073U1195
073U1195
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973 n. 1195)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 307 e 308, relativi alla scuola di perfezionamento in filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:
Art. 307. - Il consiglio direttivo della scuola, formate da tutti i docenti dell'istituto di filologia moderna, stabilisce ogni anno il programma dei corsi e dei seminari che, nell'ambito delle materie attinenti alla filosofia moderna, saranno tenuti da docenti dell'Istituto o a cio' espressamente invitati. I corsi avranno durata annuale o semestrale e potranno essere integrati da cicli piu' brevi.
Gli iscritti dovranno ottenere alla fine di ogni anno un attestato di frequenza e di partecipazione attiva ai seminari; tale attestato non sara' concesso a chi risultera' assente a piu' di un quarto delle sedute.
Per il conseguimento del diploma sono richiesti due attestati annuali di frequenza e partecipazione e la presentazione e discussione di un lavoro scientifico originale.
L'art. 347, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' titolo necessario per l'ammissione alla scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia o in lingue e letterature moderne straniere d'indirizzo europeo, o in architettura o in sociologia o in scienze sociali. Possono essere ammessi anche i laureati in materie letterarie o in pedagogia presso i magisteri.
L'ammissione alla scuola si consegue in base al risultato positivo di un colloquio sostenuto dinanzi ad una commissione di professori designati dal comitato direttivo della scuola e volto ad accertare la preparazione in storia dell'arte degli aspiranti e le loro attitudini alla ricerca".
Art. 348 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna sono inclusi quelli di:
Storia dell'arte contemporanea;
Legislazione e amministrazione del patrimonio artistico.
Nello stesso articolo il penultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Tre di tali materie, a scelta degli allievi, sono oggetto di esami biennali; tutte le altre sono oggetto di esami annuali".
L'art. 349, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Direttore della scuola di perfezionamento e' il direttore dell'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta' di lettere, coadiuvato da un comitato direttivo del quale fanno parte: a) i titolari di ruolo delle cattedre di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'; b) i professori fuori ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna della facolta'; c) il titolare di ruolo della cattedra di archeologia e storia dell'arte antica della facolta'; d) professori aggregati di discipline storico-artistiche della facolta'".
L'art. 351, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, viene abrogato e sostituito dal seguente:
"Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e di ricerche personali in una qualsiasi delle materie di insegnamento, eccettuate quelle per le quali esistono nell'Universita' di Napoli scuole di perfezionamento specifiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 135. - SCIARRETTA