069U0505
069U0505
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Santa Maria", con sede in Cologna Veneta. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 febbraio 1969 n. 505)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norma sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Santa Maria" di Cologna Veneta, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 giugno 1941;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile "Santa Maria", con sede in Cologna Veneta (Verona), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Cologna Veneta;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 giugno 1941.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi' 7 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 126. CARUSO