Monitoring Gesetzessammlung

065U1679

IT - DPR

065U1679

Istituzione di Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale in Ascoli Piceno, Bari, Catania e Sassari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965 n. 1679)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782 , sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282 , sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Considerato che dal 10 ottobre 1962 funzionano di fatto i nuovi Istituti tecnici femminili sotto elencati; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1962 e' istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate:
1) Ascoli Piceno;
2) Bari;
3) Catania;
4) Sassari.

Art. 2

Le scuole professionali femminili di Ascoli Piceno e Bari sono gradualmente soppresse a decorrere dal 10 ottobre 1962.

Art. 3

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per 11 tesoro.

Art. 4

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 116 per l'esercizio finanziario 1962-63 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1965 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n 5. - VILLA

Tabelle

TABELLA A
Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Ascoli Piceno e Sassari
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Bari e Catania
Parte di provvedimento in formato grafico
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