Monitoring Gesetzessammlung

065U0651

IT - DPR

065U0651

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del "Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina", con sede in Tirano (Sondrio). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965 n. 651)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia. Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Vista la legge 27 giugno 1961, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente al "Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina", con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina", con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, e' trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al "Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina", con sede in Tirano (Sondrio), piazza Cavour, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 160. - VILLA
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