070U1402
070U1402
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 37, concernente gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1970 n. 1402)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, con il quale gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 18 settembre 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati classificati ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che, ai sensi dell' art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;
Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 9 gennaio 1969, n. 37, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, n. 37 , con il quale gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, sono stati dichiarati ente ospedaliero, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania;
un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 26. - CARUSO