067U1422
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Modifica della denominazione della sezione per "Tecnico di impianti radiologici", dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967 n. 1422)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550 , con il quale e' stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a "E. De Amicis"; Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103 , sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica; Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550 , una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici; Ritenuta la opportunita' di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla gia' citata legge 4 agosto 1965, n. 1103 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanita' e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550 , e' sostituito dal seguente:
Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:
Tecnico di radiologia medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1967 SARAGAT GUI - TAVIANI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. - GRECO