073U1201
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Esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 novembre 1973 n. 1201)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115 ; Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non e' possibile un regolare controllo della disoccupazione; Ritenuta pertanto l'opportunita' di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 1973 LEONE BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23