070U1350
070U1350
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti", con sede in Grosseto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970 n. 1350)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti", con sede nel comune di Grosseto;
Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 25 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti" di Grosseto, e' stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l' art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una, distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "G. A. Pizzetti", con sede in Grosseto, di cui alle premesse e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto e' costituito da:
a) Immobili:
Complesso immobiliare sito nel comune di Grosseto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritta con segno marcato), comprensivo di terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti: nuovo catasto terreni, foglio n. 87, particelle 34/parte, 101/parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.891.000.000;
b) Mobili:
Mobili e attrezzature come risultano dalla "Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Grosseto".
Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questo privo di personalita' giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attivita' dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.
All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all' art. 5 della legge n. 132 del 1968 , saranno determinate le attivita' e le passivita' che passano al nuovo ente.
Il medico provinciale di Grosseto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 221. - CARUSO
Allegato
DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'ospedale "Giovanni Antonio Pizzetti" di Grosseto e' costituito da:
a) Immobili:
complesso immobiliare sito nel comune di Grosseto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti.
Nuovo catasto terreni, foglio n. 87, particelle 34/parte, 101/parte, per un valore approssimativo complessivo di lire 1.891.000.000.
b) Mobili:
mobili e attrezzature come risultano dalla "Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Grosseto".
Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalita' giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attivita' dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.
All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all' art. 5 della legge n. 132 del 1968 , saranno determinate le attivita' e le passivita' che passano al nuovo ente.
Visto, il Ministro: MARIOTTI