068U0787
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Richiamo o trattenimento alle armi di sottoufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1968. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968 n. 787)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 , recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautuca, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468 ; Visto l' art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599 sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno finanziario 1968 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, duemilasettantaquattro sottufficiali in congedo e ottomiladuecentosessantacinque graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personali nella quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 maggio 1963 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 109 - GRECO