Monitoring Gesetzessammlung

074U0490

IT - DPR

074U0490

Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974 n. 490)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866 , concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, nonche' la delega al Governo per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione stessa; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' aggiunta la seguente frase:
"Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento".

Art. 3

All' art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' aggiunto il seguente comma:
"I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione".

Art. 4

L'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 , approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 , e' sostituito dal seguente:
"La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.
Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalita' di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 10. - SCIARRETTA
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