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067U1343

IT - DPR

067U1343

Modifiche al D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1967 n. 1343)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330 ; Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulato dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta:

Articolo unico

Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per ii cinema.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - BO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 159. - GRECO

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.
Art. 1.
Il comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali nel settore del cinematografo, ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge".

Art. 2

Art. 2.
I primi due comma dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'ente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
"Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sei membri devono essere scelti fra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto".

Art. 3

Art. 3.
L' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno tre membri.
Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno quattro membri.
In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei membri presenti.
Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede".

Art. 4

Art. 4.
Il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sara' scelto fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto".

Art. 5

Art. 5.
Il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio-sindacale".
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