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069U0085

IT - DPR

069U0085

Convenzione professore di ruolo e assistente di ruolo cattedra di anestesiologia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1969 n. 85)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Bologna rispettivamente il 23 ottobre e 13 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1969 SARAGAT SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 26. - GRECO

Art. 1

Rep. n. 1419
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), oggi 23 (ventitre) del mese di ottobre, alle ore 12, in comune citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Placitelli prof. Gaetano, nato il 21 novembre 1899 a Fondi (Latina) e domiciliato a Bologna, docente universitario;
Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 1968, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A);
Merlini prof. Giovanni, nato a Pisa l'8 gennaio 1907, per la carica domiciliato a Bologna, via Castiglione n. 29, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente dell'amministrazione degli ospedali di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso ente in data 30 settembre 1968 - che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B) - assistito a norma ti legge dal direttore generale amministrativo dell'ente medesimo, dott.
Giuseppe Ricciarelli, nato a Grosseto il 5 marzo 1933, e residente a Bologna;
tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso
che in Bologna i problemi di anestesia suscitarono sempre un profondo interesse tanto che, gia' nel 1948, il direttore della clinica chirurgica, prof. Giuseppe Gherardo Forni, aiutato dalla comunita' italiana di Londra, pote' istituire, tra i primissimi in Italia, un servizio di anestesiologia presso il policlinico S.
Orsola;
che i risultati ottenuti dall'impiego delle nuove tecniche si dimostrarono tanto validi da indurre nel 1952 a creare la scuola di perfezionamento in anestesiologia e rianimazione, allo scopo di fornire agli ospedali personale medico specializzato in possesso dei requisiti specifici per attuare negli infermi un'assistenza anestesiologica e rianimatoria con quelle tecniche che si andavano dimostrando ormai assolutamente indispensabili;
che accanto a queste attivita' si e' delineata ben presto la necessita' di istituire un reparto specializzato per la "cura intensiva" dei numerosi infermi sottoposti a interventi di chirurgia polmonare, esofagea, cardiaca, vascolare o a interventi che comportano demolizioni estese di visceri addominali, nonche' per i sempre piu' numerosi ricoverati per gravi traumi nel lavoro o della strada, per intossicazioni, per insufficienza respiratoria acuita o cardio-circolatoria, ecc.;
che lo scorso anno l'amministrazione degli ospedali ha istituito un servizio di anestesia e rianimazione presso il policlinico S. Orsola, in locali della clinica chirurgica, dotandolo di un reparto di degenza di 14 letti, situati in due ambienti completamente ristrutturati e dotati delle piu' moderne attrezzature fisse e mobile, acquistate con i mezzi dell'universita' o forniti dall'amministrazione degli ospedali;
che il servizio dispone di un laboratorio modernamente attrezzato, nel quale, oltre ai comuni esami di routine, vengono eseguite indagini spettrofotometriche ed emnogasimetriche, la misurazione della pressione parziale dei gas nel sangue circolante, del pH, della riserva alcalina e dei bicarbonati standard, del tasso delle proteine plasmatiche e relative frazioni, ecc.;
che l'organico del personale del servizio in parola e' costituito da: 1 direttore, 1 assistente universitario, 3 aiuti ospedalieri, 9 assistenti ospedalieri, 5 infermiere diplomate della scuola convitto della Croce Rossa, 4 infermiere generiche, 5 infermieri generici, 1 inserviente;
che, con il volgere degli anni accademici, la specialita' anestesiologica in Bologna e in altre sedi universitarie ha assunto un'importanza sempre maggiore, sia per il perfezionamento delle tecniche chirurgiche che ne hanno richiesto, come per altre materie, il distacco dalla chirurgia generale, sia come attivita' di insegnamento, sia nell'ambito della facolta' che della scuola di specializzazione;
che a tale scopo nel 1966 fu modificato lo statuto dell'universita' con l'inserimento dell'insegnamento dell'anestesiologia;
che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'universita', con deliberazioni rispettivamente in data 13 settembre 1968, 5 ottobre 1968, e 12 ottobre 1968 - allegate in copia conforme al presente atto sotto le lettere C), D) ed A) gia' citata - ebbero ad esprimere, ciascuno per quanto di sua competenza, parere favorevole all'istituzione dei posti di professore di ruolo di anestesiologia e di assistente di ruolo annesso alla stessa cattedra;
che i consigli di amministrazione dell'universita' e dell'ente finanziatore, con deliberazioni rispettivamente in data 12 ottobre 1968 e 30 settembre 1968 - gia' allegate al presente atto sotto le lettere A) e B) - hanno approvato la stipulazione del presente atto, ciascuno nell'ambito della propria competenza;
mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna sono istituiti - con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di anastesiologia, e ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di ruolo di assistente assegnato alla predetta cattedra di anestesiologia, in aggiunta ai posti gia' assegnati dalla facolta' stessa.

