Monitoring Gesetzessammlung

071U0234

IT - DPR

071U0234

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971 n. 234)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 4, n. 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ; Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , le potesta' amministrative, in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, saranno esercitate, nel territorio della regione, dall'amministrazione regionale, con decorrenza dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le modalita' di assunzione e di inquadramento del personale necessario per il funzionamento degli uffici tavolari attualmente esistenti in quel territorio.

Art. 2

Gli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, con volumi, registri, raccolte di domande e di documenti, domande ed atti in corso di trattazione, mobili, arredi e macchine, saranno consegnati dal presidente della corte d'appello di Trieste, o da un suo delegato, al Presidente della giunta regionale o ad un suo delegato, con appositi verbali di consegna.
Dalla data dei verbali di consegna, la regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo agli uffici tavolari.

Art. 3

Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e di controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.

Art. 4

Per il funzionamento degli uffici tavolari, fino a quando non sara' in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge di cui all'art. 1, la regione utilizzera' il personale statale che a tali uffici sia addetto o venga in prosieguo destinato.
Riguardo al personale di cui al precedente comma, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 .

Art. 5

Tutti gli atti, contratti, formalita' e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - REALE - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 196. - VALENTINI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht