071U1410
071U1410
Cancellazione dell'abitato di Olivadi dall'elenco di quelli da trasferire e sua inclusione tra gli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971 n. 1410)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 , con la quale l'abitato di Olivadi, in provincia di Catanzaro, fu parzialmente incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Considerato che, per varie ragioni, tale trasferimento non e' stato mai attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel tempo, fenomeni franosi da giustificare tuttora il provvedimento di parziale spostamento dell'abitato;
Ritenuto che nel caso in esame, in luogo del provvedimento di trasferimento, possono essere validamente effettuate adeguate opere di consolidamento dell'intero abitato;
Visto il parere conforme espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 571 del 20 aprile 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Olivadi e' cancellato dall'elenco degli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).
L'abitato medesimo, a norma dell'art. 1 sub 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto nella sua totalita' ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 novembre 1971 SARAGAT LAURICELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 25. - VALENTINI