303, concernente assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979 n. 665)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380 ;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 , ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ;
Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si e' provveduto tra l'altro, a ridistribuire in conformita' ad esigenze di riequilibrio, cosi' come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977 , una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola;
Considerato che con proprio decreto in data 4 aprile 1979 (registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1979, registro n. 56, foglio n. 75, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 ), tra l'altro, e' stato assegnato erroneamente un posto di tecnico laureato all'istituto di patologia generale della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma, anziche' all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della stessa facolta' ed Universita';
Considerato che il posto di cui trattasi e' stato assegnato all'istituto scientifico citato per mero errore materiale;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere a regolarizzare l'assegnazione del posto sopraindicato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, n. 303 , indicato nelle premesse, e' rettificato per la sola parte concernente l'assegnazione all'Universita' di Roma di un posto di tecnico laureato di ruolo, nel senso che tale posto si intende assegnato all'istituto di clinica medica prima (per la sesta cattedra di patologia medica) della facolta' di medicina e chirurgia del citato Ateneo, anziche' all'istituto di patologia generale della stessa Universita' e facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1979 Registro n. 98 Istruzione, foglio n. 87