Monitoring Gesetzessammlung

072U0170

IT - DPR

072U0170

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972 n. 170)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62 , recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; Visto l' art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , con cui e' stato approvato il testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , concernente "norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri, per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della, Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si applicano anche:
a) ai commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario;
b) al personale addetto agli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni a statuto ordinario, entro i limiti dei contingenti stabiliti, per ciascun ufficio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
c) ai funzionari di cui all' art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , che siano membri effettivi delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali.

Art. 2

Il personale, di cui all'art. 1, lettere a) e b), non viene collocato fuori ruolo, ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 31 marzo 1972 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 86. - CARUSO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht