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074U0589

IT - DPR

074U0589

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 aprile 1974 n. 589)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla "Scuola di specializzazione in cardiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 163. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di speciaizzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Universita'. Art. 164. - La durata del corso e' di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di dodici complessivamente nei tre anni. Art. 165. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso); Patologia cardiovascolare (1° corso); Semeiologia fisica (1° corso); Semeiologia strumentale (1° corso). 2° Anno: Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso); Patologia cardiovascolare (2° corso); Semeiologia fisica (2° corso); Semeiologia strumentale (2° corso); Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso); Radiologia dell'apparato cardiovascolare; Farmacologia dell'apparato cardiovascolare; Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso). 3° Anno: Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso); Chirurgia dell'apparato cardiovascolare. Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 10. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla "Scuola di specializzazione in cardiologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 163. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di speciaizzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Universita'.
Art. 164. - La durata del corso e' di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di dodici complessivamente nei tre anni.
Art. 165. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso).
2° Anno:
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia dell'apparato cardiovascolare;
Farmacologia dell'apparato cardiovascolare;
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso).
3° Anno:
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare.
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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