069U1335
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Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969 n. 1335)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740 , concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa; Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Visto l'art. 100 del predetto trattato; Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto l' art. 355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n. 547 , concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolosi o nocivi; Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per l'interno, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali e col Ministro per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosita' del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, istituita dall' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 .
Con lo stesso provvedimento saranno altresi' stabiliti i prodotti e le materie di cui al comma precedente nonche' le indicazioni ed i contrassegni relativi e le modalita' di applicazione.
Il provvedimento di cui al presente articolo sara' adottato in armonia alle direttive deliberate in materia dal Consiglio della Comunita' economica europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - MORO - RESTIVO - NATALI - SEDATI - MAGRI - MALFATTI - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 81. - CARUSO