Art. 2

Art. 2.
L'ente finanziatore si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento dei posti di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:
a) Lire 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;
b) Lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo;
c) Lire 1.000.000 (unmilione) e Lire 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20% di ciascuno dei contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3

Art. 3.
Qualora il costo medio di un professore o di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quelli indicati nelle lettere a) e b) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore o di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga a elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, a elevare anche il contributo di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, talche' nessun onere abbia mai a gravare lo Stato o l'universita' per questo titolo.
Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori o degli assistenti universitari, l'ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera c) dell'art. 2, talche' nessun onere anche per questo titolo abbia mai a gravare lo Stato o l'universita'.
L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4

Art. 4.
I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare di ciascun posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5

Art. 5.
L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al professore titolare del posto di ruolo di anestesiologia e all'assistente assegnato alla cattedra stessa.
L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma c), per gli effetti suindicati e le eventuali mnaggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti), decorrenti dalle date di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di anestesiologia e del posto di ruolo di assistente assegnato alla cattedra stessa, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdettata - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione s'intende automaticamente decaduta:
a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6;
b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo;
c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi, ai sensi del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di ruolo di professore e di assistente di cui alla presente convenzione s'intendono senz'altro soppressi e i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente finanziatore, per il mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Qualora infine vengano a cessare soltanto parzialmente i contributi previsti dall'art. 2, la quota comunque versata s'intende destinata al funzionamento del posto di ruolo di professore e il posto di ruolo di assistente si intendera' soppresso come previsto nel precedente comma; se ad ogni modo i contributi versati non sono neppure sufficienti a coprire integralmente il costo del posto di professore di ruolo, anche questo posto s'intendera' come sopra soppresso.

Art. 8

Art. 8.
La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' loro e a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi e a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 10 (dieci) e due righe dell'undicesima.
F.to Tito CARNACINI
" Giovanni MERLINI
" Gaetano PLACITELLI, teste
" Giovanni Ricci, teste
" Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Registrato a Bologna addi' 23 ottobre 1968 al n. 2930 -
Atti pubblici - Gratis.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Art. 1

Rep. n. 1423
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e rianimazione e di un posto di assistente di ruolo riservato alla stessa cattedra, in data 23 ottobre 1968, rep. n. 1419.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), oggi 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 10, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n.
33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Placitelli prof. Gaetano, nato il 21 novembre 1899 a Fondi (Latina) e domiciliato a Bologna, docente universitario;
Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, funzionario, si sono personalmente costituiti i signori:
Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, pro-rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, il quale interviene e agisce nel presente atto - in sostituzione del rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'universita', prof. Tito Carnacini, assente da Bologna - come da espressa autorizzazione di cui a delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 1968, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A);
Merlini prof. Giovanni, nato a Pisa l'8 gennaio 1907, per la carica domiciliato a Bologna, via Castiglione n. 29, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di presidente dell'amministrazione degli ospedali di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso ente in data 7 novembre 1968 - che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B) - assistito a norma di legge dal direttore generale amministrativo dell'ente medesimo, dott.
Giuseppe Ricciarelli, nato a Grosseto il 5 marzo 1933, e residente a Bologna;
tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso
che con convenzione in data 23 ottobre 1968, rep. n. 1419, registrata a Bologna nella stessa data, al n. 2930, atti pubblici, gratuitamente, l'Universita' degli studi di Bologna e l'amministrazione degli ospedali di Bologna hanno convenuto i reciproci rapporti per la istituzione ed il funzionamento di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di ruolo di assistente assegnato alla stessa cattedra;
che successivamente si e' rilevato che l'esatta dizione dell'insegnamento non e' semplicemente "anestesiologia" bensi' "anestesiologia e rianimazione", come risulta dallo statuto dell'universita' stessa;
che allo scopo di provvedere al perfezionamento formale della correzione della predetta inesattezza materiale, che peraltro non atteneva al contenuto della volonta' dei due enti di istituire i posti di ruolo in parola, gli organi deliberanti dei due enti hanno assunto delibere di rettifica in tal senso, allegate tutte al presente atto: la facolta' di medicina e chirurgia il 18 novembre 1968 (allegato C), il senato accademico l'8 novembre 1968 (allegato D), il consiglio di amministrazione dell'universita' l'11 dicembre 1968 (allegato A), e il consiglio di amministrazione degli ospedali il 7 novembre 1968 (allegato B);
mentre confermano le premesse di cui sopra, che vogliono facciano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
La convenzione 23 ottobre 1968, rep. n. 1419 (registrata a Bologna, atti pubblici, nella stessa data, al n. 2930, gratuitamente), stipulata tra l'Universita' degli studi di Bologna e l'amministrazione degli ospedali di Bologna per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra, deve intendersi stipulata per la istituzione a tutti gli effetti di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di anestesiologia e rianimazione e di un posto di assistente di ruolo assegnato alla stessa cattedra di anestesiologia e rianimazione.
Restano fermi a tutti gli effetti i patti e le condizioni tutte contenute nella predetta convenzione 23 ottobre 1968, repertorio n. 1419.

Art. 2

Art. 2.
Il presente atto aggiuntivo e' esente da tassa di registro, ai sensi dell' art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , perche' fatto nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia - ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' loro e a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi e a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Il presente atto consta di fogli n. 2 (due) di carta bollata, scritti su facciate n. 4 e gran parte della quinta.
F.to Gabriele GOIDANICH
" Giovanni MERLINI
" Giuseppe RICCIARELLI
" Gaetano PLACITELLI, teste
" Giovanni Ricci, teste
" Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Registrato a Bologna, atti pubblici, il 13 dicembre 1968 al n. 3505, gratuitamente.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO
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