Monitoring Gesetzessammlung

068U0656

IT - DPR

068U0656

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968 n. 656)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676 , con il quale il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra, e, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurali relative; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorita' giudiziaria e agli interessati.

Art. 2

Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676 , e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorita' giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 140. - GRECO
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