Monitoring Gesetzessammlung

078U0320

IT - DPR

078U0320

Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 giugno 1978 n. 320)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Bologna con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, n. 152 , con il quale, confermando tale esenzione, sono state apportate variazioni alla tariffa suddetta e previste facilitazioni sui diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 280 del 21 dicembre 1976, con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura:
a) Titoli del debito pubblico . .|
Titoli delle aziende autonome|
dello Stato . . . . . . . . .|
Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti
vince e comuni. |
Obbligazioni fondiarie ed edi-|
lizie
b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L.
ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni
Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale . . . .| lazione
L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.
Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale gia' quotato.

Art. 2

Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, n. 152 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 giugno 1978 LEONE PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1978 Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 175
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